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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6093/2020 del 04/03/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro l'ex datore di lavoro, appaltatore, e contro la società committente, per il pagamento in solido del TFR maturato durante l'appalto, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003. La committente, opponendosi al decreto, aveva chiesto di limitare la condanna al netto delle ritenute fiscali e al TFR maturato fino al 2003; aveva inoltre formulato domanda di garanzia verso l'appaltatore e chiesto l'accertamento del proprio diritto di surrogarsi, ai sensi dell'art. 1203 c.c., nel credito del lavoratore verso il Fondo di garanzia gestito dall'ente previdenziale. Il Tribunale di Verbania accolse l'opposizione e la Corte d'appello di Torino, con sentenza depositata il 5 maggio 2014, confermò la decisione, ritenendo che la domanda di mero accertamento della surroga non richiedesse previa domanda amministrativa e non presupponesse l'ammissione del lavoratore al passivo; ravvisò inoltre l'interesse della committente in ragione dell'insolvenza dell'appaltatore. L'ente previdenziale ha proposto ricorso principale con due motivi: il primo ha censurato l'esclusione dell'obbligo di previa domanda amministrativa, sostenendo che l'art. 443 c.p.c. non distingue tra domande di accertamento e di condanna e che l'obbligazione del Fondo ha natura previdenziale; il secondo ha contestato l'interesse ad agire della committente in assenza dell'ammissione al passivo richiesta dall'art. 2 della L. n. 297 del 1982. La committente ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo, da un lato, il difetto di legittimazione passiva per le quote di TFR maturate dopo il 1° gennaio 2007 e, dall'altro, l'inapplicabilità dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 alla fattispecie, anche in considerazione della normativa sugli appalti pubblici.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso principale e cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Ha ritenuto assorbente la questione di merito relativa all'impossibilità per la committente di surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il Fondo di garanzia: il committente che paga TFR e trattamenti retributivi in forza della responsabilità legale prevista per l'appalto adempie a un'obbligazione propria e non è un avente diritto del lavoratore ai fini dell'intervento del Fondo. Può invece surrogarsi, ai sensi dell'art. 1203, n. 3, c.c., nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore. La Corte ha osservato inoltre che la disciplina del Fondo subordina il pagamento al lavoratore o ai suoi aventi diritto al decorso di quindici giorni dal deposito dello stato passivo; ha rilevato l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui sembrava riconoscere la surroga anche senza ammissione al passivo, pur precisando che l'interesse della committente a ottenere un accertamento condizionato all'ammissione era concreto. Non ha deciso il primo motivo del ricorso principale, relativo alla previa domanda amministrativa, applicando il criterio della ragione più liquida. Il ricorso incidentale condizionato della committente è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché riguardava questioni assorbite in appello e non una statuizione sfavorevole impugnabile; tali questioni sono state rimesse al giudice di rinvio. È stata infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • L. n. 297 del 1982, art. 2

    La L. n. 297 del 1982, art. 2, dopo aver previsto l’istituzione del Fondo di garanzia “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto” stabilisce al comma 2 che “trascorsi 15 giorni dal deposito dallo stato passivo “, “il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”.

    Il Fondo interviene, in caso d'insolvenza, per pagare il TFR spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto secondo la disciplina legale; la richiesta di pagamento è subordinata al decorso di quindici giorni dal deposito dello stato passivo. Il committente che abbia pagato in adempimento di una propria obbligazione legale non è, per ciò solo, un avente diritto del lavoratore nei confronti del Fondo.

  • art. 1203, n. 3, c.c.

    Il committente adempie ad un’obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e non ha titolo per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2; è,piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, ex art. 1203 c.c., n. 3

    Il committente che paga le spettanze dovute ai dipendenti dell'appaltatore in forza della propria obbligazione legale può surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, ma non acquistare per questa via la qualità di avente diritto del lavoratore verso il Fondo di garanzia.

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2

    La posizione giuridica soggettiva della committente (nella specie, Trenitalia s.p.a.) che, in forza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore non è riconducibile a quella dell'“avente diritto dal lavoratore”, quest’ultimo beneficiario della garanzia del Fondo istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2

    Il pagamento eseguito dal committente in forza della responsabilità solidale prevista per l'appalto è adempimento di un'obbligazione propria; non lo trasforma in un avente diritto del lavoratore legittimato a chiedere al Fondo di garanzia il TFR.

  • art. 336 c.p.c.

    La riproposizione in appello, e poi nel ricorso in cassazione, da parte dell'Inps delle eccezioni di difetto di domanda amministrativa e di carenza di interesse ad agire di Trenitalia s.p.a. sulla domanda di accertamento del diritto di surroga, hanno impedito il formarsi del giudicato sulla conseguente domanda di accertamento della sussistenza del diritto di Trenitalia di surroga trattandosi di questioni preliminari il cui eventuale accoglimento o rigetto avrebbe effetto sulle parti della sentenza da esse dipendenti ex art. 336 c.p.c., quale appunto quella di accertamento del diritto di surroga.

    La riproposizione di contestazioni preliminari che possono incidere sulla statuizione dipendente impedisce il formarsi del giudicato interno su quest'ultima, in ragione dell'effetto previsto dall'art. 336 c.p.c.

  • art. 100 c.p.c.

    pur ravvisandosi un concreto interesse di Trenitalia, già convenuta dal lavoratore per ottenere il pagamento del TFR ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, ad una pronuncia che accerti il suo diritto a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il Fondo di garanzia sia pure condizionata all’ammissione del lavoratore stesso al passivo della M. Ambiente

    Il committente convenuto per il pagamento del TFR ha un interesse concreto a ottenere l'accertamento del diritto di surroga verso il Fondo, purché tale accertamento sia condizionato all'ammissione del lavoratore al passivo; l'interesse ad agire non comporta però che la surroga verso il Fondo sia sostanzialmente fondata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per la condanna del ricorrente incidentale a pagare il raddoppio del contributo.

    La Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, nella misura prevista dalla disposizione e se dovuto.

Massime di principio

  • Il committente che paga ai dipendenti dell'appaltatore il TFR in forza della responsabilità legale prevista per l'appalto adempie a un'obbligazione propria: non è per ciò solo un avente diritto del lavoratore ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia previsto dalla L. n. 297 del 1982.
  • Il committente che abbia pagato le spettanze ai dipendenti dell'appaltatore può surrogarsi, ai sensi dell'art. 1203, n. 3, c.c., nei diritti del lavoratore verso l'appaltatore, ma non può surrogarsi nella posizione del lavoratore verso il Fondo di garanzia.
  • La domanda di pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia è assoggettata alle condizioni poste dall'art. 2 della L. n. 297 del 1982, tra cui il decorso di quindici giorni dal deposito dello stato passivo; l'accertamento del diritto del committente a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il Fondo non può prescindere dal necessario presupposto di ammissione del credito al passivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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