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Legge

L.R. Sicilia 27/2024

Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 27/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene soprattutto sulla disciplina urbanistica siciliana (L.R. 19/2020), sul recepimento del “Salva Casa” e su varie norme regionali. Riorganizza PUG e PPA, introduce misure contro degrado e consumo di suolo, regole su VEPA e schermature solari, recepisce articoli del d.P.R. 380/2001 e disciplina strutture COVID ancora installate. Previste anche modifiche varie su contributi regionali ed elezioni 2025. In vigore dal 20 novembre 2024.

Disposizioni urgenti e modificative in materia di urbanistica, edilizia e altre norme regionali siciliane

Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia nella Regione Siciliana

La legge regionale Sicilia n. 27 del 18 novembre 2024 modifica in modo rilevante la disciplina urbanistica ed edilizia regionale, intervenendo sulla legge regionale n. 19/2020, sulla legge regionale n. 16/2016 e sul recepimento delle norme statali più recenti in materia di edilizia. Contiene inoltre disposizioni varie su contributi regionali e sul rinvio del turno elettorale del 2024 al 2025.

Interventi sulla pianificazione urbanistica generale e territoriale

La legge aggiorna la disciplina dei PUG e degli strumenti urbanistici generali vigenti, rafforzando il ruolo della pianificazione e della gestione dei procedimenti. In particolare:

  • si chiarisce che il piano urbanistico generale mira anche a limitare il ricorso alle procedure espropriative;
  • l’ufficio o il soggetto competente gestisce le procedure di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistici;
  • vengono coordinate le norme relative a PUG, strumento urbanistico generale vigente e varianti.

Per i comuni che non hanno adottato il piano regolatore generale entro il 31 dicembre 2025, è previsto l’obbligo di avviare le procedure per la redazione del PUG.

Procedura di formazione del PUG

La disciplina del PUG viene riscritta in più passaggi, con maggiore centralità della pubblicazione telematica e dei termini per osservazioni e pareri. Il progetto di PUG, completo di elaborati, rapporto ambientale e sintesi non tecnica, deve essere pubblicato sul sito del comune e dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente almeno 45 giorni prima della conferenza di pianificazione. Nello stesso termine va pubblicato l’avviso al pubblico previsto dalla disciplina VAS.

Entro 45 giorni dalla pubblicazione chiunque può visionare la documentazione e presentare osservazioni in formato elettronico, anche con ulteriori elementi conoscitivi.

La legge modifica anche i termini interni della procedura:

  • il termine di 60 giorni è sostituito da 90 giorni in un passaggio procedurale;
  • il termine di 30 giorni è sostituito da 45 giorni;
  • il termine “entro quindici” è sostituito da “entro trenta”;
  • un ulteriore termine di 60 giorni è sostituito da 45 giorni.

Se, nella conferenza di pianificazione, intervengono modifiche con possibili effetti ambientali, il responsabile del procedimento deve aggiornare il rapporto ambientale, ripubblicare il piano e convocare una nuova conferenza per acquisire un nuovo parere ambientale prima dell’invio al consiglio comunale per l’approvazione.

Piani attuativi e piani particolareggiati

Sono ampiamente modificati anche gli articoli relativi ai PPA. La disciplina ora vale espressamente per piani conformi al PUG o allo strumento urbanistico generale vigente, sia di iniziativa pubblica sia privata sia mista.

Il responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla consegna del progetto definitivo del PPA, pubblica sul sito del comune l’avvio del procedimento e il progetto completo di documentazione, indicando il responsabile unico del procedimento. La conferenza di pianificazione è convocata dopo 30 giorni dalla pubblicazione.

Per la valutazione dei PPA conformi non partecipa il rappresentante del Dipartimento regionale dell’urbanistica; l’autorità ambientale partecipa solo se lo strumento urbanistico generale vigente non sia già coperto da VAS, previa attivazione della procedura ambientale prevista.

Entro 10 giorni dalla chiusura della conferenza, il responsabile unico del procedimento trasmette il progetto alla Giunta comunale per l’approvazione. Se la Giunta non approva per mancanza di numero legale o incompatibilità dei componenti, può essere nominato un commissario ad acta.

Il PPA acquista efficacia dalla data di stipula della convenzione di cui all’articolo 30, comma 3, e viene depositato presso il comune. Sono abrogati i commi 11 e 12 dell’articolo 31.

Convenzioni urbanistiche, perequazione e vincoli

La legge modifica in modo esteso l’articolo 30 della L.R. 19/2020 sulla perequazione e sulla gestione delle aree soggette a vincoli. In sintesi:

  • la disciplina si applica anche quando il PUG non sia presente, ma esista uno strumento urbanistico generale;
  • viene soppressa la pretesa di una previa perimetrazione approvata dal consiglio comunale se non prevista dal PUG;
  • la convenzione deve essere redatta sulla base di una convenzione tipo approvata dal consiglio comunale;
  • l’efficacia e la disciplina dei vincoli vengono collegate alla stipula della convenzione;
  • in caso di estensioni inferiori a 10.000 mq, per documentati motivi, è ammessa una superficie minima fino a 1.000 mq, con calcolo delle aree da cedere al comune in base all’effettiva estensione del PPA;
  • alcune lettere del comma 14 vengono abrogate.

Si introduce inoltre la previsione di aree nelle quali allocare i diritti edificatori dei proprietari di aree sottoposte a vincoli paesaggistici, idrologici e sismici imposti successivamente all’acquisto della proprietà.

