Cassazione Penale, Sentenza n. 7611/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha confermato la custodia cautelare (carcere per Pasquale e Salvatore; arresti domiciliari per Fabio) disposta dal Gip di Crotone. Gli addebiti riguardano ripetute cessioni e detenzioni di cocaina ed eroina operate presso l'abitazione della madre. I mezzi di prova principali sono riprese video che mostrano i tre fratelli mentre si avvicinano e armeggiano nei pressi del luogo dove erano occultate le sostanze. I motivi di ricorso sono tre: (1) violazione di legge e illogicità della motivazione per non aver distinto le posizioni personali (concorso di persone nel reato), con particolare riguardo a Salvatore; (2) insufficienza della gravità indiziaria posta a fondamento della misura cautelare; (3) errata esclusione della applicabilità della causa di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la posizione indiziaria di Salvatore non fosse sostanzialmente diversa da quella degli altri due fratelli: sebbene Salvatore fosse agli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre, le immagini lo avrebbero comunque ripreso mentre prelevava sostanza dal nascondiglio nell'androne/vano ascensore e la portava all'interno dell'appartamento per le cessioni, partecipando a almeno 15 episodi contestati. Quanto alla presunta carenza di gravità indiziaria relativa al rinvenimento del 15 marzo 2021, la Corte ha ritenuto legittima l'inferenza logica che collega il luogo del rinvenimento alla responsabilità dei medesimi soggetti già osservati a maneggiare in quel luogo. Infine, la Corte ha confermato l'esclusione della riconducibilità dei fatti alla lieve entità: l'attività è stata ritenuta incessante, ripetuta e con quantità e frequenza incompatibili con un minimo spaccio occasionale. Conseguenze pratiche: i ricorsi sono respinti come inammissibili, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende; per Pasquale e Salvatore la misura cautelare in carcere rimane inalterata; la decisione deve essere comunicata ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73, comma 5
La Corte ha ritenuto non applicabile la causa di lieve entità perche' l'attivita' di spaccio era 'incessante', caratterizzata da molteplici cessioni ravvicinate e quantitativi incompatibili con il minimo spaccio personale
Codice di procedura penale, art. 616
L'art. 616 e' richiamato per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti in caso di declaratoria di inammissibilita'
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Prevede l'obbligo di comunicazione della decisione alle autorita' competenti in caso di persistenza della custodia cautelare
Massime di principio
- La mera presenza nell'abitazione dove avviene lo spaccio non esclude la responsabilita' se vi sono elementi materiali (video, gesti, prelievi da nascondigli) che dimostrano una collaborazione concreta: la partecipazione si valuta in base ai comportamenti osservati, non solo alla coabitazione o alla mera vicinanza.
- Ripetute riprese di soggetti che si avvicinano e 'armeggiano' in corrispondenza di un luogo in cui sono stati rinvenuti stupefacenti possono costituire grave indizio di colpevolezza; l'identita' del luogo nel tempo rafforza l'inferenza sull'identita' degli occultatori.
- Per ottenere l'applicazione della causa di lieve entita' ex art. 73, comma 5, occorre che l'attivita' sia non sistematica e le quantita' siano compatibili con un minimo spaccio personale: pluralita' di cessioni ravvicinate e consistenza delle giacenze ostano a tale qualificazione.
- Sulle misure cautelari, il giudice puo' fondarsi su inferenze logiche tratte da dati osservati: in fase cautelare il requisito della gravita' indiziaria e' apprezzato con riferimento al quadro probatorio complessivo e alla ripetitivita' dei fatti.
- In impugnazioni in Cassazione contro ordinanze cautelari, e' necessario proporre argomentazioni specifiche e ben fondate: confutare le inferenze probatorie basate su filmati e rinvenimenti ripetuti richiede elementi probatori concreti che ne dimostrino l'inaffidabilita' o alternative spiegazioni plausibili.
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