Cassazione Penale, Ordinanza n. 04694/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di cocaina, censurando: 1) la mancata esclusione dell'aggravante della ingente quantità; 2) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Dalla motivazione emerge che nel caso concreto erano stati sequestrati 6,178 kg di cocaina, corrispondenti a 4.044.797 mg di principio attivo, ritenuti di gran lunga superiori al limite-soglia indicato dalla giurisprudenza di legittimità per integrare l'aggravante. I motivi aggiunti introducevano anche un profilo psicologico, ma la Corte lo ha ritenuto non devoluto in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che le doglianze sulla aggravante dell'ingente quantità riproponevano censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito, il quale aveva valorizzato l'ampio superamento della soglia quantitativa e la destinazione dello stupefacente a un più ampio mercato. Anche la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata ritenuta generica e meramente fattuale, poiché investiva il corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, che aveva escluso i presupposti per concederle in considerazione della gravità del fatto e dell'assenza di elementi favorevoli. I motivi aggiunti non hanno inciso sull'esito perché relativi a un profilo psicologico non devoluto in appello. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza richiama implicitamente la disciplina dei reati in materia di stupefacenti, con riferimento alla detenzione di cocaina e alla possibile aggravante dell'ingente quantità, valutata alla luce della soglia quantitativa elaborata dalla giurisprudenza di legittimità.
Le attenuanti generiche sono rimessa a valutazione discrezionale del giudice di merito e possono essere negate in presenza della particolare gravità del fatto e in assenza di elementi favorevoli.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, l'aggravante dell'ingente quantità può essere confermata quando il quantitativo di principio attivo superi in modo marcato la soglia elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, unitamente a elementi fattuali che indichino una destinazione al mercato più ampio.
- Le censure di legittimità che si limitano a riproporre questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza evidenziare errori di diritto o manifeste illogicità, sono inammissibili.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se il giudice di merito abbia omesso la motivazione o sia incorso in manifesta illogicità; non è sufficiente una mera contestazione del peso attribuito a gravità del fatto e incensuratezza.
- Motivi aggiunti che introducano questioni non devolute nei gradi di merito non possono incidere sull'ammissibilità o sulla fondatezza del ricorso in cassazione.
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