Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 27035/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato, con sentenza ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti a carico dell'imputato per il delitto di autoriciclaggio. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, erronea qualificazione del fatto e violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p., sostenendo che non fossero stati svolti i necessari accertamenti sull'effettivo ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del denaro movimentato mediante bonifici sui conti correnti indicati nel capo di imputazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha ritenuto che, contro una sentenza di patteggiamento, siano deducibili solo motivi consentiti dalla legge e, quanto all'erronea qualificazione del fatto, soltanto nei casi di errore manifesto. Nel caso concreto il ricorso è stato giudicato generico e non autosufficiente, perché non individuava un errore palese nella qualificazione giuridica dei fatti rispetto al capo di imputazione e alla ricostruzione accolta nella sentenza di applicazione pena. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 648-ter.1 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto contestato di autoriciclaggio.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    La difesa ha dedotto violazione di legge e erronea qualificazione del fatto; la Corte ha precisato che, nel patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica è ammissibile solo in caso di errore manifesto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione del fatto, ma solo se l'errore è manifesto e immediatamente percepibile dal testo.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Ha fondato la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso contro sentenza di patteggiamento per motivi non deducibili.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte richiama la disposizione per affermare l'inammissibilità dell'impugnazione per genericità/non deducibilità del motivo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    La difesa ha riassunto il motivo di ricorso ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile dal testo della decisione e del capo di imputazione, senza margini di opinabilità.
  • È inammissibile il ricorso che, a fronte di un patteggiamento concordato tra le parti, si limiti a contestazioni generiche o valutative sulla sussistenza degli elementi del reato senza indicare uno specifico errore manifesto nella qualificazione giuridica accolta.
  • Nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento, la doglianza deve essere autosufficiente e ancorata a dati testuali evidenti; non sono deducibili censure che richiedano un riesame del merito o accertamenti fattuali non immediatamente ricavabili dagli atti richiamati.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFrode informatica
RamiProcesso penaleReati informatici
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.