Sentenza n. 106/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensiva, del provvedimento cat. -OMISSIS-, Cont. Cap. del 09.08.2025, notificato a mani addì 18.09.2025, reso dal Questore di Palermo, di rigetto dell'istanza presentata il 03.011.2023 a mezzo posta assicurata -OMISSIS-, con cui il cittadino straniero -OMISSIS-aveva chiesto rinnovarsi per motivi di Lavoro Autonomo il permesso di soggiorno rilasciatogli per il medesimo motivo il 05.10.2021 con validità fino al 24.10.2023 e di ogni atto ad esso connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, motivato dall'esposizione debitoria verso l'Erario
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Palermo, notificato il 18 settembre 2025, relativo all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. L'Amministrazione aveva fondato il diniego sull'esposizione debitoria del richiedente verso l'Erario, pari a 385.590,75 euro per il periodo 2016-2022, ritenendola indicativa dello svolgimento illegittimo dell'attività commerciale, dell'inattendibilità delle risorse reddituali dichiarate, della scarsa integrazione sociale e della mancata partecipazione fiscale alla spesa pubblica. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 4, commi 3 e 5, 36, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, evidenziando anche di essere stato ammesso alla rateizzazione del debito e di aver pagato le prime rate. Ha inoltre rappresentato di avere cessato l'attività di ristorazione, dismesso la partita IVA e trovato un'occupazione subordinata, informandone l'Amministrazione ai fini del rinnovo per diversa causale.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'omissione dei versamenti fiscali e previdenziali, anche se rilevante e accertata, non possa costituire di per sé ragione ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno in assenza di un'espressa previsione legislativa. L'eventuale infedeltà fiscale e previdenziale deve essere contrastata mediante gli specifici strumenti previsti dall'ordinamento tributario e previdenziale. Nel caso concreto, inoltre, il richiedente era stato ammesso alla rateizzazione del debito e aveva già pagato le prime rate. Il TAR ha altresì ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, poiché il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno è a iniziativa di parte e non rientra tra le ipotesi escluse dall'art. 10-bis l. 241/1990. Ne è seguito l'annullamento del diniego, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti, quando il contraddittorio è regolare e la causa è matura per la decisione.
Il preavviso di rigetto si applica ai procedimenti a iniziativa di parte, compreso quello relativo al rinnovo del permesso di soggiorno, salvo le ipotesi espressamente escluse dalla legge.
art. 4, commi 3 e 5, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina dei presupposti per l'ingresso e il soggiorno dello straniero; il provvedimento non fonda su tale disposizione una causa automatica di diniego basata sull'esposizione debitoria fiscale.
art. 36, comma 3, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni applicabili al rinnovo del permesso di soggiorno; il TAR esclude che il debito fiscale, in assenza di espressa previsione normativa, possa operare come causa ostativa automatica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'omesso versamento di tributi o contributi previdenziali, anche quando abbia dato luogo a un'esposizione debitoria cospicua e regolarmente accertata, non costituisce di per sé causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno se manca un'espressa previsione legislativa che attribuisca a tale circostanza tale effetto.
- L'eventuale infedeltà fiscale o previdenziale dello straniero deve essere perseguita mediante gli strumenti tipici previsti dall'ordinamento tributario e previdenziale e non può essere trasformata dall'autorità di pubblica sicurezza in una causa atipica di diniego del permesso di soggiorno.
- Il procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno è un procedimento a iniziativa di parte al quale si applica l'art. 10-bis l. 241/1990; prima dell'adozione del diniego l'Amministrazione deve quindi comunicare i motivi ostativi, salvo le ipotesi di esclusione previste dalla legge.
- L'ammissione del richiedente alla rateizzazione del debito fiscale e il pagamento delle prime rate costituiscono elementi rilevanti nella valutazione della posizione debitoria e impediscono di considerare automaticamente tale posizione come ragione ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno.
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