Riqualificazione urbana, degrado edilizio e consumo di suolo

È inserito l’articolo 33-bis nella legge regionale n. 19/2020, con una norma di indirizzo che promuove il contrasto al degrado edilizio e al consumo di suolo. La Regione favorisce interventi di riqualificazione urbana e periurbana che prevedano:

  • demolizione parziale o integrale di opere incongrue o elementi di degrado;
  • demolizione di manufatti in aree a pericolosità idraulica e geologica;
  • ripristino del suolo naturale o seminaturale.

La misura vale in qualsiasi area del territorio regionale.

Disciplina degli insediamenti produttivi, trasformazioni e ampliamenti

L’articolo 37 della L.R. 19/2020 viene modificato per chiarire che la disciplina riguarda “trasformazione e/o conservazione” e per introdurre una deroga sulle distanze per taluni insediamenti produttivi agricoli non insalubri realizzati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, se prevedono anche un punto vendita aziendale.

Si stabilisce inoltre che queste disposizioni prevalgono sulle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali.

Viene poi introdotto l’articolo 37-bis, che consente, previa autorizzazione comunale, ampliamenti di opifici esistenti regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore della legge:

  • fino al 20% della superficie coperta;
  • solo nelle aree di pertinenza dell’opificio;
  • nel rispetto di specifici requisiti urbanistici e ambientali;
  • con impiego di fonti rinnovabili e rispetto del principio di invarianza idraulica.

Gli ampliamenti sono considerati estensione del manufatto principale e possono comprendere capannoni, locali produttivi, uffici, spogliatoi, mense, portinerie e impianti tecnici. L’altezza massima è fissata in 20 metri, salvo strutture tecnologiche e silos.

Energie rinnovabili nei piani urbanistici

Nella formazione dei piani urbanistici generali i comuni devono prevedere aree destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico degli immobili di proprietà o gestiti dall’ente locale.

Commissari ad acta e sostituzione degli enti inadempienti

La legge riforma la disciplina del commissario ad acta in materia urbanistica:

  • il commissario è scelto tra funzionari direttivi dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente o dirigenti della Regione o dello Stato con comprovata professionalità tecnica urbanistica, in servizio o in quiescenza;
  • spetta un’indennità di carica e responsabilità, determinata con decreto dell’Assessore regionale del territorio e dell’ambiente;
  • gli oneri sono a carico dei bilanci degli enti locali inadempienti.

È abrogato il comma 3 dell’articolo 48.

Modifiche alla legge regionale edilizia n. 16/2016: VEPA e schermature solari

La legge recepisce nel sistema regionale alcune nuove fattispecie edilizie. In particolare, vengono ricompresi tra gli interventi consentiti:

  • le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA), con funzione temporanea di protezione dagli agenti atmosferici e di miglioramento acustico/energetico, purché non generino nuova volumetria o mutamento di destinazione d’uso e rispettino le caratteristiche tecniche ed estetiche previste;
  • le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici costituite da tende, tende da sole, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile o elementi mobili/regolabili, se addossate o annesse agli immobili e senza creazione di spazi stabilmente chiusi.

Sono esclusi i porticati con uso pubblico o quelli prospicienti aree pubbliche. Viene inoltre eliminata una previsione che qualificava come variazioni essenziali tutti gli altri interventi sui medesimi immobili.

Recepimento del “Salva Casa” e norme statali in materia edilizia

La Regione recepisce gli articoli 34-ter, 36 e 36-bis del d.P.R. 380/2001 e applica anche alcune disposizioni del decreto-legge n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024.

Tra gli effetti principali:

  • i proventi derivanti da alcune regolarizzazioni edilizie sono destinati per un terzo alla demolizione delle opere abusive, al completamento o demolizione di opere pubbliche incompiute e a interventi di rigenerazione urbana, recupero, valorizzazione e consolidamento contro il rischio idrogeologico;
  • le strutture amovibili realizzate durante l’emergenza COVID per finalità sanitarie, assistenziali o educative e ancora in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto possono restare installate, in deroga al limite temporale, se sussistono comprovate esigenze di perdurante necessità;
  • per tali strutture è richiesta una CILA; il comune può comunque ordinarne la rimozione se non conformi;
  • nella comunicazione devono essere indicate le esigenze che giustificano il mantenimento e l’epoca di realizzazione;
  • la prova dell’epoca è affidata alla documentazione tecnica di cui all’articolo 9-bis del d.P.R. 380/2001, con dichiarazione del tecnico in caso di impossibilità di riscontro documentale.

Restano fermi i diritti dei terzi e l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ulteriori modifiche normative e coordinamento

La legge contiene anche numerose modifiche puntuali ad altre leggi regionali e allegati finanziari/programmatici, tra cui:

  • trasferimenti di interventi tra allegati di leggi di spesa;
  • correzioni di denominazioni di enti, comuni e progetti;
  • modifiche di autorizzazioni di spesa per specifiche iniziative del 2024;
  • aggiornamenti di riferimenti territoriali e finalità di contributi.

È inoltre abrogato l’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.

Disposizioni elettorali per il rinnovo degli organi territoriali

La legge sposta il turno elettorale previsto per il 2024 alle date comprese tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 e proroga il termine massimo entro il quale le elezioni devono svolgersi al 30 giugno 2025. Sono annullate le elezioni indette con decreto del Presidente della Regione n. 551/Gab dell’1 ottobre 2024.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, quindi dal 20 novembre 2024.

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