Sentenza n. 11958/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta essere inclusa, a causa della presenza di alcuni quesiti errato e/o fuorvianti nel proprio questionario; - della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dei posti; - della graduatoria rettificata dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 15 aprile 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dei posti; -dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 16 marzo 2026, recante “Assunzione dei vincitori assegnatari di sede”, nella parte in cui l’odierna ricorrente non è stata inclusa nell’elenco dei vincitori assegnati, unitamente al corrispondente ufficio di destinazione; -dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 9 aprile 2026, recante “Assunzione 2.600 unità nell’Area degli assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Richiesta documentazione ai fini della priorità nella scelta della sede”, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente; -dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 18 febbraio u.s., con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente, a causa della presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti nel proprio questionario; -ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; -del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta pari a 22,75 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 1; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 1 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente; - dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente; - dell’art. 1.4 del bando di concorso, ove è previsto che “Ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei”, in quanto lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente; - del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l’ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie e atti della procedura concorsuale per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa tra i vincitori riservisti, nonché punteggio della prova scritta e quesito n. 1
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, risultata idonea con 22,75/30, ha impugnato gli esiti della prova scritta, le graduatorie dei vincitori e gli atti connessi, chiedendo la rettifica del punteggio e l’inclusione tra i vincitori riservisti. Con il primo motivo ha dedotto l’illegittima mancata valutazione del titolo di riserva derivante dallo svolgimento del Servizio civile universale e la mancata attivazione del soccorso istruttorio. Ha sostenuto che la mancata selezione della relativa casella nel modulo digitale fosse un mero errore materiale, indotto dall’ambiguità della clausola del bando e del format telematico, e che il titolo fosse comunque desumibile dalla sezione della domanda relativa alle esperienze lavorative. Con il secondo motivo ha contestato il quesito n. 1 della prova scritta, relativo al numero di pagine comprese tra la prima pagina del sesto volume e l’ultima pagina del settimo volume di un’enciclopedia, sostenendo che il quesito fosse ambiguo e suscettibile di più interpretazioni e che la risposta da lei indicata, pari a 1.200 pagine, dovesse essere ritenuta corretta o comunque valutabile. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica e l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione processuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, ritenuta estranea all’iter concorsuale, imputabile alla Commissione Interministeriale Ripam, e al Ministero della Giustizia, amministrazione presso la quale i vincitori sarebbero stati assunti. Nel merito ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la ricorrente non si era limitata a omettere l’indicazione del titolo di riserva, ma aveva espressamente dichiarato, nella domanda resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, di non essere in possesso di titoli di riserva o comunque di non volersene avvalere. Tale dichiarazione impediva di invocare successivamente il titolo, in applicazione del principio di autoresponsabilità dei concorrenti e del divieto di venire contra factum proprium, quale corollario della buona fede amministrativa. Il soccorso istruttorio non poteva essere attivato, perché avrebbe consentito una modifica sostanziale della domanda dopo la scadenza e violato la par condicio. Anche il secondo motivo è stato respinto. Il giudice ha riconosciuto l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella predisposizione dei quiz, sindacabile soltanto in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della risposta individuata, purché tali vizi siano dimostrati o almeno assistiti da un principio di prova. Pur ribadendo che le domande a risposta multipla devono essere chiare, non ambigue e dotate di un’unica risposta indubitabilmente corretta, il TAR ha richiamato un precedente conforme della stessa Sezione, secondo cui la risposta “0 pagine” era l’unica logicamente possibile considerando la disposizione dei volumi, l’orientamento delle pagine e l’esclusione delle copertine dal computo. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti in solido.
Norme richiamate
Consente al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, quando siano rispettati i termini e risultino complete istruttoria e contraddittorio.
Invocato dalla ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio e inclusione nella graduatoria; la domanda non è stata accolta in quanto il ricorso principale è stato respinto.
La domanda di partecipazione, contenente la dichiarazione espressa della ricorrente circa il mancato possesso o mancato esercizio di titoli di riserva, è stata valorizzata come dichiarazione resa sotto responsabilità del dichiarante.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato quale fondamento del dovere di buona fede e correttezza dell’amministrazione, in collegamento con il principio nemo potest venire contra factum proprium.
Ha consentito al giudice di richiamare, come precedente conforme, una precedente sentenza della stessa Sezione sulla legittimità del medesimo quesito concorsuale.
art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017
A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti.
Prevede il titolo di riserva richiamato dal bando; nel caso concreto, tuttavia, la ricorrente non poteva farlo valere perché aveva dichiarato di non possedere o di non voler utilizzare titoli di riserva.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, il candidato che abbia espressamente dichiarato nella domanda di non possedere o di non volersi avvalere di un titolo di riserva non può successivamente invocare quel titolo, in applicazione del principio di autoresponsabilità e del divieto di venire contra factum proprium.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato, nelle procedure concorsuali, per consentire al candidato di modificare o integrare dopo la scadenza una dichiarazione espressa contenuta nella domanda, quando ciò incida sulla posizione sostanziale fatta valere e alteri la par condicio competitorum.
- La predisposizione dei quesiti concorsuali e la valutazione delle risposte rientrano in un’ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile dal giudice soltanto in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito o di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della risposta prescelta, adeguatamente dimostrata o assistita da un principio di prova.
- Nelle prove a risposta multipla, l’amministrazione deve formulare domande chiare, non incomplete né ambigue, con una sola risposta obiettivamente corretta; tuttavia, la censura del candidato non è fondata quando la soluzione individuata dall’amministrazione risulti logicamente univoca alla luce del testo del quesito e delle modalità di computo ivi specificate.
- La legittimazione passiva nella controversia concorsuale spetta alle amministrazioni cui siano imputabili gli atti della procedura e all’amministrazione presso la quale il rapporto di servizio deve essere instaurato, mentre è priva di legittimazione l’amministrazione estranea all’iter concorsuale.
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