Cassazione Civile, Ordinanza n. 10283/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 7.12.2006, nell'ambito di un rapporto qualificato dalle parti come mandato fiduciario e relativo al trasferimento di un bene immobile. Una parte ha avviato un arbitrato irrituale chiedendo, in via principale, l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo e la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c.; in subordine il risarcimento del danno da inadempimento; in via ulteriormente subordinata, ove fosse stata ravvisata una simulazione relativa con interposizione fittizia di persona, l'estensione del contraddittorio a un terzo ritenuto litisconsorte necessario. Il collegio arbitrale ha dichiarato inammissibile la domanda arbitrale per inestensibilità della clausola compromissoria alla cessionaria del credito e ha comunque rigettato le domande di adempimento specifico e risarcimento, ritenendo che il rapporto originario fosse stato superato da successivi patti incompatibili, con effetti solutori ed estintivi. La Corte d'appello ha confermato il lodo, escludendo vizi di motivazione e omessa pronuncia. In cassazione sono stati dedotti: omesso esame di fatti decisivi e travisamento della scrittura del 2006; violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1453 c.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di restituzione di euro 80.000,00; violazione dell'art. 1453 c.c. e cattiva interpretazione della domanda, sostenendo che si trattasse di restituzione dell'acconto e non di danno risarcibile; inoltre, nella memoria, è stato introdotto un nuovo motivo relativo a fatti sopravvenuti, dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, che il nuovo motivo introdotto nella memoria era inammissibile perché le memorie possono solo illustrare i motivi già proposti e non introdurre nuove censure. Quanto ai tre motivi originari, li ha esaminati congiuntamente e li ha reputati inammissibili perché formulati in modo confuso e non autosufficiente, in parte diretti a sollecitare un riesame del merito e dell'interpretazione del contratto e, in parte, a riproporre vizi riferiti al lodo arbitrale, non censurabili direttamente in questa sede. La Corte ha inoltre osservato che i ricorrenti non avevano trascritto né la domanda asseritamente omessa, né la clausola contrattuale invocata come preclusiva della novazione, impedendo il controllo di legittimità. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
richiamato quale rimedio di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, ma la domanda è stata ritenuta non accoglibile nel merito dagli arbitri e la relativa censura non è stata scrutinata nel merito in cassazione
richiamato tra i vizi denunciati avverso il lodo arbitrale
richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure processuali
richiamato per denunciare omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio perché la domanda era stata comunque esaminata, sebbene qualificata diversamente
richiamato dai ricorrenti in relazione ai vizi del lodo
richiamato dai ricorrenti senza che la Corte vi ravvisasse un vizio idoneo
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate
richiamato in tema di risoluzione del contratto e degli effetti restitutori o risarcitori; la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a un riesame del merito e dell'interpretazione della domanda
richiamato per affermare che il ricorso deve essere chiaro, sintetico e autosufficiente; la sua inosservanza può condurre all'inammissibilità
richiamato come parametro formale entro cui articolare i motivi di ricorso
art. 13, comma 1quater, d.p.r. n. 115/02
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro la sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo arbitrale, non è consentito chiedere alla Corte un nuovo esame diretto del lodo o una rivalutazione del merito; il controllo di legittimità riguarda la sentenza impugnata nei limiti dei motivi dedotti.
- Le censure che si risolvono in una contestazione della ricostruzione dei fatti o dell'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito sono inammissibili se mirano sostanzialmente a sostituire una diversa valutazione a quella già compiuta.
- Il ricorso per cassazione deve essere chiaro, specifico e autosufficiente: il ricorrente deve selezionare i fatti e i profili di diritto rilevanti, trascrivere gli atti e le clausole necessarie al controllo di legittimità e collegare le doglianze alle singole statuizioni impugnate.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice abbia comunque preso in esame la domanda o l'eccezione, anche se l'abbia qualificata diversamente da come prospettata dalla parte.
- Le memorie depositate nel giudizio di legittimità non possono introdurre nuovi motivi di ricorso, ma solo illustrare quelli già formulati.
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