Cassazione Civile, Ordinanza n. 17407/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva convenuto in giudizio il titolare di un'impresa individuale chiedendo la restituzione di 231.000 euro corrisposti sul pagamento di un assegno emesso da una società terza a favore del convenuto e presentato all'incasso dopo che il conto di traenza risultava già chiuso. In subordine la banca aveva chiesto un indennizzo per arricchimento senza causa. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata l'estinzione della convenzione di assegno e valorizzando, tra l'altro, la buona fede del convenuto e l'assenza dei presupposti dell'azione ex art. 2041 c.c. La corte d'appello aveva invece riformato la decisione, qualificando il pagamento come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. perché il conto di traenza era stato chiuso prima dell'emissione e del versamento dell'assegno, con conseguente revoca ex lege dell'autorizzazione a emettere assegni e assenza di causa solutoria e attributiva del pagamento. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su varie eccezioni difensive (mancata prova della chiusura del conto e dell'estinzione della convenzione di assegno; possibile compensazione ex art. 1853 c.c. con altri rapporti; violazione degli obblighi di cui alla legge assegni; mancata restituzione del titolo e conseguente perdita delle azioni cartolare e causale); inoltre un motivo denunciava la violazione di norme sul recesso e sulla revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni, sostenendo che l'estinzione della convenzione non poteva discendere dalla sola chiusura del conto e che comunque la banca non avrebbe potuto pagare l'assegno in presenza di provvista. La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i motivi inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accertata estinzione del conto di traenza prima dell'emissione e dell'incasso dell'assegno; ha inoltre rilevato, per alcuni motivi, difetto di autosufficienza e irrilevanza delle censure rispetto al decisum.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione d'appello che aveva accolto la domanda della banca di ripetizione dell'indebito, ritenendo corretta la qualificazione del pagamento dell'assegno come pagamento senza causa perché eseguito quando il conto di traenza era già estinto e la delegazione di pagamento era cessata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il pagamento dell'assegno è stato qualificato come indebito oggettivo, poiché eseguito in assenza di causa solutoria e di causa attributiva del beneficio patrimoniale dopo l'estinzione del conto di traenza.
L'azione generale di arricchimento è stata ritenuta assorbita o comunque non decisiva nel giudizio di merito, perché la domanda principale della banca è stata accolta come ripetizione di indebito.
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta inconferente quando la decisione di merito ha già accolto integralmente la domanda, con rigetto implicito delle difese incompatibili con essa; il vizio non sussiste se si contestano argomenti difensivi estranei alla ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio processuale è stato dedotto in relazione all'art. 112 c.p.c., ma la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze perché non attinenti alla reale motivazione della sentenza impugnata.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto dell'eccezione asseritamente sollevata nei gradi di merito.
La compensazione è stata esclusa come argomento decisivo perché la norma tutela la banca contro gli scoperti del correntista e non il terzo prenditore; in ogni caso non era prospettabile in presenza di un conto già chiuso.
Le norme sul recesso e sulla revoca nell'apertura di credito sono state richiamate dal ricorrente, ma la Corte ha osservato che la sentenza d'appello non si era fondata su un recesso, bensì sulla pregressa estinzione del conto.
artt. 9, 9-bis e 10 L. 386/1990
Le dedotte violazioni degli obblighi della banca verso la cliente non sono state ritenute rilevanti rispetto alla ratio decidendi, che prescindeva dall'accertamento dell'errore incolpevole della banca.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice accoglie o rigetta la domanda in modo incompatibile con la difesa non esaminata espressamente, perché in tal caso opera un rigetto implicito.
- Perché una censura di cassazione sia ammissibile, il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili le doglianze che colpiscono questioni non decisive o diverse da quelle poste a fondamento della decisione.
- Il difetto di autosufficienza rende inammissibile il motivo che richiami eccezioni o difese di merito senza riprodurne, almeno nei contenuti essenziali, il testo e il luogo processuale di proposizione.
- Il pagamento di un assegno è indebito oggettivo quando il conto di traenza è già estinto e, conseguentemente, è cessata la delegazione di pagamento, mancando così la causa solutoria del versamento.
- La compensazione prevista dall'art. 1853 c.c. opera a tutela della banca contro gli scoperti del correntista e non può essere invocata dal terzo prenditore come fondamento per legittimare il pagamento di un assegno su conto già chiuso.
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