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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37935/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Veneto che aveva confermato l'annullamento, in favore della società contribuente, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi 2009 relativa al 2008. L'Ufficio contestava la detrazione di Ires per imposte asseritamente pagate all'estero, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta: secondo la CTR, invece, un assegno in dinari di importo pari a 19.468.600 risultava incassato dall'Erario algerino e bastava a provare il pagamento. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, n. 4, c.p.c.; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea applicazione dell'onere della prova, sostenendo che il mero assegno non dimostrasse il pagamento dell'imposta; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la CTR non avrebbe verificato tipologia di imposta e anno di riferimento del pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse sufficiente e non apparente, perché consentiva di comprendere il percorso logico seguito nel valorizzare l'assegno come prova del pagamento all'Erario estero. Ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che il giudice di merito non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva semplicemente valutato le prove ritenendo assolto l'onere probatorio gravante sulla contribuente. Ha infine escluso l'omesso esame di un fatto decisivo, perché la sentenza di merito aveva implicitamente considerato che la prova fosse riferibile a imposte e annualità compatibili con la detrazione richiesta. Il ricorso è stato quindi respinto e l'Agenzia ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 600/1973

    norma richiamata come base del controllo formale sulla dichiarazione dei redditi e della conseguente cartella di pagamento.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ribadisce che il vizio ricorre solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consenta di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onus probandi alla parte sbagliata, non quando valuta le prove attribuendo maggior forza persuasiva ad alcune rispetto ad altre.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo non valutato dal giudice, non la mera insufficienza della motivazione o una diversa lettura delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel distinguere l'omessa pronuncia dall'omesso esame di un fatto decisivo; il primo concerne domande o eccezioni, il secondo circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale di riferimento per la dedotta violazione di legge relativa all'art. 2697 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma processuale di riferimento per il motivo sull'omesso esame del fatto decisivo.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo formalmente, non renda percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta che sia sintetica se consente di ricostruire il ragionamento del giudice.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice distribuisce erroneamente l'onere della prova tra le parti; non ricorre se il giudice si limita a valutare la sufficienza o attendibilità degli elementi probatori prodotti.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'omissione di un fatto storico principale o secondario potenzialmente decisivo, non la richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Quando il giudice di merito ritiene una prova documentale idonea a dimostrare un pagamento o un fatto fiscalmente rilevante, la censura di cassazione non può risolversi in una mera contestazione della persuasività del documento, se non emerge un errore di riparto dell'onere probatorio o un'omissione di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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