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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05541/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione tra le parti. Il locatore aveva agito per ottenere l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto, invocando una clausola risolutiva espressa collegata al mancato pagamento, anche parziale, di una rata del canone entro determinati termini dopo la messa in mora. La Corte d'appello ha rigettato la domanda, ritenendo che la clausola riguardasse le sole omissioni e non i ritardi, e comunque che i ritardi nei pagamenti, valutati secondo buona fede, non integrassero un inadempimento idoneo a far operare la clausola risolutiva. Il locatore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che la volontà delle parti fosse chiara nel consentire la risoluzione anche per mancato pagamento parziale o tardivo dei canoni e che la Corte territoriale avesse impropriamente sovrapposto la buona fede all'ermeneutica contrattuale; 2) violazione dell'art. 1456 c.c., assumendo che, una volta pattuita la clausola risolutiva espressa, il giudice non potesse valutare la gravità dell'inadempimento; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse valorizzato circostanze di fatto non adeguatamente provate dalla controparte. La conduttrice ha resistito e, con ricorso incidentale, ha censurato la liquidazione delle spese di lite: ha dedotto che il valore della causa andasse determinato con riferimento all'intero importo dei canoni residui del rapporto di locazione che la domanda di risoluzione mirava a far cessare anticipatamente e non soltanto all'importo della mora; inoltre ha contestato l'esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del locatore: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava realmente con i canoni di ermeneutica applicati dalla sentenza impugnata, traducendosi in una richiesta di nuova valutazione di merito; il secondo è stato inammissibile perché censurava la valutazione della gravità dell'inadempimento senza cogliere la ratio decidendi, che era l'esclusione in radice dell'inadempimento effettivo; il terzo è stato inammissibile perché non denunciava una vera violazione dell'art. 2697 c.c., ma solo una contestazione della valutazione delle prove. È stato invece accolto il ricorso incidentale della conduttrice: la Corte ha rilevato che, nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione di un rapporto obbligatorio, il valore della causa va determinato in base alla parte del rapporto in contestazione e, nel caso di locazione, coincide con l'importo dei canoni del residuo periodo contrattuale, con conseguente applicazione di uno scaglione superiore per le spese. Ha inoltre riconosciuto il diritto al compenso per la fase di trattazione/istruttoria, anche se dimidiato in concreto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al ricorso incidentale e rinviata alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione per la liquidazione delle spese e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. È stato altresì dato atto dell'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    è richiamato come canone di interpretazione soggettiva del contratto; la censura del ricorrente è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del contenuto negoziale.

  • art. 1363 c.c.

    è richiamato come criterio di interpretazione sistematica del contratto; non è stato ritenuto violato dalla corte territoriale.

  • art. 1366 c.c.

    è richiamato in tema di interpretazione secondo buona fede; la Corte chiarisce che la buona fede ex art. 1375 c.c. non è canone ermeneutico, ma criterio di valutazione dell'esecuzione del contratto.

  • art. 1371 c.c.

    è menzionato tra le norme sull'interpretazione contrattuale censurate dal ricorrente.

  • art. 1375 c.c.

    la Corte precisa che riguarda la buona fede nell'esecuzione del contratto e non l'interpretazione della volontà negoziale.

  • art. 1456 c.c.

    la Corte non entra nel merito della tesi del ricorrente sulla clausola risolutiva espressa, perché la censura non si confronta con la ratio della decisione di merito, centrata sull'assenza di un inadempimento effettivo.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza.

  • art. 12 c.p.c.

    il valore della causa avente a oggetto la risoluzione di un rapporto obbligatorio si determina in base alla parte del rapporto che è in contestazione.

  • art. 5 d.m. n. 55/2014

    consente di determinare i compensi professionali sulla base del valore della controversia, calcolato secondo il criterio dell'art. 12 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    invocato per le denunce di violazione di legge; la Corte ribadisce che non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato con riferimento all'inammissibilità del motivo che si risolve in un 'non motivo' per difetto di specifica critica alla decisione impugnata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti negoziali.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    la proposizione di un motivo privo di specifica critica della sentenza impugnata è sanzionata con l'inammissibilità.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e in cassazione può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio motivazionale nei limiti consentiti; non è ammissibile un ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura del testo negoziale.
  • La deduzione della violazione dei criteri interpretativi contrattuali richiede una critica specifica e puntuale al ragionamento della sentenza impugnata; la mera contrapposizione di una lettura alternativa integra un motivo inammissibile.
  • La buona fede di cui all'art. 1375 c.c. riguarda l'esecuzione del contratto e la valutazione del comportamento delle parti, non la ricostruzione della loro volontà negoziale secondo i criteri ermeneutici.
  • In presenza di una clausola risolutiva espressa, la censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza di merito: se il giudice ha escluso in radice l'esistenza di un inadempimento effettivo, è inconferente dolersi soltanto della mancata valutazione della gravità dell'inadempimento.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando la doglianza mira soltanto a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Nelle cause aventi ad oggetto la risoluzione di un rapporto obbligatorio, il valore della lite si determina con riguardo alla parte del rapporto effettivamente contestata; nella locazione, esso coincide con il complesso dei canoni relativi al residuo periodo contrattuale che la domanda di risoluzione mira a far cessare anticipatamente.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, il difensore ha diritto al compenso per la fase di trattazione/istruttoria quando la fase sia stata effettivamente svolta, anche se in assenza di istruttoria in senso stretto e con eventuale riduzione del compenso.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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