Cassazione Penale, Sentenza n. 48832/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 3 dicembre 2021 con quattro motivi: 1) dichiarazione di prescrizione del reato contravvenzionale (art. 4 L. n. 110/1975) alla luce del diverso orientamento sulla sospensione della prescrizione per l'emergenza COVID-19; 2) violazione del divieto di reformatio in peius e mancata conferma della sospensione condizionale della pena disposta in primo giudizio di appello; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e errata determinazione della pena senza applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p.; 4) omissione di motivazione sulla richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria o in libertà controllata ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che il reato di cui all'art. 4 L. n. 110/1975 fosse estinto per prescrizione. Il Collegio ha ritenuto che la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 83 comma 9 del d.l. n. 18/2020 (Corte cost., sent. n. 140/2021) abbia efficacia retroattiva e abbia comportato l'esclusione del periodo di sospensione del decorso della prescrizione dal 3 giugno all'8 settembre 2020; eliminato quel periodo, il termine di prescrizione si era già perfezionato prima della pronuncia di annullamento con rinvio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
La fattispecie è di natura contravvenzionale; la prescrizione del reato va valutata in base al concreto computo dei termini e alle sospensioni applicabili.
art. 83, comma 9, decreto legge n. 18 del 2020
"sospensione della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti sono rinviati..."
La disposizione era stata interpretata come causa di sospensione del decorso della prescrizione durante i rinvii dovuti al COVID; la Corte costituzionale ne ha però dichiarato l'incostituzionalità nella parte indicata, con effetto retroattivo che sottrae i giorni di sospensione al computo della prescrizione.
Corte costituzionale, sentenza n. 140 del 2021
La declaratoria di incostituzionalità ha efficacia retroattiva e rimuove, ex tunc, la norma che aveva sospeso il termine di prescrizione; ciò può determinare l'estinzione del reato per prescrizione anche dopo pronunce intervenute in precedenza.
art. 628, comma 2, cod. proc. pen.
Il giudicato su questioni di diritto formatosi in Cassazione vincola il giudice del rinvio, ma questo vincolo può essere efficacemente modifcato dagli effetti retroattivi di una sentenza di incostituzionalità che incidono sulla situazione sostanziale.
Sezioni Unite, sentenza n. 42858 del 29 maggio 2014 (Gatto)
Principio secondo cui la norma dichiarata incostituzionale deve considerarsi come se non fosse mai esistita, con conseguente rimozione degli effetti pregiudizievoli derivanti da condanne fondate, nei limiti di quanto possibile.
Massime di principio
- La dichiarazione di incostituzionalità di una norma che sospende la prescrizione produce effetti retroattivi: i periodi di sospensione così determinati devono essere sottratti al computo e possono comportare l'estinzione per prescrizione anche se la condanna è stata precedentemente annullata con rinvio.
- Il vincolo del giudicato formato dalla Cassazione obbliga il giudice del rinvio a uniformarsi alle questioni di diritto già decise, ma non può neutralizzare gli effetti sostanziali retroattivi di una successiva sentenza di incostituzionalità che modifichi lo stato giuridico dell'imputato.
- Quando si discute la prescrizione dopo provvedimenti legislativi emergenziali (es. norme COVID), bisogna verificare la loro effettiva vigenza alla luce di pronunce costituzionali e calcolare il termine di prescrizione escludendo i periodi dichiarati illegittimi.
- Se in sede di rinvio emerge che, escludendo periodi di sospensione illegittimi, la prescrizione si è già verificata, la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Le altre doglianze processuali (reformatio in peius, mancata motivazione sulla sospensione condizionale o sulla conversione della pena) restano rilevanti ma sono superate se il reato si estingue per prescrizione; in ogni caso il giudice è tenuto a motivare le decisioni su benefici e conversioni quando dedotte.
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