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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24509/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del delitto contestato al capo b) (commercio di prodotti con segni falsi, art. 474 c.p. o correlata contestazione), sostenendo che il termine di prescrizione si era già perfezionato prima della pronuncia di secondo grado e la Corte d'appello non ha dichiarato l'estinzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il reato indicato al capo b) si sia estinto per prescrizione (ultimo atto contestato 27/06/2013; termine massimo 7 anni e mezzo scaduto il 27/12/2020, con sospensioni per 64 giorni dovute all'art. 83 d.l. 18/2020 e altri 117 giorni di sospensione durante il primo grado, portando la prescrizione al 22/06/2021). Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato estinto e ha rideterminato in questo giudizio la pena per il residuo reato (ridotta a un anno e sei mesi di reclusione). Ha inoltre escluso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della parte civile in questo grado, ritenendo che quest'ultima non abbia fornito contributo utile alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata come titolo di reato per le false indicazioni/contraffazioni; la Corte ha valutato che il reato denunciato sotto tale capo era prescritto prima della sentenza di appello

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamato nel quadro delle imputazioni (ricettazione) come reato più grave rispetto al capo b); utile per il calcolo complessivo della pena e della continuazione

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Regole sul termine della prescrizione e sui termini massimi; la Corte ha applicato questi articoli per determinare il dies a quo e il termine di estinzione del reato

  • art. 83, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (come modificato dall'art. 36, d.l. 8 aprile 2020, n. 2)

    Norme emergenziali COVID-19 che hanno sospeso i termini processuali per 64 giorni; la Corte le ha considerate ai fini del computo delle sospensioni e quindi della decorrenza della prescrizione

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Consente di proporre in Cassazione il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso fondato su tale motivo anche se unico

  • art. 620, lett. I), cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte di Cassazione la facoltà, in determinati casi, di rideterminare la pena sulla base degli elementi di fatto emersi nel giudizio di merito; la Corte l'ha applicata per eliminare l'aumento dovuto alla continuazione e rideterminare la pena senza rinvio

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione fra reati; è stata rilevante perché l'aumento per continuazione, applicato in primo grado e confermato in appello, è stato eliminato a seguito della declaratoria di estinzione del reato capo b), con conseguente rideterminazione aritmetica della pena

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in mancanza di richiesta di discussione orale; citata per il procedimento di trattazione

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato interviene nel corso del giudizio di impugnazione e non è stata dichiarata dal giudice di merito, il motivo di cassazione che lamenta tale omissione è ammissibile e può fondare l'annullamento limitato al reato estinto
  • Nel calcolo della prescrizione vanno computate le sospensioni previste da norme emergenziali (es. sospensione COVID) e le sospensioni decorrenti dal procedimento di primo grado; tali sospensioni possono spostare la data di estinzione oltre la scadenza teorica
  • La Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., può rideterminare la pena senza rinviare quando la riduzione è una mera operazione aritmetica risultante dagli elementi di merito (es. eliminazione dell'aumento per continuazione a seguito di declaratoria di estinzione di un capo)
  • La parte civile non ha diritto alle spese processuali in Cassazione se non offre un contributo concreto e specifico alle questioni oggetto del ricorso; mere richieste di conferma delle statuizioni civili non sono sufficienti
  • Il ricorso per cassazione può essere fondato anche su un unico motivo che concerne l'estinzione per prescrizione, e i precedenti indicano l'obbligo del giudice d'appello di dichiarare immediatamente l'estinzione se la prescrizione è maturata nel frattempo

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