Cassazione Civile, Ordinanza n. 28337/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di diversi estratti di ruolo e delle corrispondenti cartelle di pagamento emesse nei confronti della contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'agente della riscossione perché proposto tramite patrocinio di un avvocato del libero foro. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, e 12, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 e dell'art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019 conv. con modif. dalla l. n. 58 del 2019, sostenendo che non poteva essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello solo perché l'ente si era avvalso di un avvocato del libero foro. La contribuente non ha resistito in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, nei casi previsti, dell'Avvocatura dello Stato oppure, negli altri casi e quando l'Avvocatura non sia disponibile, di avvocati del libero foro senza bisogno di formalità o di specifica delibera. Ha inoltre osservato che il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia consente, per il contenzioso dinanzi alle Commissioni tributarie, il ricorso ad avvocati del libero foro iscritti nell'elenco dell'ente. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla legittimazione processuale dell'agente della riscossione in giudizio tributario
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla difesa tecnica nel processo tributario
art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016 conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016
richiamato per fondare la disciplina del patrocinio dell'agente della riscossione
art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019 conv. con modif. dalla l. n. 58 del 2019
richiamato per la disciplina del patrocinio dell'agente della riscossione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
richiamato per la procedura camerale e la proposta del relatore
richiamato in relazione al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
indicata come base per l'eventuale delibera motivata nei casi speciali in cui l'ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato
artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016
richiamati come regole da rispettare quando l'ente si avvale di avvocati del libero foro
Massime di principio
- L'agente della riscossione può stare in giudizio mediante Avvocatura dello Stato o mediante avvocati del libero foro, secondo la ripartizione prevista dalla convenzione e dalla disciplina applicabile; l'uso del libero foro non determina di per sé l'inammissibilità dell'atto processuale.
- Quando la scelta del difensore dipende dalla riconduzione della controversia alle ipotesi convenzionalmente previste o dall'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato, la costituzione dell'ente mediante uno dei due canali implica la sussistenza del relativo presupposto senza necessità di ulteriore allegazione o prova, nemmeno in cassazione.
- Nel processo tributario, la verifica della validità della difesa dell'agente della riscossione deve avvenire alla luce della disciplina speciale e degli accordi organizzativi tra ente e Avvocatura, non potendosi applicare un automatismo espulsivo fondato solo sulla scelta del patrocinatore.
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