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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6095/2020 del 04/03/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice impugnava il licenziamento per giusta causa intimatole il 19 novembre 2015 dalla società datrice di lavoro. Le erano stati contestati la ripetuta indicazione di orari di inizio e fine delle trasferte diversi da quelli effettivi, allo scopo di ottenere il trattamento economico più favorevole, e l’acquisto diretto, in violazione delle disposizioni aziendali, dei biglietti per undici trasferte a Torino. Il Tribunale aveva ritenuto legittimo il licenziamento e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3168/2018 pubblicata il 23 luglio 2018, aveva confermato tale decisione. In cassazione la lavoratrice ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 640 c.p., perché le dichiarazioni contestate non avrebbero integrato artifici o raggiri; 2) violazione dell’art. 640 c.p., dell’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori e degli artt. 9 e 10 del CCNL metalmeccanici del 5 dicembre 2012, per avere escluso l’applicabilità di una sanzione conservativa; 3) violazione dell’art. 2104 c.c., dell’art. 3 della L. n. 604/1966 e dell’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori, sostenendo che l’acquisto diretto dei biglietti fosse lecito perché le trasferte erano state autorizzate dal superiore e svolte nell’interesse aziendale; 4) violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori, chiedendo, in subordine, la tutela indennitaria nella misura massima; 5) violazione delle medesime disposizioni, per la pretesa tardività della contestazione disciplinare e del licenziamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: dichiarazioni menzognere possono integrare raggiri quando sono presentate in modo idoneo a indurre in errore, e l’eventuale mancanza di diligenza o di controllo da parte del datore di lavoro non esclude l’idoneità del mezzo. Ha rigettato il secondo motivo, poiché la valutazione di merito aveva escluso, con motivazione ritenuta adeguata, la sufficienza di una sanzione conservativa: le false attestazioni degli orari, reiterate almeno in cinque occasioni e riconducibili al substrato materiale della truffa, insieme agli altri comportamenti accertati, erano gravi e offensivamente ingannevoli sotto il profilo oggettivo e soggettivo, compromettendo la permanenza del vincolo fiduciario; il richiamo alle disposizioni collettive era improprio o riduttivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una diversa valutazione dei fatti, non consentita in cassazione; la Corte d’appello aveva inoltre considerato l’autorizzazione del superiore e l’interesse aziendale, escludendo che rendessero lecita la condotta. Il quarto motivo è rimasto assorbito. Il quinto motivo è stato rigettato: i fatti di settembre e ottobre 2015, non investiti dalla censura di tardività, erano autonomamente idonei a giustificare il licenziamento; inoltre, la valutazione di tempestività, se adeguatamente motivata e logicamente coerente, è insindacabile in cassazione. La Corte ha confermato la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità: euro 200 per esborsi, euro 4.000 per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. Ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Al riguardo deve rilevarsi che le dichiarazioni menzognere ben possono costituire raggiro ed integrare l’elemento materiale del delitto di truffa quando sono presentate in modo tale da indurre in errore il soggetto passivo di cui viene carpita la buona fede.

    Le dichiarazioni mendaci possono costituire raggiro e integrare l’elemento materiale della truffa quando, per come sono presentate, sono idonee a indurre in errore il soggetto passivo.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300/1970

    La Corte di merito ha invero motivatamente escluso che i comportamenti oggetto di contestazione potessero essere puniti con una mera sanzione conservativa, richiamando, sul punto (cfr. sentenza impugnata, par. 3.2.), e condividendo, le considerazioni già svolte dal giudice di primo grado, là dove il Tribunale di Roma aveva osservato come “in ogni caso i comportamenti accertati, con particolare riguardo alle false attestazioni degli orari di inizio della trasferta, almeno in cinque occasioni integrano il substrato materiale della truffa ex art. 640 c.p., ossia un delitto punito a termini di legge, anche a voler ritenere insussistente il grave nocumento materiale”.

    La Corte conferma l’esclusione della tutela reintegratoria collegata alla punibilità del fatto con sanzione conservativa, ritenendo adeguata la valutazione di merito che ha considerato gravità e reiterazione delle false attestazioni e gli ulteriori fatti accertati.

  • artt. 9 e 10, Titolo VII, CCNL 5/12/2012 per i dipendenti dell’industria metalmeccanica privata

    E’ in ogni caso da rilevare come – a fronte della pluralità e complessità dei fatti, così come contestati e accertati, e del disvalore loro attribuito dal giudice di merito sotto il profilo della indispensabile permanenza del vincolo fiduciario – il richiamo alle disposizioni collettive operato dalla ricorrente si presenti improprio o del tutto riduttivo, la lettera a) dell’art. 9 del c.c.n.l. riguardando il dipendente che “non si presenti al lavoro” e la lett. I) dello stesso art. 9 il lavoratore che “commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina… dello stabilimento”.

    Le fattispecie collettive invocate non ricomprendono adeguatamente, secondo la valutazione confermata dalla Corte, la pluralità e la complessità dei comportamenti contestati, il cui disvalore comprometteva la permanenza del vincolo fiduciario.

  • art. 2104 c.c.

    Nè la ricostruzione fattuale, che ha condotto la Corte di appello di Roma a ritenere la illegittimità del comportamento della ricorrente, risulta oggetto di censura motivazionale, nei termini previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 e comunque entrambe le circostanze, cui il motivo in esame fa riferimento (e cioè l’autorizzazione del superiore diretto S. e la effettuazione delle trasferte nell’interesse dell’impresa), sono state considerate dalla sentenza in modo specifico, per escludere la ipotizzata liceità della condotta.

