Cassazione Civile, Sentenza n. 6094/2020 del 04/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva stipulato con la società datrice di lavoro un contratto di inserimento il 17 dicembre 2008 e aveva chiesto che ne fosse dichiarata la nullità o illegittimità. Il Tribunale di Monza aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1496/2016 depositata il 18 gennaio 2017, aveva riformato la decisione e respinto la domanda, ritenendo sia intervenuta la decadenza dall’impugnazione sia conforme il progetto individuale ai requisiti legali. Con il primo motivo il lavoratore ha contestato la decadenza, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L. n. 604/1966, come modificato dalla L. n. 183/2010 e dal D.L. n. 225/2010, convertito nella L. n. 10/2011, oltre a contraddittorietà della motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n. 276/2003, dell’Accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004 e del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sostenendo che il progetto, predisposto su un modulo utilizzato per tutti i lavoratori e non negoziato con lui, non fosse specifico. Con il terzo motivo ha denunciato l’omesso esame del fatto che il progetto indicava una determinata unità produttiva, mentre il lavoratore era stato assegnato anche per lunghi periodi ad altre sedi, nonché violazione del D.Lgs. n. 276/2003 e del D.Lgs. n. 368/2001.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo: il differimento al 31 dicembre 2011 previsto dall’art. 32, comma 1-bis, della L. n. 183/2010 si applica agli ambiti di novità introdotti dal novellato art. 6 della L. n. 604/1966 e consente la rimessione in termini anche per i contratti a termine già scaduti quando la decadenza sia maturata tra il 24 novembre 2010 e il 23 gennaio 2011. Tuttavia, la statuizione sulla conformità del contratto e del progetto individuale costituiva un’autonoma ragione decisoria non superata dagli altri motivi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava i requisiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.: non risultavano adeguatamente indicati e dimostrati la decisività del fatto storico asseritamente omesso e gli specifici oneri di deduzione. Il secondo motivo è stato rigettato. La Corte ha ribadito che il progetto può essere individuato anche mediante richiamo a un documento esterno al contratto, purché specificamente individuato e conforme ai requisiti legali; ha inoltre considerato insindacabile in cassazione, in assenza di vizi, l’accertamento di merito secondo cui il progetto era concretamente diretto ad adeguare le competenze del lavoratore al settore di destinazione. Il consenso del lavoratore richiesto per la definizione del progetto comporta approvazione, non la necessità di una trattativa negoziale specifica. Il lavoratore è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 32, comma 1-bis, L. n. 183/2010
la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato della L. n. 604 del 1966, art. 6, sicchè, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del c.d. collegato lavoro) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla ratio legis di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione ex novo del suddetto e ristretto termine di decadenza
Il differimento al 31 dicembre 2011 e la conseguente rimessione in termini operano per tutti i contratti cui è esteso il regime introdotto dal novellato art. 6 della L. n. 604/1966, compresi i contratti a termine scaduti per i quali la decadenza sia maturata tra il 24 novembre 2010 e il 23 gennaio 2011.
art. 6 L. n. 604/1966
la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato della L. n. 604 del 1966, art. 6, sicchè, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del c.d. collegato lavoro) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla ratio legis di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione ex novo del suddetto e ristretto termine di decadenza
Il differimento previsto dalla disciplina transitoria riguarda tutti gli ambiti di novità del novellato art. 6, inclusi i contratti a termine ai quali la disciplina dell’impugnazione è stata estesa.
artt. 55 e 56 D.Lgs. n. 276/2003
è stato altresì ritenuto che “il contratto di inserimento, regolato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 54 e segg. (applicabile ratione temporis), è connotato dalla finalità formativa ed è qualificabile come contratto a causa mista, risultante dallo scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità, per l’inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro. Ne consegue che la carenza del progetto individuale, preordinato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore, come pure l’articolazione del rapporto secondo moduli esecutivi incompatibili con le finalità di formazione, integrano un vizio genetico della causa contrattuale, tale da determinare la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato”
Il contratto di inserimento ha causa mista, comprendente lavoro retribuito e addestramento formativo. La mancanza di un progetto individuale diretto all’adeguamento professionale, o lo svolgimento del rapporto con modalità incompatibili con la formazione, costituisce vizio genetico della causa e comporta la conversione a tempo indeterminato. Il progetto può essere richiamato da un documento esterno se specificamente individuato e conforme alle prescrizioni legali; la valutazione della sua effettiva idoneità formativa è accertamento di merito, sindacabile in cassazione nei limiti dei vizi di legittimità.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Con tale giurisprudenza è stato invero chiarito che l’art. 360 c.p.c., n. 5, nella sua nuova formulazione, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”
Il vizio denunciabile consiste nell’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo. Il ricorrente deve indicare il fatto, la fonte da cui risulta, come e quando sia stato discusso e perché avrebbe determinato un esito diverso; la mancata considerazione di singoli elementi istruttori non basta se il fatto storico è stato comunque esaminato.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Con tale giurisprudenza è stato invero chiarito che l’art. 360 c.p.c., n. 5, nella sua nuova formulazione, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”
Nel dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve rispettare gli oneri di specifica indicazione previsti dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., identificando il fatto e gli elementi necessari a verificarne esistenza, discussione e decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Con tale giurisprudenza è stato invero chiarito che l’art. 360 c.p.c., n. 5, nella sua nuova formulazione, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”
Il ricorso per cassazione che denuncia l’omesso esame deve rispettare anche gli oneri processuali di cui all’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., così da consentire la verifica del fatto storico e della censura.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- La disciplina transitoria che differisce al 31 dicembre 2011 l’efficacia del termine decadenziale introdotto dalla novella dell’art. 6 della L. n. 604/1966 si applica a tutti i contratti cui tale regime è esteso, compresi quelli a termine già scaduti, quando la decadenza sia maturata tra il 24 novembre 2010 e il 23 gennaio 2011.
- Nel contratto di inserimento, il progetto individuale può essere indicato anche mediante richiamo a un documento esterno al contratto, purché il documento sia specificamente individuato e rispetti i requisiti legali.
- Il progetto individuale del contratto di inserimento deve essere diretto ad adeguare le competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. L’accertamento concreto della sua idoneità formativa è di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato e immune da vizi logici o giuridici.
- Il consenso del lavoratore alla definizione del progetto individuale comporta la sua approvazione dopo una valutazione complessiva della rispondenza e percorribilità del percorso formativo, ma non richiede una specifica trattativa negoziale con il datore di lavoro.
- La carenza del progetto individuale diretto all’adeguamento delle competenze, o l’organizzazione del rapporto in modo incompatibile con la finalità formativa, vizia la causa del contratto di inserimento e ne comporta la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- Per denunciare in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo occorre individuare il fatto storico, la fonte da cui risulta, le modalità e il momento in cui è stato discusso tra le parti e la sua decisività; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque esaminato.
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