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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12206/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del G.i.p. del 5 luglio 2022. Le misure cautelari applicate erano: custodia in carcere per il capo A) (tentata estorsione aggravata, con riferimento a condotte violente e intimidatorie) e arresti domiciliari per il capo B) (lesioni aggravate). Il primo motivo dedotto dalla difesa contestava che il Tribunale del riesame avesse fondato la gravità indiziaria su una ricostruzione del movente diversa da quella originaria, ossia spostando la finalità dalla costrizione a non approvvigionarsi da un mercato concorrente (ottenendo un profitto commerciale) a quella di costringere la vittima a pagare debiti: secondo la difesa ciò avrebbe modificato il fatto storico e violato le prerogative del P.M. e i diritti della difesa. Il secondo motivo censurava la carenza motivazionale in ordine all'attualità del pericolo di reiterazione criminosa ai sensi dell'art. 274, lett. c) c.p.p., sostenendo che il provvedimento non indicava elementi di probabilità di commissione di reati analoghi. La difesa ha poi depositato motivi nuovi sostendendo che la diversa ricostruzione avrebbe potuto comportare una diversa qualificazione giuridica (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) e che il collegamento operato tra tale ricostruzione e le dichiarazioni difensive non sanava la lesione dell'iniziativa pubblica.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) sul punto della 'diversità del movente' ha concluso che il Tribunale del riesame non ha alterato il fatto storico ma ha semplicemente richiamato un movente diverso all'interno delle stesse circostanze fattuali già considerate nell'ordinanza originaria (era già richiamata la circostanza di ragioni creditorie); (2) in ordine al pericolo di reiterazione ha richiamato la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. con riferimento all'imputazione cautelare provvisoria, che non è stata superata dal ricorrente, tale presunzione prevalendo (in quanto speciale) sulla norma di cui all'art. 274, lett. c). Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato, restano operative le misure cautelari (custodia in carcere per il capo A e arresti domiciliari per il capo B), il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge (art. 94, comma 1 ter disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    Riferimento all'aggravante connessa a contesti mafiosi o similari; la contestazione cautelare ha qualificato il reato tentata estorsione aggravata ai sensi di tale norma

  • art. 274, lett. c) c.p.p.

    Norma relativa ai presupposti per la custodia cautelare, in particolare il pericolo di reiterazione criminosa; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'attualità del pericolo non fosse viziata dato l'effetto della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Previsione di una presunzione relativa, applicabile all'imputazione cautelare provvisoria, che fa ritenere sussistenti gli elementi di attualità e concretezza del pericolo salvo prova contraria; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito elementi idonei a superare tale presunzione

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma regolamentare sugli adempimenti per la custodia in carcere; la Corte ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • La modifica del 'movente' o della qualificazione giuridica, purché non alteri il fatto storico di base già considerato, non invalida automaticamente una decisione cautelare: il giudice può valorizzare aspetti diversi del medesimo complesso fattuale senza violare il principio di riserva dell'azione penale.
  • Quando l'imputazione cautelare rientra nell'ambito dell'art. 275, comma 3, c.p.p., opera una presunzione relativa circa l'attualità e la concretezza del pericolo che grava sul ricorrente e che il difensore deve espressamente e documentatamente superare per ottenere il riesame favorevole.
  • Per contestare l'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c)) non è sufficiente una mera affermazione: è necessario offrire elementi concreti e probatori che mettano in crisi la presunzione legale che giustifica la misura cautelare.
  • Il confine tra fatto storico e qualificazione giuridica è centrale: cambiamenti di inquadramento giuridico rilevano ai fini sostanziali solo se comportano una diversa descrizione dei fatti materiali o introducono circostanze nuove non considerate nell'atto originario.
  • Nel giudizio cautelare il principio di prevalenza della normativa speciale (es. art. 275) sulla normativa generale (es. art. 274) può determinare l'esito del riesame se il difensore non produce elementi che rovescino la presunzione prevista dalla norma speciale.

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