Cassazione Civile, Sentenza n. 6101/2020 del 04/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Dopo la proclamazione degli eletti come componenti della RSU, la società comunicava all’organizzazione sindacale l’invalidità della procedura elettorale per mancato raggiungimento del quorum di partecipazione previsto dall’art. 2 dell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, pari a più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. Il Tribunale aveva escluso la condotta antisindacale e la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 898/2014 del 9 dicembre 2014, aveva confermato tale decisione. L’organizzazione sindacale ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo sosteneva che le modalità di impugnazione dei risultati elettorali previste dall’art. 19 dell’Accordo fossero esclusive, con conseguente consolidamento della proclamazione in caso di mancato ricorso, e che non fosse quindi possibile contestare i risultati con modalità diverse; con il secondo censurava l’interpretazione dell’art. 2, sostenendo che la deroga al quorum potesse risultare implicitamente dall’atto di validazione del risultato elettorale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: le procedure di contestazione dell’art. 19 riguardano i soggetti coinvolti nell’iter elettorale e le criticità di tale iter, mentre il datore di lavoro ne è estraneo e non può intervenire nelle operazioni elettorali né sindacare le decisioni della Commissione; è mero destinatario della proclamazione degli eletti, pur essendo tenuto a riconoscere le prerogative sindacali. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza d’appello non aveva affermato che la deroga implicita al quorum fosse vietata: aveva invece rilevato che dal verbale della Commissione elettorale non emergeva l’intenzione di avvalersi della facoltà di deroga. La censura investiva l’interpretazione del verbale senza individuare la regola di ermeneutica contrattuale asseritamente violata né spiegare in che modo la Corte territoriale se ne fosse discostata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi e euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre rilevato che il processo era esente e ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, art. 19
L’art. 19 dell’Accordo Interconfederale prevede gli strumenti di impugnazione utilizzabili in caso di contestazione dei “risultati” dello scrutinio elettorali, ai quali il datore di lavoro è – come evidenziato dallo stesso ricorrente – totalmente estraneo.
Le modalità di impugnazione previste per contestare i risultati dello scrutinio attengono ai protagonisti della procedura elettorale; non attribuiscono al datore di lavoro, estraneo a tale procedura, il potere di contestarne le operazioni.
Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, art. 2
la Corte territoriale non ha affermato il divieto di deroga implicita al criterio della partecipazione alle operazioni elettorali del 50% + 1 dei lavoratori aventi diritto al voto (quorum di partecipazione), ma ha precisato che dal verbale redatto dalla Commissione elettorale non emergeva alcun intento di esercitare la facoltà di deroga riconosciuta dall’art. 2, comma 3, della Parte seconda, dell’Accordo Interconfederale “quanto piuttosto considerazioni che presuppongono una disposizione contrattuale difforme rispetto a quella vigente”.
La deroga al quorum è una facoltà riconosciuta dall’art. 2, comma 3; nel caso concreto, tuttavia, il verbale della Commissione elettorale non è stato interpretato come manifestazione dell’intento di esercitarla.
Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, art. 2, comma 1
rispetto alle finalità di consentire la massima partecipazione delle associazioni sindacali (art. 2, comma 1) ed offrire agli elettori uno strumento di democratica individuazione dei proprio rappresentanti, il datore di lavoro è mero spettatore onerato di comunicare l’elenco degli aventi diritto al voto, di concordare luogo e calendario delle votazioni (artt. 12, 22) ed è ovviamente tenuto a riconoscere le prerogative sindacali, mentre gli è precluso ogni intervento nelle operazioni di voto essendo estraneo a tale consultazione e mero destinatario della proclamazione degli eletti, non potendo certamente sindacare le candidature, ingerirsi nella presentazione delle liste o sul merito delle decisioni della Commissione elettorale sui ricorsi presentati da altri soggetti.
La disciplina elettorale mira a garantire la partecipazione sindacale e la scelta democratica dei rappresentanti. Il datore di lavoro, pur dovendo fornire gli adempimenti organizzativi indicati e riconoscere le prerogative sindacali, resta estraneo alle operazioni di voto e non può ingerirsi nelle decisioni elettorali.
Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, artt. 3 e 4
Il tenore lessicale della suddetta disposizione, da leggersi in combinato disposto con tutte le clausole negoziali precedenti (che evidenziano gli attori di tutta la procedura elettiva), fa chiaramente intendere che la disposizione delinea la modalità di reazione da utilizzare in caso di criticità attinenti all’iter elettorale, e, pertanto, si rivolge ai protagonisti di tale iter (associazioni sindacali che possono presentare le liste nonchè candidati, art. 4 dell’Accordo; lavoratori che compongono l’elettorato attivo e passivo, art. 3 del medesimo Accordo) e concerne gli snodi in cui è articolata tutta la procedura.
La legittimazione a utilizzare le modalità di contestazione dell’iter elettorale va ricondotta ai soggetti che partecipano alla procedura, tra cui le organizzazioni sindacali, i candidati e i lavoratori; il datore di lavoro non è incluso tra tali protagonisti.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Il motivo è inammissibile perchè non impugna (nè individua) la regola di ermeneutica contrattuale violata dal giudice del merito e conseguentemente non indica le ragioni per le quali da detta regola quest’ultimo si sarebbe discostato.
La censura per violazione delle regole di interpretazione contrattuale deve identificare la regola ermeneutica asseritamente violata e indicare come il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contestare l’interpretazione data al verbale.
art. 91 c.p.c.
Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..
La parte soccombente è condannata alle spese del giudizio secondo il principio di soccombenza.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,.
Poiché il processo risulta esente, la Corte esclude l’applicazione della disposizione sul versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Le procedure previste dall’accordo collettivo per contestare i risultati delle elezioni delle rappresentanze sindacali riguardano i soggetti che partecipano all’iter elettorale; il datore di lavoro, estraneo alle operazioni, non può ingerirsi nella procedura né sindacare le candidature, le liste o le decisioni della Commissione elettorale.
- Il datore di lavoro è mero destinatario della proclamazione degli eletti e, pur dovendo assolvere gli adempimenti organizzativi previsti e riconoscere le prerogative sindacali, non può intervenire nelle operazioni di voto.
- Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia violazione delle regole di interpretazione contrattuale deve indicare la specifica regola ermeneutica asseritamente violata e spiegare come il giudice di merito se ne sia discostato; la sola contestazione dell’interpretazione di un verbale è inammissibile.
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