Salta al contenuto
Parere

Parere n. 427/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero della difesa e l’Accademia navale di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento M_D MACCAD 0013834 del 7 giugno 2023 di proscioglimento dalla ferma contratta il 31 gennaio 2023.

Giustizia amministrativa202301191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento di dimissioni d’autorità e proscioglimento dalla ferma prolungata adottato nei confronti della ricorrente dopo il mancato superamento, in seconda sessione, dell’esame di "Navigazione e meteorologia".

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, vincitrice del concorso per l’ammissione al 25° corso AUFP e in ferma prolungata dal 31 gennaio 2023, ha impugnato il provvedimento di dimissioni d’autorità e proscioglimento dalla ferma, sostenendo che l’esclusione fosse stata determinata dal mancato superamento di prove svolte dopo un infortunio occorsole durante il corso. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, per difetto di motivazione e di istruttoria, lamentando l’assenza di indicazioni sugli accertamenti e sulle metodologie poste a base del giudizio. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per ingiustizia manifesta, errata valutazione, travisamento dei fatti ed errore diagnostico, sostenendo di possedere i requisiti attitudinali e che l’insufficienza fosse dipesa dalla mancata concessione di un adeguato periodo di recupero dall’infortunio. La ricorrente si era riservata di presentare motivi aggiunti, senza poi depositarli. Il Consiglio di Stato ha verificato quale fosse l’effettiva ragione del provvedimento e se la motivazione e l’istruttoria fossero adeguate.

Il parere

Il ricorso è stato ritenuto infondato e respinto. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione. La Sezione ha accertato che il provvedimento non era stato adottato per il mancato superamento di prove attitudinali al rientro dalla licenza né in ragione dell’infortunio, ma esclusivamente per il mancato superamento, anche in seconda sessione, dell’esame di "Navigazione e meteorologia". La ricorrente aveva riportato 8/30 nella prima sessione del 19 aprile 2023 e una nuova valutazione insufficiente nella seconda sessione del 24 maggio 2023. Nel periodo tra le due prove aveva fruito di lezioni di sostegno e tutoraggio, anche mediante docenti diversi e piattaforma di didattica a distanza. L’infortunio non aveva quindi assunto rilievo causale rispetto alle dimissioni. Il difetto di motivazione è stato escluso perché il provvedimento richiamava gli artt. 741, comma 2, e 742, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 66 del 2010, l’art. 19, comma 9, del bando e la proposta del Comandante dell’Accademia, a sua volta fondata sull’ordine del giorno n. 237 del 24 maggio 2023. La motivazione per relationem è stata ritenuta sufficiente ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990. È stato altresì escluso l’eccesso di potere, poiché l’amministrazione aveva assicurato alla ricorrente supporto didattico e tutoraggio, anche a distanza, durante il periodo successivo all’infortunio. La disciplina applicabile imponeva le dimissioni d’autorità in caso di mancato superamento dell’esame in seconda sessione.

Osservazioni

Primo motivo - Difetto di motivazione e di istruttoria

La censura è infondata perché il provvedimento è stato adottato per una ragione diversa da quella prospettata dalla ricorrente, ossia il mancato superamento dell’esame di "Navigazione e meteorologia" in seconda sessione. Inoltre, l’atto richiama le norme applicabili, il bando e la proposta del Comandante dell’Accademia, consentendo di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione; la motivazione per relationem è quindi sufficiente ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

Secondo motivo - Eccesso di potere, ingiustizia manifesta, travisamento ed errore diagnostico

La censura è infondata perché l’infortunio e i relativi postumi non hanno inciso sulla decisione di dimissione. La ricorrente è stata dichiarata incondizionatamente idonea al servizio, con la sola esenzione dall’attività ginnica per ulteriori venti giorni, e ha ricevuto lezioni di sostegno e tutoraggio, anche tramite didattica a distanza, prima della seconda sessione d’esame. Il mancato superamento dell’esame in seconda sessione costituiva il presupposto obbligatorio delle dimissioni d’autorità.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199 del 1971

    presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata in relazione alla presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

  • art. 741, comma 2, d.lgs. n. 66 del 2010

    gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie sono dimessi dal corso

    La norma è interpretata nel senso che il mancato superamento dell’esame in seconda sessione costituisce presupposto per le dimissioni d’autorità dal corso.

  • art. 742, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2010

    previa determinazione della Direzione generale per il personale militare

    La disposizione individua il procedimento di adozione delle dimissioni degli allievi dal corso, con determinazione della competente Direzione generale.

  • art. 742, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 66 del 2010

    richiamato nel provvedimento impugnato quale base normativa delle dimissioni d’autorità

    La norma è richiamata quale fondamento delle dimissioni d’autorità conseguenti al mancato superamento del corso.

  • art. 19, comma 9, del bando di concorso

    al mancato superamento del corso di perfezionamento devono seguire obbligatoriamente le dimissioni d’autorità

    La lex specialis conferma il carattere obbligatorio delle dimissioni in caso di mancato superamento del corso.

  • art. 3, commi 1 e 3, legge n. 241 del 1990

    motivazione del provvedimento e motivazione per relationem

    L’obbligo di motivazione è assolto quando l’atto consente di ricostruire il percorso logico-giuridico dell’amministrazione; il provvedimento può motivare mediante il richiamo ad altri atti, purché questi siano indicati e resi conoscibili.

