Cassazione Civile, Sentenza n. 6096/2020 del 04/03/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della pensione di una lavoratrice, pensionata dal 1° luglio 1981, per il riconoscimento della contribuzione figurativa relativa al periodo persecutorio scoperto da contribuzione dal 20 giugno 1940 al 25 aprile 1945, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 96 del 1955. Gli eredi avevano ottenuto nei gradi di merito l’accoglimento della domanda di riliquidazione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6216/2013, depositata il 20 settembre 2013, aveva confermato la decisione del Tribunale: aveva ritenuto applicabile il sistema retributivo vigente al momento del pensionamento e aveva considerato non specificamente contestata la consulenza tecnica d’ufficio; aveva inoltre riconosciuto gli accessori dalla scadenza del termine di 120 giorni dalla domanda amministrativa di ricostituzione, presentata nel luglio 2001, e non dalla decorrenza originaria della pensione. L’INPS, con un unico motivo, ha denunciato la violazione della L. n. 96 del 1955, art. 5, della L. n. 1424 del 1965, art. unico, della L. n. 36 del 1974, art. 1, e della L. n. 153 del 1969, art. 14, sostenendo che la retribuzione attuale o più favorevole rileva per calcolare i contributi figurativi, ma non costituisce automaticamente la base di calcolo della retribuzione pensionabile; secondo l’Istituto, i periodi figurativi erano inoltre estranei al decennio utile per determinare la retribuzione media pensionabile. Gli eredi, con ricorso incidentale, hanno contestato la decorrenza e la limitazione degli accessori: hanno chiesto che fossero riconosciuti dalla decorrenza della pensione, il 1° luglio 1981, anziché dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del luglio 2001, richiamando anche la disciplina della cumulabilità di interessi e rivalutazione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso principale dell’INPS e rigettato il ricorso incidentale degli eredi. Quanto al ricorso principale, ha stabilito che la disciplina della contribuzione figurativa per i perseguitati politici o razziali non introduce una speciale retribuzione pensionabile: la retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale serve a commisurare i contributi figurativi, mentre la pensione va ricalcolata secondo le regole ordinarie applicabili, nel caso concreto il sistema retributivo previsto dalla L. n. 153 del 1969, art. 14. La retribuzione virtuale può incidere sulla retribuzione pensionabile soltanto se il periodo figurativo ricade nell’arco temporale rilevante per la determinazione della retribuzione media; la regolarità matematica della CTU non escludeva la contestazione giuridica dell’INPS circa la base retributiva da utilizzare. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha confermato che gli accessori decorrono dallo spirare del 121° giorno dalla presentazione al Ministero competente della domanda amministrativa diretta al riconoscimento della contribuzione figurativa, non dalla decorrenza originaria della pensione né dalla successiva comunicazione del riconoscimento all’INPS. La sentenza è stata cassata in relazione al ricorso principale, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 5 L. 10 marzo 1955, n. 96
La normativa richiamata in favore dei perseguitati razziali non dispone infatti che la retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati rappresenti di necessità anche la retribuzione sulla base della quale deve essere calcolato l’importo del trattamento, ed assurga quindi al ruolo di retribuzione-parametro per il relativo calcolo, prevedendo solo che su di essa debba essere calcolata la contribuzione relativa al periodo di copertura figurativa.
La retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale è parametro per calcolare la contribuzione figurativa, ma non diviene per ciò solo la retribuzione pensionabile da utilizzare nella riliquidazione.
art. 3 L. 24 aprile 1967, n. 261
L’importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui alla L. 10 marzo 1955, n. 96, art. 8, è commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione.
La retribuzione attuale è il parametro normativo di commisurazione dei contributi figurativi relativi ai periodi di persecuzione; la disposizione non la identifica automaticamente con la base retributiva della pensione.
art. 1 L. 15 febbraio 1974, n. 36
La normativa richiamata non introduce una deroga all’operatività del principio secondo il quale anche nel caso in cui l’anzianità contributiva si giovi di un periodo di contribuzione figurativa, il calcolo della pensione deve essere effettuato in applicazione delle regole per esso dettate (nel caso, il sistema retributivo della L. 30 aprile 1969, n. 153, ex art. 14).
