Cassazione Civile, Ordinanza n. 28998/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing nel quale era stata inserita una clausola di indicizzazione del canone al rapporto di cambio euro/yen, qualificata dalla corte di merito come clausola di "rischio cambio". Il giudice d'appello aveva ritenuto invalida e inefficace tale clausola, reputandola parte di un assetto negoziale autonomo, sostanzialmente aleatorio e privo di meritevolezza ex art. 1322 c.c., con rischi integralmente trasferiti sull'utilizzatrice; aveva inoltre confermato la condanna della concedente al risarcimento dei danni per asserita violazione degli obblighi informativi. La società concedente ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. per erronea interpretazione della clausola e del contratto, sostenendo che si trattasse solo di un meccanismo di indicizzazione collegato al finanziamento in yen, privo di finalità speculative e non autonomo rispetto al leasing; 2) violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla pretesa tardività delle allegazioni fattuali della banca sulla struttura dell'operazione; 3) violazione degli artt. 1322, 1362, 1363 e 1366 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, censurando sia il giudizio di immeritevolezza della clausola sia l'affermazione che non vi fosse stato alcun concreto svantaggio economico per l'utilizzatrice; 4) in via subordinata, violazione degli artt. 1322, 1453, 1337 e 2033 c.c. sulla rivalutazione e sugli interessi, deducendo che, essendo stata la condanna ricondotta in appello alla nullità della clausola e non più a un titolo risarcitorio, la somma dovuta avrebbe dovuto avere natura restitutoria e quindi non essere rivalutabile.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo e il terzo motivo, ritenendo assorbiti il secondo e il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, perché riesamini correttamente il giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. alla luce dei principi delle Sezioni Unite: il sindacato non può fondarsi sulla mera complessità della clausola, sulla sua aleatorietà o sullo squilibrio economico percepito, ma deve riguardare in concreto lo scopo pratico perseguito dalle parti e la sua eventuale contrarietà ai principi dell'ordinamento. Il rinvio è dunque disposto per una nuova valutazione della clausola di rischio cambio e degli eventuali profili giustificativi della sua non meritevolezza, se desumibili in concreto dagli scopi pratici dei contraenti.
Norme richiamate
richiamato come criterio di interpretazione del contratto che il giudice di merito avrebbe applicato in modo erroneo.
richiamato come criterio sistematico di interpretazione contrattuale asseritamente violato.
richiamato come criterio di buona fede nell'interpretazione del contratto, che la ricorrente assumeva non rispettato.
la meritevolezza va valutata sul risultato pratico perseguito dalle parti e non sulla mera convenienza, chiarezza o aleatorietà della clausola; il giudizio di immeritevolezza non può fondarsi su complessità, squilibrio o rischio assunto.
richiamato per la dedotta omessa pronuncia del giudice di appello su un motivo di gravame.
richiamato con riferimento al vizio motivazionale/di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
evocato come parametro del vizio di violazione di legge.
evocato come parametro del vizio processuale dedotto sul secondo motivo.
evocato per la censura di violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
richiamato nel quarto motivo in relazione alla natura della condanna e ai suoi effetti restitutori/risarcitori.
richiamato nel quarto motivo per sostenere la connessione con la responsabilità precontrattuale.
richiamato nel quarto motivo per la natura restitutoria della somma dovuta, secondo la ricorrente.
richiamato indirettamente per escluderne l'applicabilità quando la clausola di leasing non integra uno strumento finanziario derivato implicito.
Massime di principio
- Il giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. deve avere ad oggetto lo scopo pratico concretamente perseguito dalle parti, cioè la causa concreta del regolamento negoziale, e non la mera convenienza economica del contratto per uno dei contraenti.
- Una clausola contrattuale non può essere dichiarata immeritevole soltanto perché complessa, difficile da leggere o da calcolare: in presenza di oscurità interpretative, il giudice deve applicare i criteri legali di ermeneutica contrattuale, non sostituire all'interpretazione un giudizio di nullità/immeritevolezza.
- L'alea contrattuale, anche se significativa, non comporta di per sé l'immeritevolezza del patto; le parti possono assumere rischi anche in un contratto commutativo, rendendolo in parte aleatorio, e ciò non rende automaticamente nullo il regolamento negoziale.
- Lo squilibrio economico tra le prestazioni non coincide con la semplice scarsa convenienza dell'affare per una parte e non legittima, di per sé, l'intervento correttivo del giudice oltre i rimedi tipici previsti dall'ordinamento.
- Quando si discute della validità di una clausola di indicizzazione o di ripartizione del rischio in un leasing, il giudice deve verificare in concreto se il risultato pratico perseguito dalle parti contrasti con i principi dell'ordinamento; non è sufficiente il rilievo astratto della speculatività o dell'asimmetria del rischio.
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