Cassazione Civile, Ordinanza n. 35823/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Tribunale ha respinto l’opposizione allo stato passivo e ha confermato l’ammissione solo parziale del suo credito professionale. La pretesa riguardava compensi per attività svolte tra il 2015 e il 2020 in favore della società poi fallita, in particolare: a) compensi per attività di tenuta della contabilità, che il Tribunale ha ritenuto non provati perché la domanda era troppo indeterminata e non consentiva di verificare natura, portata e parametri tariffari applicabili; b) compensi per attività di consulenza del lavoro, che il Tribunale ha dichiarato inammissibili perché dedotti per la prima volta solo in sede di opposizione e non già nella domanda di insinuazione al passivo. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato errori processuali e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo di avere prodotto la documentazione attestante la tenuta ordinaria della contabilità e la corrispondenza ai parametri del d.m. n. 140/2012. Con il secondo motivo ha censurato la declaratoria di inammissibilità della domanda relativa alla consulenza del lavoro, assumendo che tale attività fosse comunque ricompresa nella pretesa originaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su documenti di merito non adeguatamente riprodotti o localizzati nel ricorso, oltre che perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare questioni o argomentazioni ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; ha inoltre escluso che vi fosse un valido vizio ex artt. 115 e 116 c.p.c., trattandosi in realtà di contestazione della valutazione delle prove. Ha altresì osservato che, nella sostanza, la doglianza mirava a far valere un errore di percezione del materiale probatorio, censurabile semmai con revocazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva riportato con precisione il contenuto della domanda originaria di ammissione al passivo e che la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto e della causa petendi, inammissibile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, perché il fallimento era rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
domanda di insinuazione al passivo
La domanda di ammissione deve delimitare in modo preciso il credito e la sua causa petendi; non è consentito introdurre in opposizione un diverso titolo di credito non dedotto originariamente.
inopponibilità al fallimento
Un documento privo di data certa non è opponibile al fallimento e non può essere usato per provare pattuizioni rilevanti nei confronti della procedura.
Il creditore opponente sopporta il primario onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi del credito azionato.
Il giudice non può sopperire con attività d’ufficio alla carenza di allegazione e specificazione del creditore.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dai limiti di legge, non quando effettua una valutazione delle prove stesse.
È censurabile solo l’uso di prove legali in modo contrario al loro valore vincolato; non è deducibile come vizio la mera diversa ponderazione del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di denunciare questioni, argomentazioni o una diversa lettura delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione gli atti e documenti richiamati devono essere riprodotti o comunque puntualmente individuati, con indicazione della loro collocazione nel fascicolo.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’errore di percezione del contenuto del materiale probatorio non è denunciabile in cassazione come vizio di legittimità, ma semmai con revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure basate su documenti o atti di merito sono inammissibili se non sono riprodotti nel ricorso o non sono indicati con precisione in modo da consentirne l’esame.
- L’art. 360, n. 5, c.p.c. consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, non già la critica alla valutazione delle prove o alle argomentazioni del giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il convincimento del giudice sulle prove, ma solo nei casi di uso di prove non dedotte o di travisamento del regime delle prove legali.
- Nel passivo fallimentare il creditore opponente deve allegare in modo specifico il titolo, la causa petendi e gli elementi di quantificazione del credito; la genericità della domanda impedisce l’ammissione della pretesa.
- In opposizione allo stato passivo non è consentito introdurre un diverso titolo di credito rispetto a quello dedotto nella domanda di insinuazione originaria.
- L’errore di percezione del contenuto di un documento o di un bilancio non integra normalmente un vizio di legittimità, ma può semmai essere fatto valere con revocazione.
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