Cassazione Civile, Ordinanza n. 16764/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2003 emesso nei confronti di una società, con recupero di imposta per operazioni infragruppo e per alcune fatture emesse verso un terzo soggetto. La CTP aveva annullato l'atto per la parte principale del recupero e aveva mantenuto fermo un residuo rilievo; la CTR, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello incidentale della contribuente ritenendo tardivo l'avviso perché notificato prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 dopo il PVC della Guardia di finanza, senza adeguata motivazione su ragioni di urgenza. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 per avere escluso l'urgenza e omesso di verificare la c.d. prova di resistenza; (2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 in combinato con l'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto superflua tale prova; (3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia su un motivo d'appello incidentale della contribuente relativo a un rilievo fondato su precedente PVC e alle fatture verso Farruggio Angelo Figli snc.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo profilo del primo motivo: l'urgenza che consente di derogare al termine dilatorio deve essere concreta, specifica, provata dall'Amministrazione e riferita a fatti non imputabili all'ente impositore; non bastano la gravità astratta delle violazioni, il rilievo penale dei fatti o l'entità dell'importo accertato. Ha inoltre escluso la necessità della prova di resistenza nel caso di accertamento preceduto da accessi/verifiche nei locali dell'impresa, perché in tale ipotesi il contraddittorio endoprocedimentale è già imposto in astratto dall'art. 12, comma 7, con conseguente nullità dell'atto emesso ante tempus senza che occorra una valutazione ex post. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse e, comunque, infondato, osservando che non c'è soccombenza del ricorrente per l'omessa pronuncia su una domanda della controparte; in ogni caso, la CTR aveva implicitamente accolto anche quel punto dell'appello incidentale. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Il termine dilatorio di 60 giorni dopo il rilascio del PVC deve essere rispettato prima dell'emissione dell'avviso di accertamento; la deroga è ammessa solo se l'Amministrazione prova concrete ragioni di urgenza, valutate ex ante, e la sua violazione comporta nullità dell'atto impositivo.
L'onere di provare le ragioni di urgenza incombe sull'Amministrazione finanziaria che intende emettere l'avviso prima della scadenza del termine dilatorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Il terzo motivo assumeva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa decisione su un motivo di appello incidentale.
Massime di principio
- In tema di accertamenti fiscali preceduti da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente impone un termine dilatorio di 60 giorni, la cui inosservanza determina la nullità dell'avviso salvo prova, a carico dell'Amministrazione, di concrete ragioni di urgenza.
- Le ragioni di urgenza non possono essere desunte in via astratta dalla gravità della violazione, dal rilievo penale dei fatti o dall'entità dell'imposta recuperata, ma devono consistere in circostanze specifiche, concrete e non imputabili all'ente impositore.
- Nel regime dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, quando l'accertamento segue verifiche presso la sede del contribuente, non è necessaria la prova di resistenza, poiché il contraddittorio endoprocedimentale è già imposto ex ante dalla norma.
- La deduzione di omessa pronuncia su un motivo di appello incidentale, proposta dal soccombente sulla parte che non lo vede pregiudicato da quella specifica omissione, può difettare di interesse e risultare inammissibile.
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