Cassazione Civile, Ordinanza n. 34907/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un invito al pagamento del contributo unificato emesso dalla segreteria della Commissione tributaria provinciale in relazione all’iscrizione a ruolo di un ricorso. La contribuente aveva impugnato l’atto con ricorso notificato a mezzo PEC, ma i giudici tributari di merito hanno dichiarato l’impugnazione inammissibile ritenendo inesistente, perché effettuata prima dell’operatività della disciplina del processo tributario telematico, la notifica del ricorso introduttivo eseguita via posta elettronica certificata. In cassazione la ricorrente ha sostenuto che tale modalità di notificazione fosse consentita dall’ordinamento e, comunque, che l’eventuale vizio dovesse ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo, poiché la controparte si era costituita in giudizio. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso era esposto in modo ridondante e poco sintetico, ma senza trarne una sanzione di inammissibilità, perché le censure restavano intelligibili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l’orientamento del giudice di merito secondo cui, nel processo tributario, la notifica a mezzo PEC del ricorso introduttivo, eseguita prima dell’entrata in vigore delle disposizioni attuative del processo tributario telematico per l’Ufficio competente, è giuridicamente inesistente e quindi insuscettibile di sanatoria. Ha applicato il principio di specialità del rito tributario rispetto al processo civile e ha richiamato l’operatività, per Toscana e Umbria, delle disposizioni del d.m. 4 agosto 2015 solo dal 1° dicembre 2015. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta per la mancata difesa dell’intimata; è stato invece posto a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16-bis, comma 3
Le notificazioni via PEC nel processo tributario sono consentite solo quando sia divenuta operativa la disciplina del processo tributario telematico.
d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 3, comma 3
Le sue disposizioni attuative rilevano ai fini dell’operatività del processo tributario telematico.
d.m. 4 agosto 2015, art. 16
Per le Commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana le disposizioni attuative del processo telematico sono applicabili solo dal 1° dicembre 2015.
La sanzione di inammissibilità per difetto di sinteticità opera solo se la violazione rende oscuri o lacunosi i fatti di causa o compromette la intelligibilità delle censure.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notifica del ricorso introduttivo eseguita a mezzo PEC prima dell’entrata in vigore delle disposizioni attuative del processo tributario telematico è inesistente, non semplicemente nulla, e quindi non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
- Il regime delle notificazioni nel processo tributario è regolato da una disciplina speciale che prevale su quella del processo civile; l’ammissibilità della PEC va verificata in base alla concreta operatività del processo telematico nel distretto competente.
- Il vizio di sinteticità del ricorso per cassazione diventa causa di inammissibilità solo quando compromette la chiarezza dei fatti o l’intelligibilità dei motivi, non già per la sola presenza di argomentazioni ridondanti.
- La costituzione in giudizio della controparte non sana la notificazione giuridicamente inesistente.
- In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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