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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28337/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di diversi estratti di ruolo e delle corrispondenti cartelle di pagamento emesse nei confronti della contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'agente della riscossione perché proposto tramite patrocinio di un avvocato del libero foro. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, e 12, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 e dell'art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019 conv. con modif. dalla l. n. 58 del 2019, sostenendo che non poteva essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello solo perché l'ente si era avvalso di un avvocato del libero foro. La contribuente non ha resistito in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, nei casi previsti, dell'Avvocatura dello Stato oppure, negli altri casi e quando l'Avvocatura non sia disponibile, di avvocati del libero foro senza bisogno di formalità o di specifica delibera. Ha inoltre osservato che il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia consente, per il contenzioso dinanzi alle Commissioni tributarie, il ricorso ad avvocati del libero foro iscritti nell'elenco dell'ente. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'agente della riscossione può stare in giudizio mediante Avvocatura dello Stato o mediante avvocati del libero foro, secondo la ripartizione prevista dalla convenzione e dalla disciplina applicabile; l'uso del libero foro non determina di per sé l'inammissibilità dell'atto processuale.
  • Quando la scelta del difensore dipende dalla riconduzione della controversia alle ipotesi convenzionalmente previste o dall'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato, la costituzione dell'ente mediante uno dei due canali implica la sussistenza del relativo presupposto senza necessità di ulteriore allegazione o prova, nemmeno in cassazione.
  • Nel processo tributario, la verifica della validità della difesa dell'agente della riscossione deve avvenire alla luce della disciplina speciale e degli accordi organizzativi tra ente e Avvocatura, non potendosi applicare un automatismo espulsivo fondato solo sulla scelta del patrocinatore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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