Cassazione Penale, Ordinanza n. 03144/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile con pronuncia "senza formalità". Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso contro la sentenza con cui il Tribunale, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza delle ragioni di riconoscimento della responsabilità penale. La Corte ha però rilevato che una censura siffatta non è tra quelle proponibili in cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attiene alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
è il rito applicato dal giudice di merito, trattandosi di sentenza di patteggiamento
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la censura sulla motivazione della responsabilità non vi rientra
è richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione senza formalità
richiamati nella contestazione del reato come norme sul continuato e sul concorso di persone
art. 73, commi 1, 1-bis, 4 e 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna patteggiata in materia di stupefacenti
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione di censure sulla motivazione relative all'affermazione di responsabilità.
- La deduzione di vizi di motivazione o di violazione di legge è inammissibile quando non si traduca in una delle specifiche doglianze consentite contro la decisione ex art. 444 c.p.p., cioè volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena/misura di sicurezza.
- L'inammissibilità del ricorso in materia di patteggiamento comporta la declaratoria senza formalità e la condanna del ricorrente alle spese processuali nonché al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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