Cassazione Penale, Ordinanza n. 32359/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 20 ottobre 2025, che aveva affermato la sua responsabilità per il reato previsto dall'art. 189 del codice della strada. Dal testo emerge che, a seguito di un violento sinistro stradale, l'imputato si era allontanato repentinamente dal luogo dell'incidente, senza prestare adeguata attenzione alle condizioni di tre persone ferite presenti sull'altro autoveicolo. Il ricorso riproponeva motivi già dedotti in appello e censurava la ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto tali doglianze non consentite in sede di legittimità, poiché rivolte a sollecitare una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio, già congruamente esaminati dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo reiterativo dei motivi di appello e fondato su censure attinenti alla ricostruzione e alla valutazione del fatto, nonché all'apprezzamento delle prove, profili riservati al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. era stato adeguatamente motivato, in considerazione dell'allontanamento repentino dal luogo del sinistro e della totale noncuranza per le condizioni di tre persone ferite, le cui lesioni erano state ritenute non trascurabili. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La responsabilità dell'imputato per la violazione contestata è stata affermata dai giudici di merito; il testo collega la condotta all'allontanamento dal luogo di un sinistro con persone ferite.
Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base della condotta di allontanamento e del numero e della gravità non trascurabile delle lesioni riportate.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in assenza di ragioni di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare i motivi di appello o solleciti una nuova ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del materiale probatorio, quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione congrua, adeguata e immune da manifesta illogicità.
- La valutazione della ricostruzione fattuale, delle prove e delle massime di esperienza utilizzate dal giudice di merito non è normalmente sindacabile in sede di legittimità, salvo il caso di una motivazione manifestamente illogica o affetta da vizi rilevanti nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivato quando il giudice valorizzi, in modo concreto, le modalità della condotta, l'allontanamento dal luogo del sinistro e il numero e la non trascurabile entità delle lesioni riportate dalle persone coinvolte.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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