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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00354/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La società affittuaria di un ramo d'azienda collocato in un centro commerciale aveva stipulato un contratto di affitto nel giugno 2013. Dopo un inadempimento dal 1 aprile 2017, la società aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva; il concedente aveva poi risolto il contratto nel maggio 2018. Successivamente, dichiarato il fallimento dell'affittuaria nel gennaio 2019, il concedente aveva chiesto l'insinuazione al passivo per l'indennità di occupazione dei locali e per una clausola penale contrattuale, invocandone la prededuzione. Il giudice delegato aveva ammesso la penale al chirografo e negato l'indennità; il tribunale, in sede di opposizione, aveva invece riconosciuto la prededuzione sia per l'indennità di occupazione sia per la penale, ritenendo che la protratta occupazione dei locali e la continuazione dell'esercizio dell'azienda, valutate dagli organi della procedura, avessero reso prededucibili entrambe le voci. Il fallimento ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 111, comma 2, l. fall., sostenendo che la funzionalità alla procedura dell'indennità di occupazione non potesse estendersi alla clausola penale, la quale avrebbe causa propria e non sarebbe accessoria alla gestione fallimentare; (2) omessa motivazione e falsa applicazione dei criteri di riduzione della penale, contestando che il tribunale avesse ritenuto non eccessiva la penale pattuita, anche per incongruenze rispetto alle clausole contrattuali richiamate; (3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, in luogo della soccombenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la clausola penale segue le sorti del credito principale ed è accessoria al contratto, con funzione di coercizione all'adempimento e di liquidazione preventiva del danno; inoltre, in presenza della responsabilità per occupazione senza titolo dell'immobile, la penale conserva una funzione sanzionatoria rispetto all'inosservanza degli obblighi della parte inadempiente. Ha anche osservato che il motivo difettava di specificità, poiché il tribunale aveva accertato che la prosecuzione della detenzione dell'azienda era stata deliberata tenendo conto di tutte le voci contrattuali, incluse le penali. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: non vi era motivazione apparente, e la valutazione dell'eccessività della penale e della sua eventuale riduzione equitativa è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti della motivazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva indicato gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, secondo comma, l. fall.

    La prededuzione richiede il collegamento funzionale del credito con la procedura; nel caso concreto tale collegamento è stato riconosciuto dal giudice di merito anche in relazione alla penale, perché la prosecuzione dell'occupazione del ramo aziendale era stata deliberata valutando tutte le voci contrattuali.

  • art. 1591 c.c.

    La mancata restituzione dei locali comporta responsabilità per il danno da occupazione senza titolo, che può coesistere con la responsabilità contrattuale pregressa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per la violazione di legge nel primo motivo di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto per il secondo e terzo motivo, rispettivamente per motivazione e per spese.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa insufficienza della motivazione sulla penale.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese richiede la deduzione e la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni; in mancanza opera il principio di soccombenza.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato applicato l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La clausola penale è pattuizione accessoria al contratto e, in linea generale, segue le sorti dell'obbligazione principale; la sua valutazione ai fini della prededuzione o del rango del credito non può essere esclusa in modo apodittico se la prosecuzione del rapporto o dell'occupazione è stata deliberata tenendo conto anche di tale voce.
  • La prededuzione dei crediti nella procedura concorsuale richiede un effettivo nesso di occasionalità o funzionalità con la procedura; quando il giudice di merito accerta che la prosecuzione dell'attività o della detenzione del bene è stata scelta computando anche la clausola penale, tale accertamento è decisivo e non può essere censurato in cassazione con argomentazioni generiche.
  • La valutazione della eccessività della clausola penale e dell'eventuale riduzione equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi della motivazione nei limiti ammessi.
  • La compensazione delle spese processuali costituisce deroga al principio di soccombenza e richiede specifica allegazione e motivazione delle gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoTransazioneSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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