Cassazione Civile, Ordinanza n. 11446/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza territoriale del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, ritenuto competente sul Comune di Milazzo, luogo in cui è avvenuto l’accertamento della violazione. Ha quindi fissato il termine di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza per la riassunzione della causa dinanzi a quel giudice. Nessuna statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
Il destinatario di un verbale elevato dalla Polizia Stradale ha proposto opposizione davanti al Giudice di Pace, contestando un verbale di sequestro amministrativo ai fini della confisca relativo alla circolazione di un motoveicolo sottoposto a fermo amministrativo e, solo in via incidentale, anche il verbale presupposto per guida senza casco. Il primo giudice ha dichiarato l’inammissibilità per incompetenza territoriale e ha assegnato termine per la riassunzione davanti al Giudice di Pace di Messina. Riassunta la causa, il Giudice di Pace di Messina ha ritenuto invece competente il giudice del luogo della violazione e ha sollevato conflitto di competenza d’ufficio. Il ricorso riguardava dunque la determinazione del giudice territorialmente competente per l’opposizione a sanzioni amministrative del codice della strada, in presenza di un accertamento effettuato da organo operante nel territorio di Milazzo e dipendente da Barcellona Pozzo di Gotto.
Norme richiamate
art. 214, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
è richiamato come norma violata nel verbale che ha dato origine al sequestro amministrativo ai fini della confisca
art. 171, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
è richiamato come violazione presupposta, contestata per guida del motoveicolo senza casco
art. 7, comma 2, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
attribuisce la competenza per l’opposizione al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione
è richiamato quale norma di rinvio per l’opposizione a sanzioni amministrative
consente il conflitto di competenza d’ufficio nei limiti indicati dalla giurisprudenza, applicabile anche tra giudici di pace
art. 204-bis del codice della strada
attribuisce natura inderogabile alla competenza territoriale nelle opposizioni a verbali di accertamento di infrazioni stradali
Massime di principio
- Nelle opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la competenza territoriale spetta al Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è stata commessa o accertata.
- La competenza territoriale prevista per tali opposizioni ha natura inderogabile, con conseguente rilevabilità anche d’ufficio del conflitto nei limiti consentiti dall’art. 45 c.p.c.
- Quando l’atto impugnato riguarda una sanzione conseguente alla circolazione stradale, rileva il luogo dell’accertamento della violazione e non il diverso foro prescelto dall’opponente.
- Nel giudizio sull’opposizione a verbale stradale, eventuali impugnazioni di atti presupposti richiamati solo incidentalmente non modificano il criterio di competenza applicabile all’atto principale impugnato.
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