Cassazione Penale, Sentenza n. 25854/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di gioielli, monili e una somma di euro 1.120 ritenuti profitto dell'attività associativa. Il ricorso articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dei termini per la decisione sul riesame (richiamando gli artt. 309 e 324 c.p.p.), sostenendo che il termine perentorio di 10 giorni dovesse decorrere dal deposito dell'istanza di riesame e che la decisione fosse intervenuta tardivamente; 2) mancata motivazione e illegittimità del sequestro in quanto non sarebbe stato provato il profitto dell'associazione distinto da quello dei singoli reati-fine (richiamando artt. 321 e 324 c.p.p. e artt. 240 e 416 c.p.); 3) omissione di motivazione circa la proprietà dei beni, atteso che i beni sarebbero della moglie dell'indagato, con conseguente illegittimità del sequestro.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che il termine di dieci giorni per la decisione decorra dal deposito dell'istanza: il termine perentorio di 10 giorni decorre dalla trasmissione completa degli atti al tribunale e non si applica il termine di cinque giorni di cui all'art. 309 c.p.p. per determinare la perdita di efficacia; la giurisprudenza citata stabilisce che, in caso di trasmissione frazionata, il termine dei 10 giorni decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittima la valutazione che il profitto dell'associazione può essere individuato quale sommatoria dei profitti dei reati-fine, evitando duplicazioni, e richiamato l'orientamento che attribuisce provvisoriamente tali profitti al sodalizio nel suo complesso; sul terzo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile la deduzione perché proposta da chi non aveva interesse concreto e attuale (l'indagato non proprietario del bene) alla restituzione del bene. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
Prevede termini per la trasmissione degli atti all'autorità competente; la Corte ha ritenuto che il termine perentorio di cinque giorni di cui al comma 5 non si applica per determinare la perdita di efficacia del sequestro in sede di riesame, quando opera invece la disciplina specifica dell'art. 324 c.p.p.
Il comma 3 ha natura ordinatoria e, in caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni per la decisione decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti; il comma 7 è stato richiamato nella questione sul termine ma la Corte conferma che rimane applicabile il termine perentorio di 10 giorni per la decisione sul riesame.
Novella normativa citata in riferimento alla disciplina del riesame dei provvedimenti di sequestro; la Corte precisa che, nonostante la novella, resta fermo l'orientamento sull'applicazione del termine dei 10 giorni come sopra chiarito.
Richiamato in relazione ai criteri e all'istruttoria del riesame; la Corte ha ritenuto conforme la motivazione del tribunale rispetto all'individuazione del profitto confiscabile.
Norma sull'associazione per delinquere; la Corte ha confermato che il profitto dell'associazione può essere considerato autonomo e/o costituito dalla sommatoria dei profitti dei reati-fine, attribuibile al sodalizio nel suo complesso e quindi oggetto di sequestro.
Richiamato nel ricorso insieme ad altre norme penali; la decisione non dà rilievo autonomo a tale richiamo, ma si inserisce nella valutazione complessiva sui reati-fine e sul profitto associativo.
art. 11, legge 16 marzo 2006, n. 146
Norma che disciplina la confisca per equivalente; la Corte ha confermato che, ai fini del sequestro funzionale alla confisca per equivalente in caso di associazione per delinquere, il profitto confiscabile è la sommatoria dei profitti conseguiti dall'associazione per effetto dei reati fine, senza duplicazioni.
Regola la legittimazione ad impugnare i provvedimenti cautelari; la Corte ha ricordato che l'indagato non proprietario del bene può proporre gravame solo se dimostra un interesse concreto e attuale corrispondente all'effetto tipico dell'istituto (la restituzione del bene), altrimenti la deduzione è inammissibile.
Massime di principio
- Il termine perentorio di 10 giorni per la decisione sul riesame del sequestro decorre dalla completa acquisizione degli atti da parte del tribunale; il termine di 5 giorni per la trasmissione previsto dall'art. 309 c.p.p. non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura se la trasmissione è frazionata.
- In caso di associazione per delinquere, il profitto confiscabile può essere determinato come sommatoria dei profitti dei reati-fine attribuiti al sodalizio nel suo complesso, evitando la duplicazione dei sequestri sui medesimi utili.
- Un indagato che non risulti proprietario del bene sequestrato è legittimato a impugnare solo se dimostra un interesse concreto e attuale all'impugnazione, concretizzatosi nella prospettiva reale di ottenere la restituzione del bene.
- Le censure generiche sulla mancata motivazione richiedono che sia dimostrata l'effettiva carenza motivazionale idonea ad incidere sul decisum; le decisioni che seguono orientamenti consolidati di legittimità sono difficilmente superabili con deduzioni formali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) a carico del ricorrente.
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