Massime di principio

  • In un procedimento di dimissione d’autorità da un corso militare, il mancato superamento di un esame in seconda sessione costituisce presupposto sufficiente per l’adozione del provvedimento quando tale conseguenza sia prevista dalla disciplina legislativa e dal bando di concorso.
  • Il difetto di motivazione deve essere valutato con riferimento all’effettiva ragione posta a fondamento del provvedimento; la censura non può accogliersi quando si basi su un presupposto fattuale diverso da quello realmente determinante.
  • La motivazione per relationem è sufficiente quando il provvedimento richiama specificamente le norme applicate, la proposta istruttoria e gli atti presupposti, consentendo all’interessato di comprendere le ragioni della decisione.
  • Non sussiste eccesso di potere per travisamento o ingiustizia manifesta quando l’amministrazione, dopo un infortunio dell’allievo, abbia accertato l’idoneità al servizio, assicurato supporto didattico e tutoraggio e adottato la dimissione sulla base del successivo mancato superamento dell’esame previsto dalla disciplina del corso.

Dimissioni d’autorità da un corso AUFP e proscioglimento dalla ferma

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’allieva ufficiale contro il Ministero della difesa e l’Accademia navale, avente a oggetto il provvedimento di dimissioni d’autorità e proscioglimento dalla ferma prolungata. La ricorrente contestava la legittimità dell’esclusione, collegandola a un infortunio subito durante il corso.

Premesse di fatto e domanda

La ricorrente, vincitrice del concorso per l’ammissione al 25° corso AUFP, aveva contratto la ferma prolungata il 31 gennaio 2023. Dopo un infortunio del 21 marzo 2023, aveva fruito di un periodo di assenza per infermità e di alcuni giorni di licenza ordinaria. Sosteneva di essere stata sottoposta alle prove senza un adeguato periodo di recupero e di essere stata conseguentemente ingiustamente dimessa.

Nel ricorso aveva dedotto:

  • violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, per difetto di motivazione e di istruttoria;
  • eccesso di potere per ingiustizia manifesta, errata valutazione, travisamento dei fatti ed errore diagnostico.

La ricorrente si era riservata di presentare motivi aggiunti dopo la conoscenza della relazione ministeriale, ma non aveva poi depositato né controdeduzioni né motivi aggiunti.

Effettiva ragione delle dimissioni

La Sezione ha verificato che il provvedimento impugnato non era stato determinato dal mancato superamento di prove attitudinali svolte dopo il rientro dalla licenza. La causa effettiva era il mancato superamento, anche in seconda sessione, dell’esame di "Navigazione e meteorologia".

La ricorrente aveva sostenuto la prima prova il 19 aprile 2023, conseguendo 8/30, quindi un punteggio largamente insufficiente. Tra il 24 aprile e il 24 maggio 2023 aveva frequentato lezioni di sostegno e tutoraggio, anche con docenti diversi e tramite la piattaforma E-learning dell’Accademia. Nella seconda sessione del 24 maggio 2023 aveva nuovamente riportato una valutazione insufficiente. Il Comandante dell’Accademia aveva quindi proposto le dimissioni d’autorità con ordine del giorno n. 237 del 24 maggio 2023.

Rilevanza dell’infortunio

L’infortunio non è stato ritenuto causalmente rilevante ai fini del provvedimento. La ricorrente era stata dichiarata temporaneamente non idonea il 31 marzo 2023, ma successivamente, il 14 aprile 2023, era stata dichiarata incondizionatamente idonea al servizio, con la sola esenzione dall’attività ginnica per ulteriori venti giorni.

La Sezione ha inoltre valorizzato il fatto che l’amministrazione avesse garantito attività di sostegno e tutoraggio nella materia non superata, anche attraverso strumenti di didattica a distanza. Non è stata quindi ravvisata una condotta amministrativa idonea a compromettere la possibilità della ricorrente di prepararsi alla seconda sessione.

Motivazione e istruttoria

Il difetto di motivazione è stato escluso per due ragioni. In primo luogo, la ricorrente aveva individuato una causa del provvedimento diversa da quella effettivamente posta a fondamento delle dimissioni. In secondo luogo, il provvedimento richiamava gli artt. 741, comma 2, e 742, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 66 del 2010, l’art. 19, comma 9, del bando e la proposta del Comandante dell’Accademia, a sua volta fondata sull’ordine del giorno n. 237 del 24 maggio 2023.

Il richiamo agli atti presupposti è stato ritenuto idoneo a integrare una motivazione per relationem ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990. Secondo la Sezione, l’obbligo di motivazione è assolto quando l’interessato possa comprendere il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione.

Disciplina applicabile

Gli artt. 741, comma 2, e 742 del d.lgs. n. 66 del 2010, insieme all’art. 19, comma 9, del bando di concorso, prevedono l’adozione delle dimissioni d’autorità nei confronti dell’allievo che non superi gli esami in seconda sessione o non dimostri di possedere le qualità e le attitudini necessarie per assolvere le funzioni del grado.

Nel caso concreto, il mancato superamento dell’esame in seconda sessione costituiva quindi il presupposto previsto dalla disciplina normativa e dalla lex specialis per il provvedimento di dimissioni.

Esito del ricorso

La Sezione ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso. Il provvedimento è stato considerato adeguatamente motivato, fondato su un’istruttoria coerente e non viziato da travisamento o ingiustizia manifesta. Il parere conclusivo è stato pertanto nel senso del rigetto del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.