Cassazione Civile, Sentenza n. 6100/2020 del 04/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Dipendenti civili del Ministero della Difesa, assegnati a uffici degli Addetti militari presso ambasciate estere in esito a una selezione, avevano chiesto che fosse dichiarato il loro diritto a permanere stabilmente all’estero, previa disapplicazione delle delibere del Comitato dei Capi di Stato Maggiore del 1999 e del 2002 che prevedevano durata massima dell’incarico, turnazione e avvicendamento. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 8086/2013 depositata il 13 gennaio 2014, aveva confermato la decisione, qualificando la destinazione e il successivo rientro come trasferimenti e ritenendo necessario, ai sensi dell’art. 2103 c.c., che l’Amministrazione dimostrasse ragioni tecniche, organizzative e produttive concrete. Il Ministero ha proposto quattro motivi: il primo, per violazione degli artt. 2, comma 1, e 5 del D.Lgs. n. 165/2001, sosteneva che la regola generale di durata e avvicendamento fosse atto di organizzazione degli uffici; il secondo contestava la giurisdizione del giudice ordinario; il terzo denunciava violazione dell’art. 2103 c.c., negando che assegnazione e rientro integrassero un trasferimento; il quarto denunciava violazione degli artt. 1, 2 e 4 della L. n. 838/1973, sostenendo la perdurante efficacia della disciplina speciale e la temporaneità dell’incarico. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 26648/2016, avevano già respinto il secondo motivo e dichiarato la giurisdizione ordinaria. I dipendenti controricorrenti erano B.M.C. e R.E.; gli altri lavoratori erano rimasti intimati.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo, già definita dalle Sezioni Unite la questione di giurisdizione con il rigetto del secondo. Ha escluso che l’assegnazione agli uffici degli Addetti militari all’estero costituisca un trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c.: si tratta di un incarico temporaneo, strutturalmente connesso alla disciplina speciale della L. n. 838/1973, cui il dipendente accede presentando domanda di partecipazione alla selezione. La legge speciale non definiva espressamente la durata, ma il suo assetto e le relative disposizioni presupponevano la temporaneità; le delibere che fissavano durata, turnazione e avvicendamento esplicitavano tale regola e venivano recepite negli atti di gestione del rapporto. La regola era stata resa nota sin dal bando e operava coerentemente sia nella fase di assegnazione sia in quella del rientro; pertanto non occorreva applicare il regime del trasferimento dell’art. 2103 c.c. né ravvisare violazioni della correttezza e buona fede. La Corte ha cassato la sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originaria domanda dei dipendenti. Ha compensato le spese dell’intero processo.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 165/2001, art. 2, comma 2
L’abrogazione della norma suddetta, senza prevedere una diversa e nuova disciplina ad opera del D.Lgs. n. 165 del 2001, comporta che trova applicazione, in virtù dell’art. 2, comma 2, dello stesso decreto la normativa prevista dall’analogo istituto del rapporto di lavoro privato, ossia l’art. 2103 c.c..
In assenza di una disciplina pubblicistica sostitutiva, al trasferimento del dipendente pubblico contrattualizzato si applica la disciplina del trasferimento prevista per il lavoro privato; tale disciplina, tuttavia, rileva solo se la fattispecie è qualificabile giuridicamente come trasferimento.
L’applicazione della disciplina che l’art. 2103 c.c., detta per il trasferimento dei dipendenti, anche appartenenti al pubblico impiego contrattualizzato, richiede tuttavia che l’istituto di cui si discute sia qualificabile, in senso giuridico, come trasferimento, il che postula il carattere unilaterale e definitivo dell’assegnazione della nuova sede di servizio.
La disciplina del trasferimento ex art. 2103 c.c. presuppone un’assegnazione unilaterale e definitiva a una nuova sede. Non si applica all’assegnazione temporanea a un incarico all’estero che il dipendente abbia richiesto partecipando a una selezione.
Dunque, la L. n. 873 del 1973, reca una disciplina a sè di un istituto concernente l’assegnazione alle funzioni amministrative presso le c.d. Addettanze, in cui è insita nella sua struttura la temporaneità dell’assegnazione.
La disciplina speciale delle assegnazioni agli uffici degli Addetti militari all’estero configura un incarico temporaneo; la temporaneità risulta insita nell’istituto, anche se la legge non stabilisce espressamente un periodo massimo di permanenza.
D.Lgs. n. 165/2001, art. 69, comma 1
Va aggiunto che, per effetto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, la soppressione degli istituti aventi una propria regolamentazione nella disciplina legale anteriore deve essere filtrata attraverso l’intervento della contrattazione collettiva e, laddove questa non sia intervenuta, come è avvenuto con riguardo al particolare istituto di cui si discute, si deve ammettere che lo stesso continui ad essere regolato dalla legge istitutiva, pur risalente nel tempo.
Gli istituti già regolati da una disciplina legale speciale non si intendono soppressi senza il passaggio previsto attraverso la contrattazione collettiva; se la contrattazione non interviene, continua ad applicarsi la legge istitutiva.
Nè l’applicazione di tale regola nel caso concreto ha violato le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., atteso che sin dall’origine il dipendente era stato reso edotto che ogni fase del procedimento complesso sarebbe stata assoggettata a tale ragione organizzativa, la quale, rispondendo ad un primario interesse pubblico ex art. 97 Cost., era destinata ad operare tanto nella fase dell’assegnazione all’estero, quanto nella fase del rientro in Italia del dipendente.
Non viola correttezza e buona fede l’applicazione della regola di avvicendamento quando il dipendente ne sia stato informato fin dall’inizio e la regola operi coerentemente sia nell’assegnazione sia nel rientro.
Poichè l’applicazione dei principi esposti non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originaria domanda..
La Cassazione può decidere la causa nel merito, senza rinvio, quando l’applicazione dei principi di diritto non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- L’art. 2103 c.c. si applica all’assegnazione del dipendente pubblico a una nuova sede soltanto quando l’operazione abbia i caratteri giuridici del trasferimento, ossia unilateralità e definitività; un incarico temporaneo richiesto dal dipendente nell’ambito di una selezione non è, per ciò solo, un trasferimento.
- Quando una legge speciale disciplina un incarico di servizio all’estero e la temporaneità risulta strutturale all’istituto, la mancanza di un termine massimo espresso non trasforma l’assegnazione in una destinazione permanente. Le regole generali di durata, turnazione e avvicendamento possono esplicitare tale carattere temporaneo.
- Se una disciplina legale speciale preesistente non è stata sostituita dalla contrattazione collettiva, essa continua a regolare l’istituto nei termini previsti dalla legge istitutiva.
- La regola di avvicendamento applicata tanto all’assegnazione quanto al rientro non viola correttezza e buona fede quando sia stata resa nota al dipendente sin dalla selezione e questi abbia scelto di parteciparvi conoscendo la temporaneità dell’incarico.
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