Cassazione Civile, Ordinanza n. 21445/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui venivano rettificati i redditi per l'anno 2004 ai fini IRPEF, IRAP e IVA. L'atto scaturiva da un PVC della Guardia di Finanza, redatto a seguito di accesso presso i locali dove il contribuente svolgeva la propria attività, nel corso del quale non era stata esibita la documentazione contabile; l'Ufficio aveva inoltre rinvenuto documentazione frammentaria e aveva disconosciuto numerosi costi per difetto di inerenza. In appello e poi in cassazione il contribuente deduceva, da un lato, l'illegittimità dell'accesso e della verifica, sostenendo che la Guardia di Finanza avesse operato in un luogo diverso da quello consentito, presso locali promiscui società/libero professionista e senza autorizzazione della Procura della Repubblica, con ulteriore doglianza relativa all'apertura dei cassetti della scrivania e alla visione del computer; dall'altro lato, censurava il disconoscimento integrale dei costi, affermando che essi erano documentati da fatture emesse da soggetti poi cessati dall'attività.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sull'illegittimità dell'accesso perché la verifica aveva riguardato locali adibiti all'esercizio dell'attività e non la privata dimora, sicché non era necessaria l'autorizzazione della Procura; ha inoltre considerato nuova la censura sull'apertura dei cassetti e priva di interesse quella sulla consultazione del computer, poiché i files erano stati qualificati nel PVC come non di interesse operativo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, in tema di accertamento ex art. 32 d.P.R. 600/1973, grava sul contribuente l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e la riferibilità dei costi all'attività svolta e al reddito prodotto; nel caso concreto il ricorrente si era limitato a riproporre argomentazioni generiche senza offrire prova idonea. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria è necessaria solo per accessi nella privata dimora o in locali non adibiti all'esercizio dell'attività; non è richiesta quando l'accesso avvenga nei locali in cui il contribuente svolge la propria attività.
In tema di accertamento, il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza dei costi dedotti, la loro inerenza e la diretta riferibilità all'attività svolta e alla formazione del reddito.
art. 53 Cost.
Richiamato in relazione alla capacità contributiva, ma senza una autonoma ratio decisoria specifica diversa da quella dell'onere probatorio sui costi deducibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'autorizzazione della Procura per l'accesso fiscale non è richiesta quando la verifica si svolge in locali destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, mentre è necessaria per la privata dimora o per locali non adibiti all'attività.
- Nel giudizio di legittimità non sono esaminabili censure nuove, introdotte per la prima volta in cassazione e non dedotte nei gradi di merito.
- In materia di accertamento tributario, il contribuente che intenda dedurre costi deve provare, con elementi concreti, la loro esistenza, inerenza e riferibilità all'attività produttiva di reddito; la mera produzione di fatture non basta se non è dimostrata l'effettiva sostanza economica dell'operazione.
- La contestazione generica del disconoscimento dei costi, senza specifica prova contraria, non è sufficiente a sovvertire la ripresa fiscale.
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