Ordinanza n. 150/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive e, con motivi aggiunti, silenzio-rigetto sull'istanza di permesso di costruire in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione relativa a un immobile composto da un corpo di fabbrica a un piano, originariamente costituito da due vani, cucina e bagno per circa 46 mq, successivamente ampliato fino a una superficie di circa 175 mq. Con motivi aggiunti hanno impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001. Dalla motivazione dell'ordinanza cautelare emerge inoltre che l'immobile era stato oggetto di una precedente istanza di condono edilizio, presentata nel 1985 e respinta con provvedimento del 4 ottobre 2023, non impugnato. I ricorrenti sostenevano, in sostanza, l'illegittimità della demolizione e la possibilità di regolarizzare l'immobile mediante sanatoria, senza tuttavia fornire una puntuale dimostrazione della doppia conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento. Il giudice rileva anche che la superficie necessaria a legittimare la volumetria realizzata sarebbe stata acquisita dai ricorrenti soltanto durante il giudizio, mentre al momento della realizzazione dell'abuso mancavano le condizioni per il rilascio del permesso di costruire.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di un sufficiente fumus boni iuris. Il diniego del condono edilizio del 4 ottobre 2023, non impugnato, si è consolidato; anche l'eventuale precedente formazione di un assenso tacito sull'istanza di condono deve ritenersi implicitamente annullata dal successivo diniego. In conseguenza dell'assenza di un titolo edilizio efficace, l'ordinanza di demolizione è stata ritenuta atto dovuto. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha affermato che l'impugnazione del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accertamento di conformità richiede la puntuale dimostrazione della doppia conformità dell'intervento, sia alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della domanda. Tale dimostrazione non è stata fornita: non è stata considerata la disciplina applicabile al momento della realizzazione del primo abuso, anteriore al 1985, e la stessa parte ricorrente ha riferito di avere acquisito soltanto in pendenza del giudizio la superficie necessaria per la legittimazione della volumetria. Le spese della fase cautelare sono state compensate, poiché il Comune si è costituito solo formalmente e senza svolgere difese sostanziali.
Norme richiamate
conformità dell'intervento edilizio alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione dell'istanza
L'accertamento di conformità richiede la dimostrazione della cosiddetta doppia conformità; nell'impugnazione del silenzio-rigetto il richiedente deve fornire una prova puntuale della sussistenza di tale presupposto.
L'ingiunzione di demolizione è stata considerata atto dovuto in presenza di un immobile privo di titolo edilizio efficace.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce del requisito del sufficiente fumus boni iuris, ritenuto insussistente.
art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001
Il silenzio formatosi sull'istanza di sanatoria è stato qualificato, ai fini della controversia, come silenzio-rigetto.
La norma regionale è indicata nel testo quale fonte di recepimento della disciplina statale relativa al silenzio sull'istanza di sanatoria.
Massime di principio
- Il diniego di un'istanza di condono edilizio non impugnato nel termine di legge si consolida e preclude la contestazione tardiva dei suoi effetti nell'ambito dell'impugnazione della successiva ordinanza di demolizione.
- L'eventuale precedente formazione di un assenso tacito su un'istanza di condono edilizio non può essere utilmente opposta quando l'amministrazione abbia successivamente adottato un provvedimento espresso di diniego, il quale ne determina l'implicito superamento.
- In presenza di un immobile privo di un titolo edilizio efficace, l'ordinanza di demolizione costituisce esercizio vincolato del potere repressivo e non richiede una rinnovata ponderazione dell'interesse pubblico rispetto all'interesse del privato.
- L'impugnazione del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accertamento di conformità richiede al richiedente la puntuale dimostrazione della doppia conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento, riferita tanto al momento della realizzazione dell'abuso quanto a quello della presentazione della domanda.
- La sopravvenuta acquisizione della disponibilità o della superficie necessaria a legittimare la volumetria non sana retroattivamente l'assenza, al momento della realizzazione dell'abuso, delle condizioni richieste per il rilascio del titolo edilizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 mar 2026Ordinanza n. 570/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 23 mar 2026Ordinanza n. 1809/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 23 mar 2026Ordinanza n. 1810/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 23 mar 2026Ordinanza n. 5331/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 23 mar 2026Ordinanza n. 5332/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 23 mar 2026Ordinanza n. 5344/2026 - Roma, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →