Cassazione Civile, Ordinanza n. 26530/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
Un soggetto ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti quale fideiussore di una società debitrice, sostenendo di non avere mai sottoscritto la fideiussione azionata dalla banca e disconoscendo l'autenticità delle firme presenti nelle copie prodotte. Nel giudizio di merito la controparte ha chiesto la verificazione delle sottoscrizioni e ha prodotto l'originale della fideiussione, poi smarrito in cancelleria; perciò è stata disposta una consulenza grafologica sulle copie. Il tribunale, valorizzando la CTU e ulteriori indizi, ha rigettato l'opposizione. In appello l'opponente ha contestato sia l'utilizzabilità della CTU su copie sia la valutazione indiziaria, cercando di introdurre nuovi documenti: un certificato storico di residenza e una dichiarazione di un co-fideiussore che si autoaccusava di avere falsificato la firma. La corte d'appello ha ritenuto tali documenti inammissibili e ha confermato la decisione, ritenendo complessivamente provata la qualità di fideiussore. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione delle norme sul disconoscimento e verificazione della scrittura privata e omesso esame della CTU grafologica; 2) violazione delle norme sulla prova, sulle presunzioni e sul divieto di nuove prove in appello, oltre a omesso esame della dichiarazione del co-fideiussore; 3) omesso esame della consulenza tecnica di parte dell'opponente, che escludeva l'autografia della firma; 4) violazione della disciplina antitrust e dell'art. 1421 c.c. per mancata declaratoria di nullità della fideiussione del 13.7.2005, ritenuta contenere clausole coincidenti con uno schema ABI censurato dalla Banca d'Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo anche perché, essendo la sentenza d'appello conforme a quella di primo grado, il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. non era deducibile nei limiti dell'art. 348-ter c.p.c.; ha inoltre rilevato che le censure sulla CTU grafica non erano state adeguatamente veicolate e che mancava una specifica deduzione dell'inammissibilità della consulenza nel giudizio di merito. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata soprattutto sulla mancata prova della formazione successiva o sopravvenuta disponibilità del documento autoaccusatorio; inoltre la censura sulle presunzioni e sull'art. 115 c.p.c. era formulata in modo non conforme ai requisiti di specificità e autosufficienza. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., non essendo state riprodotte le clausole asseritamente nulle né indicato dove e come la questione fosse stata introdotta nel processo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle norme sul disconoscimento e verificazione della scrittura privata, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato nel primo motivo in tema di verificazione della scrittura privata.
Richiamato nel primo motivo in tema di verificazione della scrittura privata.
Richiamato nel primo motivo in tema di verificazione della scrittura privata.
Richiamato nel primo motivo così come riportato nel ricorso, senza che la Corte ne affronti il merito in modo autonomo.
La deduzione di inammissibilità della consulenza doveva essere proposta nella prima udienza successiva all'ammissione, altrimenti la doglianza è tardiva.
La censura è stata ritenuta carente perché non era stata specificamente dedotta la mancata conformità della copia all'originale.
Il vizio motivazionale è stato ritenuto non deducibile per il limite dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., poiché la sentenza d'appello confermava quella di primo grado.
Preclude la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, salvo diverse ragioni di fatto non dimostrate.
I nuovi documenti prodotti in appello sono stati ritenuti inammissibili perché non era provata la loro formazione successiva o la loro sopravvenuta disponibilità.
Richiamato nel secondo motivo, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per mancato aggancio alla ratio decisoria.
La censura sulle presunzioni è inammissibile se non indica puntualmente quale ragionamento presuntivo sarebbe contrario ai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La violazione non deriva da una mera valutazione errata delle prove, ma solo dall'avere posto a base della decisione prove non dedotte o utilizzate fuori dai limiti legali.
Richiamato nel secondo motivo senza che la censura fosse idoneamente sviluppata.
Le censure sono inammissibili se non riproducono o specificano i documenti e i fatti processuali rilevanti (come le clausole asseritamente nulle o il contenuto del documento prodotto).
Richiamato per sostenere la nullità della fideiussione per clausole frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato per affermare la rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del motivo.
Norma processuale in base alla quale è stata fissata la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La deduzione dell'inammissibilità di una consulenza tecnica disposta in primo grado deve essere tempestiva: se la parte non la contesta alla prima udienza utile dopo l'ammissione, la censura non può essere proposta efficacemente in cassazione.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non è deducibile quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado, salvo che il ricorrente dimostri che le due decisioni si fondano su ragioni di fatto diverse.
- La censura sulla prova per presunzioni richiede un attacco puntuale al ragionamento presuntivo del giudice di merito, indicando specificamente in che modo i fatti base non soddisfino i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con una diversa valutazione del materiale istruttorio: ricorre solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti legali.
- In sede di legittimità la deduzione di nullità contrattuale per clausole antitrust richiede specificità e autosufficienza, con riproduzione delle clausole contestate e indicazione dell'avvenuta introduzione del fatto nel processo.
- Il documento prodotto in appello come nuovo mezzo di prova è inammissibile se non è dimostrato che sia sopravvenuto alla decisione di primo grado o sia divenuto disponibile solo successivamente.
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