Cassazione Civile, Ordinanza n. 03001/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un contratto di cessione di marchi stipulato il 13.11.2002 nell'ambito di trattative tra una società cedente e l'acquirente. L'originaria attrice sosteneva che il contratto avesse trasferito tutti i marchi BlanX, anche esteri, e che i convenuti avessero taciuto l'esistenza di ulteriori registrazioni e impedito la verifica del fatturato garantito; chiedeva anche, in subordine, il risarcimento per responsabilità precontrattuale e per concorrenza sleale. Dopo varie fasi di merito e un precedente rinvio della Cassazione, la Corte d'appello di Milano aveva affermato la responsabilità precontrattuale di Ponchio e Cavagnini verso l'acquirente. Avverso l'ordinanza della Cassazione n. 1696/2023, che aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso, i ricorrenti hanno proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. In particolare, con il primo motivo hanno sostenuto che la Corte avesse erroneamente ritenuto sussistente un legittimo affidamento dell'acquirente circa l'acquisto dei marchi BlanX per il mondo e avesse quindi confermato la condanna per responsabilità precontrattuale, mentre dagli atti sarebbe emerso che le parti non avevano mai inteso includere Paesi diversi da quelli espressamente indicati nel contratto né attribuire ulteriori garanzie. Con il secondo motivo hanno dedotto un errore di fatto in relazione al rigetto della loro domanda risarcitoria per concorrenza sleale, affermando che la Corte avrebbe ignorato la titolarità del marchio BlanX USA in capo a Bx Trade e gli illeciti compiuti da Coswell/Guaber. La Corte ha però ritenuto che entrambi i motivi mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e della prova, non a denunciare una svista percettiva decisiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediatamente rilevabile dal confronto tra la decisione e gli atti, non può riguardare valutazioni interpretative o probatorie e non è configurabile quando il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti. Nel caso concreto, il primo motivo riproponeva censure già valutate in sede di legittimità e chiedeva un diverso apprezzamento del materiale istruttorio sulla responsabilità precontrattuale; il secondo non si confrontava con la statuizione impugnata e, comunque, pretendeva anch'esso una rivalutazione del merito sulla concorrenza sleale e sulla titolarità del marchio BlanX USA. Conseguentemente, la revocazione è stata respinta come inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con richiamo al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
consente la revocazione delle ordinanze e sentenze della Corte di cassazione nei limiti tassativi previsti, tra cui l'errore di fatto
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere in una erronea percezione dei fatti, con caratteri di evidenza, decisività e immediata rilevabilità, e non può investire la valutazione delle prove
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo che attacca il vizio motivazionale non può essere trasformato in una richiesta di rivalutazione del merito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamo al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
l'errore di fatto revocatorio è inammissibile quando il fatto controverso è stato oggetto di discussione e di valutazione nel giudizio
richiamato indirettamente nel riferimento al tema dell'onere della prova e della valutazione del compendio probatorio
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione della decisione di legittimità ricorre solo quando la Corte abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, senza che quel fatto abbia formato oggetto di discussione tra le parti.
- Non è ammessa la revocazione quando la censura, pur formalmente prospettata come errore di fatto, mira in realtà a ottenere una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie o una rivalutazione del merito.
- La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un errore percettivo immediatamente verificabile dal solo raffronto tra decisione impugnata e atti di causa; restano esclusi gli errori valutativi o argomentativi.
- Se il motivo non si confronta con la reale ratio decidendi della pronuncia impugnata, esso è inammissibile perché non colpisce la statuizione effettivamente resa.
- Quando la questione dedotta è stata già oggetto di contrapposizione e di apprezzamento nel processo, la pronuncia non è frutto di svista percettiva ma di valutazione, e quindi non è revocabile per errore di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02936/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_civile · 6 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02937/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_civile · 6 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02938/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_civile · 6 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02939/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_civile · 6 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02940/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_civile · 6 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02942/2025 del 06/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →