Cassazione Civile, Ordinanza n. 00057/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto intimato per l'esecuzione di una precedente sentenza di condanna ottenuta da un avvocato nei confronti di un condominio. Il tribunale aveva ritenuto che l'importo azionato in precetto dovesse essere ridotto, detraendo la quota spettante a un coerede del creditore e alcune spese già liquidate in un precedente giudizio. La corte d'appello aveva confermato la decisione. Con il ricorso per cassazione il creditore deduceva, in sintesi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione/erronea interpretazione della domanda di opposizione del condominio; 2) violazione degli artt. 1314 e 1304 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo di avere agito quale coerede e contestando il mancato rilievo di tale circostanza; 3) violazione dell'art. 320 c.c. e vizi motivazionali, censurando il richiamo alla transazione intervenuta tra il condominio e gli eredi della defunta e deducendo la nullità/invalidità della stessa; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla liquidazione delle spese, lamentando che la soccombenza non fosse totale e che il valore della controversia fosse stato erroneamente determinato in appello; 5) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna per responsabilità aggravata; 6) omessa trasmissione degli atti alla Procura e violazione degli artt. 361 c.p. e 2700 c.c. La corte ha ritenuto tardivo il controricorso, ma ha esaminato il ricorso nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo in parte il quarto motivo, limitatamente alla doglianza sul valore della controversia in appello, ritenendo che tale profilo fosse fondato e che richiedesse nuovi accertamenti di fatto, preclusi in sede di legittimità. Ha invece rigettato o dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi; il quinto motivo è stato assorbito dall'accoglimento parziale del quarto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il controricorso è tardivo se depositato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, termine che nella specie non era soggetto a sospensione feriale per l'opposizione all'esecuzione.
Il ricorso per cassazione era tempestivo perché notificato entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza non notificata.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non vi era, nel caso concreto, una violazione tale da impedire lo scrutinio del ricorso nel merito.
La domanda dell'opponente poteva essere interpretata come volta alla rideterminazione dell'effettivo dovuto; non sussisteva il vizio denunciato nei termini prospettati.
La censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La censura sul credito riferito alla quota del coerede è stata ritenuta inammissibile per mancata specifica critica della ratio della decisione di merito.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità dell'impugnazione rispetto alla ratio decidendi.
La doglianza sulla transazione è stata dichiarata inammissibile, anche perché il motivo non riportava adeguatamente il contenuto del documento.
La censura sulla liquidazione delle spese era fondata solo quanto alla determinazione del valore della controversia in appello, non quanto alla lamentata soccombenza reciproca.
La relativa doglianza è stata assorbita dall'accoglimento parziale del quarto motivo e dovrà essere rivalutata in rinvio alla luce del comportamento processuale della parte.
La censura sulla mancata trasmissione degli atti alla Procura è stata ritenuta apodittica e quindi inammissibile.
La doglianza connessa alla prova documentale pubblica è stata dichiarata inammissibile, in quanto diretta a sollecitare un riesame di fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura della ragione decisoria autonoma comporta l'inammissibilità del motivo.
- L'impugnazione per cassazione non può essere ampliata o modificata mediante la memoria: nuove argomentazioni o diverse prospettazioni svolte solo in memoria sono irrilevanti.
- La denuncia di vizi relativi a documenti o transazioni richiede la precisa trascrizione o quantomeno la puntuale indicazione del loro contenuto rilevante, non essendo sufficiente un richiamo generico o un assemblaggio di atti e massime.
- La liquidazione delle spese di lite e la regolazione della soccombenza possono dipendere anche dal valore effettivo della controversia in ciascun grado; quando la questione richiede accertamenti di fatto, la cassazione può limitarsi a cassare con rinvio.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. va valutata in relazione al complessivo comportamento processuale della parte e può restare assorbita dall'accoglimento della censura sulla regolazione economica del giudizio.
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