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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6097/2020 del 04/03/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva prestato attività per la Regione, dal 2 luglio 2002 fino a tutto il 2011, in forza di 17 contratti a tempo determinato, con mansioni di custode di castelli e assistente alle manifestazioni, inquadramento nell’area B, posizione economica B1. Il Tribunale di Aosta aveva dichiarato illegittimi i contratti perché stipulati senza le condizioni straordinarie e temporanee richieste dalla legislazione regionale e aveva riconosciuto un risarcimento pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione. In appello, la Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 16 aprile 2013, aveva escluso la conversione in rapporto a tempo indeterminato e revocato il risarcimento, ritenendo che il danno dovesse essere specificamente allegato e provato; aveva inoltre respinto la domanda relativa ai differenziali retributivi. Il lavoratore ha proposto cinque motivi: 1) ha contestato il divieto di conversione, deducendo violazione di norme costituzionali, del diritto dell’Unione e delle relative norme di attuazione, nonché una disparità di trattamento rispetto al lavoro privato; 2) ha sostenuto che il divieto non dovesse operare quando l’assunzione a tempo indeterminato può avvenire mediante avviamento dalle liste di collocamento, senza concorso; 3) ha censurato la subordinazione del risarcimento alla prova del danno secondo le regole ordinarie, invocando l’esigenza di una misura effettiva e dissuasiva contro l’abuso della reiterazione; 4) ha dedotto che il danno comprendeva le retribuzioni perdute negli intervalli fra i contratti e quelle che avrebbe percepito se assunto a tempo indeterminato, lamentando anche l’omesso esame di tale pregiudizio; 5) ha denunciato l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei differenziali retributivi e ha riproposto le pretese relative agli intervalli non lavorati e al danno da precarizzazione. La Regione ha eccepito, tra l’altro, che il lavoratore era stato successivamente assunto, previa selezione, da una società di servizi regionale.

La decisione

La Cassazione ha accolto il terzo motivo e rigettato i primi due, ritenendo legittimo il divieto di conversione dei contratti a termine illegittimi nel pubblico impiego contrattualizzato, anche quando l’assunzione possa avvenire senza concorso e anche alla luce del diritto dell’Unione. Ha censurato invece la Corte d’Appello per avere escluso il risarcimento in assenza di prova specifica del danno: in caso di abusiva reiterazione, l’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 deve essere interpretato riconoscendo un danno presunto, liquidabile facendo riferimento ai criteri dell’art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, entro un minimo e un massimo e salva la prova del maggior pregiudizio. La successiva assunzione presso una società privata controllata dall’ente non è misura equivalente alla conversione né elimina il diritto alla tutela risarcitoria. Il quarto motivo è stato rigettato: l’autonomia dei singoli contratti esclude che il danno patrimoniale possa essere identificato nella mancata retribuzione degli intervalli non lavorati. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione sulla tardività delle allegazioni relative al pregiudizio e perché la doglianza sui differenziali retributivi era generica. La sentenza è stata cassata in relazione al terzo motivo, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5

    in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicchè, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito.

    In caso di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, il danno previsto dall’art. 36, comma 5, è presunto e può essere liquidato secondo i criteri dell’art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, entro un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio; non è quindi necessaria la prova specifica dell’esistenza del danno.

  • L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5

    può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio

    I criteri indennitari previsti per la fattispecie omogenea dell’art. 32, comma 5, possono essere utilizzati per quantificare il danno presunto da abuso di contratti a termine nel pubblico impiego, lasciando al lavoratore la possibilità di provare un pregiudizio ulteriore.

  • D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36

    ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, nell’impiego pubblico contrattualizzato la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione di lavoratori non può mai comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato

    La violazione delle disposizioni imperative sull’assunzione nel pubblico impiego contrattualizzato non comporta la conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato; il divieto opera anche quando l’assunzione a tempo indeterminato potrebbe avvenire senza concorso.

  • Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, clausola 5, allegato alla direttiva 1999/70/CE

    la clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non osta ad una normativa nazionale che vieta la trasformazione del rapporto, purchè sia prevista altra misura adeguata ed effettiva, finalizzata ad evitare e se del caso a sanzionare il ricorso abusivo alla reiterazione del contratto a termine.

    Il diritto dell’Unione non impone la conversione dei rapporti a termine nel settore pubblico, purché l’ordinamento preveda una misura alternativa adeguata ed effettiva per prevenire o sanzionare l’abuso; nel caso in esame tale tutela risarcitoria deve includere il danno presunto.

  • D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1, lett. b)

    si è pertanto affermato che la regula iuris dettata dal legislatore ordinario non ammette eccezioni e trova applicazione sia nell’ipotesi in cui per l’assunzione a tempo indeterminato non sia richiesto il concorso pubblico, sia qualora il contratto a termine sia stato stipulato con soggetto selezionato all’esito di procedura concorsuale

    Il divieto di conversione non viene meno quando l’assunzione a tempo indeterminato può avvenire mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, senza concorso, né quando il lavoratore sia stato selezionato con procedura concorsuale.

  • art. 97 Cost.

    del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, seppure tradizionalmente ricondotto al principio sancito dall’art. 97 Cost., comma 4, si ricollega anche alla necessità di assicurare il buon andamento della Pubblica Amministrazione, che sarebbe pregiudicato qualora si consentisse l’immissione stabile nei ruoli a prescindere dall’effettivo fabbisogno del personale e dalla previa programmazione delle assunzioni, indispensabili per garantire efficienza ed economicità della gestione dell’ente pubblico.

    Il divieto di conversione è giustificato non solo dai principi di accesso al pubblico impiego, ma anche dall’esigenza di preservare il buon andamento, la programmazione del fabbisogno e l’efficienza ed economicità della gestione pubblica.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato non determina la conversione in un rapporto a tempo indeterminato; il divieto vale anche quando l’assunzione stabile possa avvenire senza concorso o il lavoratore sia stato selezionato con procedura concorsuale.
  • La compatibilità del divieto di conversione con la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE presuppone una misura alternativa adeguata ed effettiva contro l’abuso. La tutela risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 va interpretata riconoscendo un danno presunto, liquidabile secondo i criteri dell’art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, salva la prova del maggior pregiudizio.
  • L’assunzione successiva presso una società privata controllata dall’ente pubblico non equivale alla conversione del rapporto alle dipendenze dell’amministrazione e non cancella, per ciò solo, le conseguenze risarcitorie dell’abusiva reiterazione.
  • Poiché i singoli contratti a termine nel pubblico impiego restano autonomi e non si convertono in un unico rapporto a tempo indeterminato, la mancata retribuzione degli intervalli non lavorati non costituisce, di per sé, danno patrimoniale risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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