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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33846/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Napoli del 27 giugno 2024. Era stato dichiarato colpevole di tentato omicidio, in concorso, e del reato previsto dall’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver ripetutamente colpito una persona con un’arma da punta e taglio, cagionandole uno pneumotorace con ferita aperta al torace. Il Tribunale, ritenuta non operante la recidiva e riconosciute l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p. e le attenuanti generiche, aveva unificato i reati in continuazione e irrogato tre anni e tre mesi di reclusione, oltre alle spese processuali e cautelari, all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e ai provvedimenti relativi ai beni in sequestro. Con un unico motivo, il ricorrente denunciava mancanza o illogicità della motivazione, sostenendo che non fosse spiegata la preferenza per la ricostruzione accusatoria e contestando la prova della propria partecipazione concorsuale e del dolo omicidiario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva esaminato puntualmente le doglianze e le risultanze probatorie, confrontandosi anche con la motivazione del primo giudice; il motivo difensivo, invece, reiterava e contrapponeva una diversa lettura dei fatti, senza individuare specifici vizi logici o giuridici. La responsabilità concorsuale e il dolo omicidiario erano stati motivati valorizzando il collegamento tra l’aver dato inizio alla colluttazione e chiamato i figli in soccorso, l’aver presidiato l’ingresso monitorando l’azione aggressiva e l’aver rafforzato il proposito omicida dei coautori. Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; è inoltre disposta, ricorrendone le condizioni, l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • artt. 56 e 575 c.p.

    Questo Collegio, quindi, può limitarsi a sottolineare come il convincimento raggiunto dalla Corte distrettuale – in tema di sussistenza del fatto e di qualificazione giuridica dello stesso, in termini di tentato omicidio - sia stato esposto attraverso una struttura motivazionale rigorosamente coerente, oltre che ampia ed esaustiva.

    La qualificazione del fatto come tentato omicidio e la valutazione della motivazione di merito restano ferme quando la ricostruzione della responsabilità è esposta in modo coerente ed esaustivo e il ricorso non individua vizi logici o giuridici.

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Questo Collegio, quindi, può limitarsi a sottolineare come il convincimento raggiunto dalla Corte distrettuale – in tema di sussistenza del fatto e di qualificazione giuridica dello stesso, in termini di tentato omicidio - sia stato esposto attraverso una struttura motivazionale rigorosamente coerente, oltre che ampia ed esaustiva.

    La decisione menziona la condanna anche per il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975, ma non sviluppa una distinta interpretazione della relativa fattispecie; il controllo della Cassazione si concentra sulla tenuta della motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.

    La Corte dispone, quando ne ricorrono le condizioni, l’annotazione prevista dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il controllo sulla motivazione non consente di sostituire la valutazione della Corte alla ricostruzione dei giudici di merito; verifica invece che siano stati esaminati gli elementi disponibili, che le deduzioni delle parti abbiano ricevuto risposta e che il ragionamento sia logicamente corretto.
  • È inammissibile la censura che si limiti a reiterare le contestazioni già svolte o a proporre una lettura alternativa delle risultanze processuali, senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La partecipazione concorsuale al tentato omicidio può essere motivata attraverso una valutazione complessiva di condotte che abbiano dato avvio alla colluttazione, agevolato l’intervento aggressivo dei coautori, consentito di monitorare l’azione e rafforzato il loro proposito omicida.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioDetenzione di armiImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaArmiProcesso penale
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiConcorso di personeTentativo

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