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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25450/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito per far dichiarare inefficace nei propri confronti un atto di divisione con cui alcuni soggetti avevano sciolto la comunione su un immobile. La banca attrice aveva anche chiesto la condanna di alcuni convenuti al pagamento di somme dovute in relazione a debiti della società di cui uno di essi era amministratore, garantiti da fideiussioni. Nel corso del primo grado era poi intervenuta un'altra banca, ma l'intervento era stato depositato dopo la chiusura dell'istruttoria e il tribunale aveva dichiarato tardiva e quindi inammissibile la documentazione prodotta a sostegno della legittimazione attiva e del credito. La Corte d'appello aveva ritenuto corretta tale preclusione, aveva escluso che quella documentazione potesse essere utilizzata e, per mancanza di prova del credito presupposto dell'azione revocatoria, aveva rigettato la domanda proposta dalla banca intervenuta. La società ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, la violazione degli artt. 105, 267 e 268 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che il terzo interveniente volontario non sarebbe soggetto alle medesime preclusioni istruttorie già maturate per le parti originarie, soprattutto quando i documenti tardivamente prodotti siano necessari a provare il credito posto a fondamento dell'azione revocatoria; ha inoltre invocato la nullità del procedimento e della sentenza per avere la Corte territoriale fondato il rigetto sulla mancata prova documentale del titolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme alla giurisprudenza consolidata: il terzo che interviene volontariamente nel processo può proporre domande fino alla precisazione delle conclusioni, ma deve accettare il processo nello stato in cui si trova e, se le preclusioni istruttorie sono già maturate, non può produrre tardivamente nuovi documenti, compresi quelli diretti a provare il credito necessario per sostenere la legittimazione all'azione revocatoria. La Corte ha quindi confermato che la documentazione tardiva era inutilizzabile e che, in difetto di prova del credito, la domanda revocatoria doveva essere rigettata nel merito. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    individua l'azione revocatoria ordinaria, che richiede la prova del credito e dei presupposti sostanziali dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore.

  • art. 1938 c.c.

    richiamato solo per descrivere le fideiussioni omnibus poste a garanzia dei debiti della società debitrice.

  • art. 105 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità dell'intervento volontario e delle relative difese, ma ritenuto non decisivo rispetto alle preclusioni istruttorie.

  • art. 267 c.p.c.

    richiamato nei motivi per contestare la disciplina dell'intervento nel processo.

  • art. 268 c.p.c.

    la Corte ribadisce che l'intervento volontario è ammissibile sul piano assertivo fino alla precisazione delle conclusioni, ma che le preclusioni istruttorie già maturate si estendono anche al terzo interveniente, impedendogli di produrre tardivamente documenti.

  • art. 183 c.p.c.

    indicato come termine oltre il quale si consolidano le preclusioni del thema decidendum e dell'istruzione per le parti originarie.

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul ricorso per cassazione richiamata nei motivi; la Corte rileva che le doglianze non superano il vaglio di ammissibilità.

  • art. 360 bis c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità, perché la decisione di merito è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare orientamento.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte non accoglie la censura perché il punto decisivo è la tardività e inutilizzabilità della documentazione.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte conferma che, in assenza dei documenti necessari, l'onere della prova del credito presupposto dell'azione revocatoria non risulta assolto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in motivazione per sottolineare che le preclusioni istruttorie servono a garantire il regolare e spedito svolgimento del processo e il processo equo, senza asimmetrie nei poteri delle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 404 c.p.c.

    citato solo per chiarire che la precedente pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dalla ricorrente riguardava una diversa fattispecie di opposizione di terzo.

  • art. 615 c.p.c.

    citato soltanto per distinguere la diversa questione trattata dalla pronuncia delle Sezioni Unite evocata dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Il terzo che interviene volontariamente in un processo civile può proporre domande autonome fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ma resta soggetto alle preclusioni istruttorie già maturate al momento del suo ingresso nel giudizio.
  • Le preclusioni ex art. 268 c.p.c. operano sul piano delle prove, non su quello assertivo: il terzo può ampliare il thema decidendum nei limiti consentiti, ma non può introdurre tardivamente documenti o prove costituende già precluse alle parti originarie.
  • L'inutilizzabilità dei documenti tardivi vale anche quando essi siano diretti a dimostrare la legittimazione attiva o il credito posto a fondamento dell'azione revocatoria: senza la prova del credito, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. non è assolto.
  • La disciplina delle preclusioni processuali tutela non solo la ragionevole durata del processo, ma anche l'equilibrio dei poteri difensivi tra le parti, evitando che una sola parte tragga vantaggio da prove non più controvertibili dalle altre.
  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata si pone in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato e le censure non offrono argomenti idonei a mutarlo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveOnere della prova
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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