    Nel caso concreto, l’autorizzazione del superiore e lo svolgimento delle trasferte nell’interesse dell’impresa non rendevano lecita la modalità di acquisto dei biglietti accertata dai giudici di merito; la diversa ricostruzione proposta dalla lavoratrice non poteva essere riesaminata in cassazione.

  • art. 3 L. n. 604/1966

    La Corte di merito ha invero motivatamente escluso che i comportamenti oggetto di contestazione potessero essere puniti con una mera sanzione conservativa, richiamando, sul punto (cfr. sentenza impugnata, par. 3.2.), e condividendo, le considerazioni già svolte dal giudice di primo grado, là dove il Tribunale di Roma aveva osservato come “in ogni caso i comportamenti accertati, con particolare riguardo alle false attestazioni degli orari di inizio della trasferta, almeno in cinque occasioni integrano il substrato materiale della truffa ex art. 640 c.p., ossia un delitto punito a termini di legge, anche a voler ritenere insussistente il grave nocumento materiale”.

    La Corte non formula una distinta regola interpretativa dell’art. 3; nel rigettare la censura conferma la valutazione che la pluralità e gravità dei comportamenti accertati giustificavano il licenziamento.

  • art. 2119 c.c.

    La Corte di appello, nel riferirsi ai fatti del settembre e ottobre 2015, fra i quali le trasferte a (OMISSIS) (acquisto diretto di biglietti di viaggio nell’inosservanza della policy aziendale, esclusa, quindi, la simulazione di orari) e a (OMISSIS), ha rilevato come essi fossero “comunque gravi ed ampiamente sufficienti a giustificare il licenziamento per giusta causa per la loro portata offensivamente ingannevole sotto i profili oggettivo e soggettivo”, in tal modo esprimendo una valutazione globale dei fatti stessi che supera la condotta materiale tipica della fattispecie delittuosa e che, nella sua autonoma idoneità a sostenere la decisione, risulta esente da specifica censura.

    La giusta causa può essere sostenuta da una valutazione globale dei fatti contestati, quando la loro gravità e portata ingannevole, considerate nei profili oggettivo e soggettivo, rendono non più possibile la prosecuzione del rapporto; la valutazione di merito qui confermata era autonomamente sufficiente anche oltre la riconducibilità dei fatti alla fattispecie penale.

  • art. 18, comma 5, L. n. 300/1970

    La Corte di appello, nel riferirsi ai fatti del settembre e ottobre 2015, fra i quali le trasferte a (OMISSIS) (acquisto diretto di biglietti di viaggio nell’inosservanza della policy aziendale, esclusa, quindi, la simulazione di orari) e a (OMISSIS), ha rilevato come essi fossero “comunque gravi ed ampiamente sufficienti a giustificare il licenziamento per giusta causa per la loro portata offensivamente ingannevole sotto i profili oggettivo e soggettivo”, in tal modo esprimendo una valutazione globale dei fatti stessi che supera la condotta materiale tipica della fattispecie delittuosa e che, nella sua autonoma idoneità a sostenere la decisione, risulta esente da specifica censura.

    Poiché i fatti di settembre e ottobre 2015 sono stati ritenuti sufficienti a integrare la giusta causa, non sussisteva il presupposto per riconoscere la tutela indennitaria invocata in subordine.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il terzo motivo è inammissibile, risolvendosi dietro lo schermo del vizio di cui all’art. 360, n. 3, in un diverso apprezzamento di merito, incompatibile con la presente sede di legittimità.

    La censura formalmente prospettata come violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, chiede alla Corte di cassazione un diverso apprezzamento dei fatti di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Nè la ricostruzione fattuale, che ha condotto la Corte di appello di Roma a ritenere la illegittimità del comportamento della ricorrente, risulta oggetto di censura motivazionale, nei termini previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 e comunque entrambe le circostanze, cui il motivo in esame fa riferimento (e cioè l’autorizzazione del superiore diretto S. e la effettuazione delle trasferte nell’interesse dell’impresa), sono state considerate dalla sentenza in modo specifico, per escludere la ipotizzata liceità della condotta.

    La ricostruzione fattuale non è riesaminabile in cassazione al di fuori dei limiti della censura motivazionale previsti dalla norma; non è sufficiente riproporre circostanze già specificamente considerate dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

    Il rigetto del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

    Il comma è richiamato quale parametro per determinare l’importo del contributo unificato aggiuntivo attestato ai sensi del comma 1-quater.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni menzognere possono integrare il raggiro nella truffa quando sono presentate in modo idoneo a indurre in errore il soggetto passivo; la carenza di diligenza, controllo o verifica di quest’ultimo non esclude, di per sé, l’idoneità del mezzo.
  • La gravità disciplinare deve essere valutata considerando unitariamente pluralità, reiterazione e complessità dei comportamenti accertati, nonché il loro disvalore oggettivo e soggettivo e l’incidenza sulla permanenza del vincolo fiduciario; il richiamo a singole fattispecie del contratto collettivo può risultare riduttivo rispetto alla condotta complessiva.
  • La censura per violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando, pur formalmente formulata come vizio di legittimità, mira a ottenere una diversa valutazione dei fatti riservata al giudice di merito.
  • La valutazione di immediatezza della contestazione disciplinare è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici; il criterio va applicato in rapporto alle circostanze concrete, comprese le dimensioni e la complessità organizzativa dell’impresa.
  • Quando alcuni fatti non sono investiti dalla censura di tardività e sono stati autonomamente ritenuti sufficienti a integrare la giusta causa, la doglianza relativa alla tardività di altri addebiti non è idonea a rimuovere la decisione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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