Cassazione Penale, Sentenza n. 35850/2023 del 28/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che in parte aveva modificato la decisione di primo grado relativa a lavori nell'area "ex Saint Gobain" di Caserta. Le censure vertevano principalmente su: a) computo delle volumetrie interrate (garage) e conseguente qualificazione della vicenda come lottizzazione abusiva e reati edilizi; b) mancata sussistenza dell'elemento soggettivo (assenza di dolo, o al più colpa) poiché i progetti erano chiari e il permesso di costruire era stato rilasciato dal Comune; c) per Capacchione, eccezione sulla prescrizione in relazione a un atto di vendita del 10/12/2020 e sulla natura sospensiva della condizione contrattuale che, secondo la difesa, avrebbe reso irrilevante ai fini penali quel trasferimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha confermato i principi applicati dai giudici di merito. In particolare: è stato ribadito che i volumi interrati destinati a garage devono essere computati nella volumetria assentibile salvo espressa deroga per "volumi tecnici"; la consistente eccedenza volumetrica (circa il 51% in più) è idonea a determinare un aggravio urbanistico e quindi a integrare il reato di lottizzazione abusiva e le violazioni edilizie contestate; il reato di lottizzazione abusiva può essere punito anche a titolo di colpa (non è più esclusivamente a titolo di dolo); la decorrenza della prescrizione per Capacchione è stata correttamente individuata nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita (incluso l'atto di trasferimento del 10/12/2020), non venendo ritenuta decisiva la clausola sospensiva che non impediva l'operatività negoziale (es. pagamento del 20%). Quanto all'assoluzione di Amato dal reato di abuso d'ufficio, la Corte ha osservato che si è trattato di statuizione ultronea (il reato non era formalmente contestato) senza pregiudizio per l'imputato. Complessivamente i principi di diritto e le conclusioni di merito che ritenevano integrati i reati edilizi e di lottizzazione sono stati confermati.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), art. 30
Definisce gli elementi indiziari della lottizzazione; la Corte ricorda che il frazionamento o altri elementi fattuali possono rivelare la destinazione edificatoria e non è necessaria una divisione catastale formale
d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), art. 44 comma 1 lett. b e lett. c
Norme sulle contravvenzioni edilizie utilizzate per qualificare l'eccesso volumetrico e le violazioni edilizie; la Corte conferma che l'eccesso consistente di volumetria integra rilevanza penale e incide sul carico urbanistico
Legge regionale Campania n. 19 del 2009, art. 2 lett. f)
Individua le eccezioni ai computi volumetrici; la Corte interpreta restrittivamente la deroga ai volumi tecnici, escludendo che i garage interrati possano essere qualificati come volumi tecnici non computabili
Legge regionale Campania n. 19 del 2009, art. 7 comma 5
Consente interventi di sostituzione edilizia sui fabbricati dismessi ma a parità di volumetria; la Corte sottolinea che la norma non autorizza aumenti volumetrici come quelli contestati
Codice penale, art. 42 comma 4
Principio generale che consente la punibilità delle contravvenzioni anche a titolo di colpa: la Corte ricorda che la lottizzazione abusiva può essere punita anche per colpa, superando l'antico orientamento secondo cui richiedeva necessariamente il dolo
Codice di procedura penale, art. 530 comma 2
Richiamato dalle difese come norma che permette l'assoluzione quando gli elementi probatori non consentono la condanna; la Corte ha ritenuto però che le valutazioni tecniche e di merito non giustificassero l'assoluzione
Massime di principio
- I locali interrati destinati a garage rientrano, salvo espressa disposizione normativa contraria, nel computo della volumetria assentibile e possono aumentare il c.d. carico urbanistico: pertanto la loro realizzazione senza autorizzazione può integrare violazioni edilizie e, se consistente, anche lottizzazione abusiva.
- La lottizzazione abusiva si configura non soltanto con la materializzazione completa dell'insediamento ma anche con attività che determinano il pericolo concreto di una urbanizzazione difforme dalla pianificazione (reato a consumazione anticipata); non è necessario che la zona sia totalmente inedificata per la configurabilità del reato.
- Il reato di lottizzazione abusiva, pur avendo storicamente presupposto il dolo, può essere punito anche a titolo di colpa per le sue forme contravvenzionali: la responsabilità può sorgere anche per negligenza tecnica o organizzativa nella realizzazione dell'intervento.
- Per i reati 'a condotta perdurante' o complessi (es. lottizzazione), il termine di prescrizione decorre dall'ultimo atto integrante la condotta illecita (es. atti di trasferimento, esecuzione di opere di urbanizzazione, ultimazione di manufatti); atti successivi, anche negoziali, possono spostare il dies a quo della prescrizione.
- L'esistenza di un permesso di costruire non esclude automaticamente responsabilità penali se quel titolo risulta illegittimo: la verifica sulla legittimità del titolo e sull'entità delle opere rispetto ai limiti del piano particolareggiato è rilevante anche in sede penale.
- Clausole contrattuali sospensive non impediscono di per sé che un atto di trasferimento o altra attività negoziale possa avere efficacia ai fini penali se l'atto è strutturato in modo operativo (es. pagamenti immediati) e idoneo a protrarre o completare la condotta illecita.
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