Il richiamo alla disciplina della ricostruzione assicurativa non deroga alle regole ordinarie che determinano il calcolo della pensione; la contribuzione figurativa integra l’anzianità contributiva, ma non introduce un autonomo metodo di determinazione della retribuzione pensionabile.
art. 14 L. 30 aprile 1969, n. 153
La normativa richiamata non introduce una deroga all’operatività del principio secondo il quale anche nel caso in cui l’anzianità contributiva si giovi di un periodo di contribuzione figurativa, il calcolo della pensione deve essere effettuato in applicazione delle regole per esso dettate (nel caso, il sistema retributivo della L. 30 aprile 1969, n. 153, ex art. 14).
La pensione deve essere calcolata secondo il sistema retributivo ordinariamente applicabile; la retribuzione figurativa incide sulla base pensionabile soltanto se il relativo periodo ricade nell’arco temporale considerato per calcolare la retribuzione media.
art. 8 L. 10 marzo 1955, n. 96
La soluzione, cui va qui data continuità, poggia sul rilievo che secondo quanto previsto dalla L. n. 96 del 1955, le domande di riconoscimento della contribuzione figurativa vengono “sottoposte” (art. 8 L. cit.) all’esame di una commissione di nomina intergovernativa ed è indubbio, secondo quanto si desume da una complessiva lettura dell’art. 7 della medesima Legge, che esse vadano presentate presso il Ministero competente (già Ministero del Tesoro e, ora, Ministero dell’economia e delle finanze).
Il riconoscimento della contribuzione figurativa compete alla commissione prevista dalla legge, previa domanda presentata al Ministero competente; l’INPS può procedere alla ricostruzione e riliquidazione della pensione solo dopo la deliberazione della commissione.
art. 7 L. 10 marzo 1955, n. 96
La soluzione, cui va qui data continuità, poggia sul rilievo che secondo quanto previsto dalla L. n. 96 del 1955, le domande di riconoscimento della contribuzione figurativa vengono “sottoposte” (art. 8 L. cit.) all’esame di una commissione di nomina intergovernativa ed è indubbio, secondo quanto si desume da una complessiva lettura dell’art. 7 della medesima Legge, che esse vadano presentate presso il Ministero competente (già Ministero del Tesoro e, ora, Ministero dell’economia e delle finanze).
La domanda di riconoscimento della contribuzione figurativa va presentata al Ministero competente; la decorrenza degli accessori viene correlata al termine previsto per consentire all’amministrazione di provvedere sulla domanda.
art. 7 L. 11 agosto 1973, n. 533
In tema di benefici previdenziali a favore dei perseguitati per motivi razziali, gli accessori del credito derivante dalla riliquidazione della pensione, per effetto del riconoscimento della contribuzione figurativa della L. n. 96 del 1955, ex art. 5, decorrono dallo spirare del centoventunesimo giorno dalla data di presentazione al Ministero competente della domanda amministrativa volta al predetto riconoscimento, e non dal momento in cui quest’ultimo è stato comunicato all’I.N.P.S.
Gli accessori del credito da riliquidazione decorrono dal 121° giorno successivo alla presentazione al Ministero competente della domanda amministrativa di riconoscimento, e non dalla decorrenza originaria della pensione o dalla comunicazione del riconoscimento all’INPS.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In presenza dei presupposti processuali previsti dalla disposizione, i ricorrenti incidentali sono tenuti al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di persecuzione politica o razziale integra l’anzianità contributiva, ma non introduce una deroga alle regole ordinarie di calcolo della pensione applicabili al trattamento.
- La retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale prevista per la contribuzione figurativa serve a commisurare i contributi da accreditare; non costituisce automaticamente la retribuzione pensionabile. Può rilevare nel calcolo di quest’ultima soltanto quando il periodo figurativo ricada nell’arco temporale assunto per determinare la retribuzione media pensionabile.
- Gli accessori sul credito derivante dalla riliquidazione della pensione per riconoscimento di contribuzione figurativa decorrono dallo spirare del 121° giorno dalla presentazione al Ministero competente della domanda amministrativa di riconoscimento, non dalla decorrenza originaria della pensione né dalla comunicazione successiva del riconoscimento all’ente previdenziale.
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