Cassazione Civile, Ordinanza n. 17384/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di un socio al 90% di una società di persone, contestandogli maggiori redditi di partecipazione ai sensi dell'art. 5 TUIR. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che gli utili non fossero stati distribuiti perché il compendio aziendale era stato sottoposto a sequestro disposto in sede di prevenzione. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR del Lazio aveva accolto l'appello del contribuente. In cassazione l'Amministrazione ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti: la riconsegna ai soci dei beni sequestrati in data 22 marzo 2006, risultante da verbale di dissequestro e consegna prodotto in appello, circostanza che, secondo la ricorrente, avrebbe inciso in modo determinante sulla pretesa fiscale. Il contribuente ha resistito con controricorso e memoria, sostenendo che tale circostanza fosse comunque contestata da ulteriori produzioni documentali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha ribadito il perimetro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., chiarendo che il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato da cui risulti, il momento e il modo della sua discussione processuale e la sua decisività; l'omesso esame di singoli elementi istruttori non è di per sé sufficiente se il fatto storico è stato comunque considerato. Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che la CTR aveva completamente omesso di esaminare il fatto della riconsegna dei beni sequestrati ai soci nel 2006, limitandosi a valorizzare la dichiarazione dei redditi 2008 prodotta dal contribuente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo e completo esame delle risultanze istruttorie e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale base normativa dell'imputazione ai soci dei redditi di partecipazione nelle società personali.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
consente il ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
impone al ricorrente, a pena di inammissibilità del motivo, l'indicazione specifica degli atti e dei documenti rilevanti.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83
ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. restringendo il vizio denunciabile al solo omesso esame di un fatto decisivo.
legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata quale fonte della riforma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe potuto condurre a un esito diverso della controversia.
- Non integra, di per sé, il vizio di omesso esame la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Ai fini dell'ammissibilità della censura ex art. 360, n. 5 c.p.c., il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato probatorio da cui risulta, il momento in cui è stato discusso nel processo e la sua decisività, nel rispetto degli oneri di autosufficienza del ricorso.
- Se il giudice di appello trascura del tutto un fatto potenzialmente decisivo risultante dagli atti, la sentenza va cassata con rinvio affinché il giudice di merito effettui un nuovo esame completo delle risultanze istruttorie.
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