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Sentenza

Sentenza del 06/11/2019 n. 28546 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'iscrizione ipotecaria sostenendo, in origine, l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta. In sede di ricorso per cassazione deduceva inoltre la violazione degli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che, per iscrivere ipoteca sull'immobile, non fosse sufficiente che il credito superasse 8.000 euro, ma fosse necessario anche che il valore del bene ipotecato fosse inferiore a tale soglia.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la legittimità dell'iscrizione ipotecaria. Ha rilevato che nel fascicolo mancava l'avviso di ricevimento della notifica postale del ricorso a Equitalia. Poiché l'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a provare la consegna, la data e il destinatario della notificazione, la notifica è stata considerata inesistente e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese. È stato inoltre dichiarato sussistente l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione invocata dal contribuente per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77

    Sono le norme disciplinanti, rispettivamente, i limiti all'espropriazione immobiliare e l'iscrizione di ipoteca sugli immobili da parte dell'agente della riscossione. La Corte non ne ha valutato l'applicazione concreta, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un vizio della notificazione.

  • Art. 149 c.p.c.

    La notificazione a mezzo posta deve essere provata mediante l'avviso di ricevimento.

    La spedizione dell'atto non è sufficiente: l'avviso di ricevimento prova l'effettiva consegna, la data della consegna e l'identità della persona che ha ricevuto il plico.

  • Art. 291 c.p.c.

    Secondo il principio richiamato dalla Corte, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento nella notifica postale del ricorso per cassazione determina inesistenza della notificazione, non una mera nullità sanabile o rinnovabile.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto, quando ne ricorrono i presupposti, a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nei giudizi in Cassazione, gli adempimenti relativi alla notificazione sono essenziali: quando si utilizza il servizio postale, occorre produrre l'avviso di ricevimento, non essendo sufficiente dimostrare la sola spedizione.
  • La mancanza dell'avviso di ricevimento può comportare l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
  • Un ricorso può essere definito per ragioni processuali senza che il giudice esamini le contestazioni sostanziali, anche se riguardano la legittimità di un'iscrizione ipotecaria o la notifica della cartella di pagamento.
  • Prima di valutare il merito di una controversia tributaria è necessario verificare la regolarità della notifica degli atti processuali e la documentazione che ne prova il perfezionamento.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare, oltre alla soccombenza processuale, il pagamento di un ulteriore contributo unificato.

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