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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28842/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Una donna ha convenuto in giudizio la sorella chiedendo di essere dichiarata proprietaria, in via principale per accessione e in subordine per usucapione, di una villetta bifamiliare edificata su un terreno che la controparte aveva acquistato con atto pubblico del 22 dicembre 1973. La ricorrente sosteneva che una scrittura del 28 ottobre 1973, con cui l’alienante aveva accettato di acquistare per persona da nominare, dovesse essere interpretata come idonea a trasferirle la proprietà o comunque a far emergere una diversa reale volontà delle parti; deduceva inoltre che aveva sostenuto il prezzo e rimborsato alla sorella le rate pagate. La Corte d’appello aveva però ritenuto che la scrittura fosse un preliminare superato dal successivo atto di compravendita in favore della sorella, che non risultassero provati i presupposti dell’usucapione e che gli atti compiuti dalla ricorrente fossero meri atti gestori, anche alla luce del fatto che la costruzione era stata eseguita a spese della sorella e che la ricorrente rendeva conto puntualmente delle spese. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato: violazione degli artt. 1362 c.c. per cattiva interpretazione del contratto del 28 ottobre 1973; violazione dell’art. 934 c.c. per errata esclusione dell’accessione; violazione dell’art. 1158 c.c. per mancato riconoscimento dell’usucapione; omesso esame di un fatto decisivo in relazione al materiale probatorio e testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e comunque diretto a sollecitare una rivalutazione di merito dell’interpretazione negoziale, non consentita in sede di legittimità se non nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati e dimostrati. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché logicamente subordinato all’accoglimento del primo. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile poiché mirava a contestare il vaglio delle prove e non una vera violazione di legge. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché denunciava, sotto l’etichetta dell’omesso esame di un fatto, in realtà una diversa lettura delle risultanze istruttorie; inoltre, in presenza di doppia conforme, la ricorrente non aveva indicato ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente alle spese, oltre al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La violazione dei canoni interpretativi può essere denunciata in cassazione solo indicando con precisione il canone asseritamente violato e spiegando in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è ammissibile la mera contrapposizione di una diversa lettura del contratto.

  • art. 934 c.c.

    La censura sull’accessione è stata ritenuta inammissibile perché dipendeva dall’accoglimento della doglianza principale sulla qualificazione della scrittura.

  • art. 1158 c.c.

    La censura sull’usucapione non può risolversi nella contestazione delle risultanze probatorie, perché l’accertamento della sussistenza del possesso utile è questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo realmente non esaminato, non per una richiesta di rivalutazione delle prove.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    In caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione anticipata del ricorso ha condotto alla declaratoria di inammissibilità conformemente alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 360-bis c.p.c., n. 1

    Il filtro di inammissibilità impone una delibazione del singolo motivo alla luce dell’orientamento consolidato, anche quando la ragione sia sostanzialmente di merito.

  • art. 96 c.p.c., commi 3 e 4

    Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguito la condanna della ricorrente al pagamento di somme a favore della controparte e della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura per violazione delle norme sull’interpretazione del contratto è ammissibile in cassazione solo se il ricorrente individua specificamente il canone ermeneutico violato e mostra in che modo il giudice di merito lo abbia disapplicato; è inammissibile la sola critica del risultato interpretativo.
  • L’interpretazione della volontà contrattuale appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una lettura alternativa del materiale negoziale e probatorio.
  • La doglianza di violazione di legge sostanziale non consente di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito: se il ricorso mira solo a contestare la ricostruzione della vicenda concreta o le prove, esso è inammissibile.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l’allegazione di un fatto storico specifico, effettivamente non scrutinato, e non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle testimonianze e degli indizi.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Quando il motivo principale è inammissibile e la censura successiva ne dipende logicamente, anche quest’ultima è destinata a cadere per carenza del presupposto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e può giustificare, nei casi previsti, la condanna ex art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoProprietàCompravendita
RamiProcesso civileDiritti realiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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