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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00739/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società, quale incorporante di due società a loro volta sorte per effetto di scissione parziale da un terzo soggetto, ha impugnato tre cartelle di pagamento relative a debiti tributari per annualità anteriori alla scissione, deducendo che tali debiti erano riferibili alla società originaria scissa e non alle società beneficiarie né, a maggior ragione, alla società incorporante. Ha sostenuto l’erronea applicazione delle norme sulla scissione societaria e la nullità o inesistenza delle notifiche degli avvisi di accertamento, poiché non eseguite nei confronti della società ricorrente e delle società poi incorporate. Con il primo motivo di ricorso in cassazione ha denunciato violazione dell’art. 173 d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2506-bis c.c., sostenendo che la responsabilità tributaria non potesse estendersi alle beneficiarie oltre i limiti civilistici e che i debiti non destinati nel progetto di scissione fossero rimasti in capo alla scissa. Con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe trascurato i motivi relativi a difetto di legittimazione passiva, decadenza e prescrizione del credito tributario, nonché alla mancata notificazione degli atti presupposti.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo corretta l’applicazione della disciplina speciale in tema di scissione parziale e debiti fiscali anteriori all’operazione: per tali debiti rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione, senza che operino i limiti di responsabilità previsti dalla disciplina civilistica generale. Ha invece accolto solo parzialmente il secondo motivo, limitatamente alla denunciata omessa pronuncia su decadenza e prescrizione, rilevando che su tale specifico profilo la sentenza d’appello non conteneva alcuna trattazione. Ha quindi cassato con rinvio la sentenza impugnata nei limiti dell’omissione accertata, affinché il giudice di merito verifichi il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione, e provveda anche sulle spese. Il ricorso è stato dunque rigettato in parte e accolto in parte, con rinvio limitato al secondo motivo per il solo profilo non esaminato dalla CTR.

Norme richiamate

  • art. 173 d.P.R. n. 917/1986

    in tema di scissione parziale, per i debiti fiscali relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione, la responsabilità si estende solidalmente e illimitatamente a tutte le società partecipanti, secondo una disciplina speciale prevalente sulla disciplina civilistica generale.

  • art. 2506-bis c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la limitazione della responsabilità delle società partecipanti alla scissione, ma ritenuto inapplicabile ai debiti tributari anteriori per effetto della specialità della disciplina fiscale.

  • art. 2506-quater c.c.

    richiamato come disciplina civilistica della responsabilità nelle scissioni, ma considerato recessivo rispetto alla normativa fiscale speciale in materia di debiti tributari pregressi.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    conferma la solidarietà illimitata di tutte le società partecipanti alla scissione per le somme dovute in conseguenza di violazioni tributarie della società scissa.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha ravvisato omessa pronuncia soltanto in relazione alle doglianze su decadenza e prescrizione, non invece sugli altri motivi che risultavano espressamente esaminati dalla CTR.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come norma sul sindacato di legittimità; la Corte ha evidenziato che i profili motivazionali denunciabili ex n. 5 sono oggi circoscritti all’assenza o apparenza della motivazione, non ricorrente nel caso concreto.

Massime di principio

  • In caso di scissione parziale, i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione sono disciplinati da una normativa speciale che prevale sulla disciplina civilistica della scissione e comporta responsabilità solidale e illimitata delle società partecipanti.
  • Per i debiti tributari pregressi derivanti da scissione, l’Amministrazione finanziaria può chiedere il pagamento alle società coinvolte senza dover previamente compiere ulteriori avvisi o adempimenti specifici, purché il diritto di difesa possa essere esercitato in sede di impugnazione della cartella.
  • La disciplina civilistica dei limiti di responsabilità nelle scissioni non si applica, nei rapporti con l’erario, quando opera la normativa tributaria speciale sulle obbligazioni fiscali anteriori all’operazione.
  • L’omessa pronuncia sussiste solo se il giudice d’appello non esamina affatto uno specifico motivo di gravame; se il motivo è stato anche solo in sostanza trattato, la censura è infondata.
  • La censura di omessa pronuncia può essere accolta quando il giudice di merito non prenda in esame un profilo autonomo e decisivo, come quello relativo a decadenza o prescrizione del credito, e il rinvio serve a colmare tale omissione con un nuovo esame nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioOperazioni straordinarieImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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