Cassazione Penale, Sentenza n. 08186/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il decreto della Corte d’Appello che aveva confermato la confisca dell’immobile sito in via Bruno Balliana n.22 a San Donà di Piave (acquistato il 2/9/1985 da Anna Maria Mancin e da Lino Maritan). La Procura aveva chiesto la confisca sul presupposto che il bene fosse riconducibile a Silvano Maritan per rapporto fiduciario e per la sua pericolosità sociale (appartenenza a organizzazione di cui all’art.416-bis cod. pen.). Il ricorrente ha dedotto: inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali per violazione del contraddittorio, inutilizzabilità della corrispondenza tra il ricorrente e il nipote per violazione dell’art.18-ter ord. pen., violazione del principio ne bis in idem rispetto a precedente procedimento, questioni di legittimità costituzionale della disciplina delle misure patrimoniali di prevenzione (artt.16,20,23,24 d.lgs.159/2011 e profili CEDU/Cost.), e indeterminatezza della parte dispositiva del decreto rispetto alla declaratoria di pericolosità.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse interesse concreto e attuale all’impugnazione, posto che non rivendicava la proprietà del bene confiscato e le censure prospettate miravano a dimostrare la titolarità del terzo intestatario (Anna Maria Mancin). Sui profili di merito la Corte ha comunque ritenuto manifestamente infondate le doglianze: le dichiarazioni testimoniali non rendevano necessario l’acquisizione in contraddittorio; la corrispondenza era utilizzabile poiché il sequestro era stato attuato all’esterno dell’istituto di detenzione; il ne bis in idem non operava essendo diversi il periodo e i presupposti valutati; le questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina delle misure patrimoniali di prevenzione sono state ritenute infondate alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale; la motivazione sulla pericolosità e sulla riconducibilità dell’immobile al ricorrente è stata giudicata idonea e non apparente. Conseguentemente la confisca rimane confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 159 del 2011 (Codice delle misure di prevenzione)
art. 4, comma 1, lett. a); art. 1, comma 1, lett. b); art. 4, comma 1, lett. c); artt. 16, 20, 23, 24; art. 18, comma 3
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina delle misure patrimoniali di prevenzione al caso concreto: la pericolosità sociale del soggetto acquirente si riflette sul bene acquistato e può giustificare la confisca se risultano indizi idonei a presumere l'illecita provenienza dei beni. L'art.18 comma 3 pone un limite temporale garantistico ma non impedisce valutazioni su acquisti antecedenti se persistono indizi.
art. 416-bis cod. pen. (riferimento all'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, c.d. Mala del Brenta)
La Corte ha considerato la condanna definitiva per delitti associativi quale elemento probatorio rilevante per qualificare la pericolosità sociale al momento dell'acquisto del bene.
art. 4-bis e art. 9 d.lgs. 159/2011
art. 4-bis; art. 9 d.lgs. 159/2011 (richiamati nella censura sulla mancata audizione in contraddittorio)
Le norme sull'audizione di persone informate sui fatti non impongono sempre l'acquisizione in contraddittorio dei singoli testi; l'eventuale mancata audizione può risultare non rilevante se la difesa non ha dedotto concretamente l'incidenza sulla credibilità delle dichiarazioni.
La Corte ha ritenuto utilizzabile la corrispondenza sequestrata all'esterno dell'istituto, non essendovi violazione della disciplina penitenziaria che regola la corrispondenza detenuto-esterno quando il materiale è acquisito fuori dall'istituto.
principio ne bis in idem e giurisprudenza di legittimità
richiamo alla giurisprudenza (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 e successive) relativa al ne bis in idem nel procedimento di prevenzione
Il ne bis in idem opera 'rebus sic stantibus': non impedisce una nuova valutazione della pericolosità se emergono elementi nuovi, anteriori o successivi, non valutati precedentemente, che giustifichino una misura diversa o più grave.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e Protocollo addizionale
art. 1 del I Protocollo addizionale CEDU; artt. 5 e 6 CEDU
La disciplina nazionale delle misure patrimoniali di prevenzione è stata ritenuta compatibile con il Protocollo I CEDU e con la CEDU: la confisca preventiva è un intervento non sanzionatorio e può rientrare nei limiti di legittimità convenzionale se proporzionata e motivata.
Costituzione della Repubblica Italiana
I profili di compatibilità costituzionale della disciplina sono stati ritenuti rispettati dalla giurisprudenza: il bilanciamento tra diritto di proprietà e interesse pubblico alla prevenzione della criminalità organizzata è stato giudicato conforme ai principi costituzionali richiamati.
Massime di principio
- Interesse ad impugnare: chi impugna una confisca deve avere un interesse concreto e attuale collegato agli effetti diretti del provvedimento; il soggetto che non rivendica la proprietà e mira solo a riconoscere il diritto del terzo intestatario rischia l'inammissibilità per mancanza di interesse.
- Onere della prova e presunzioni: per la confisca di prevenzione sono richiesti indizi idonei a far ritenere la provenienza illecita dei beni; una volta dedotta la sussistenza di indici, grava sul proposto l'onere di allegare fatti che rendano plausibile la lecita provenienza.
- Ne bis in idem nel procedimento di prevenzione: non è assoluto; se emergono elementi nuovi e non valutati in un precedente giudizio, può essere riavviata una valutazione della pericolosità per fini patrimoniali anche se su periodi sovrapponibili.
- Utilizzabilità della corrispondenza del detenuto: la corrispondenza è utilizzabile se acquisita all'esterno dell'istituto e se il sequestro non violi la disciplina penitenziaria; l'uso non è automaticamente escluso per la sola qualifica di detenuto del mittente.
- Audizione dei testi e contraddittorio: l'acquisizione in contraddittorio di dichiarazioni di persone informate sui fatti non è sempre necessaria; la mancata audizione può essere non decisiva se la difesa non dimostra in concreto l’incidenza sulla credibilità delle dichiarazioni.
- Questioni di legittimità costituzionale: le censure generali sulla disciplina delle misure patrimoniali di prevenzione sono frequentemente ritenute infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità e costituzionale che ne conferma la compatibilità con CEDU e Costituzione se rispettati i criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
- Forma del decreto motivato: la mancata esplicita declaratoria della categoria di pericolosità nella parte dispositiva non è necessariamente viziata se la motivazione del provvedimento contiene l’espresso riferimento alla categoria applicata e gli elementi di fatto sono adeguatamente esposti.
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