Parere n. 1771/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Francesco Carisci, avverso la nota n. prot. mdgmil ab05923 reg20250599277 del 23 dic. 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro il diniego del computo gratuito degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea ai fini stipendiali, di carriera e pensionistici, nonché contro gli atti connessi.
Esito
La questione giuridica
Un Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare, laureato in Giurisprudenza nel 1995 prima dell’immissione in servizio permanente effettivo nel 1997 e poi transitato nel ruolo normale delle armi dal 7 ottobre 1998, ha chiesto il riconoscimento gratuito della durata legale degli studi universitari ai fini stipendiali ai sensi dell’art. 1783 del d.lgs. 66/2010 e ai fini pensionistici e del trattamento di fine servizio ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 1092/1973. PERSOMIL ha respinto la domanda con nota del 23 dicembre 2025, confermando il diniego il 13 febbraio 2026, sul presupposto che la laurea non fosse requisito richiesto per la nomina o per la procedura di transito e che il passaggio al ruolo normale fosse derivato dalla ridenominazione legislativa del precedente ruolo. Il ricorrente ha impugnato tali atti e il decreto dirigenziale n. 598776 del 23 dicembre 2025, che aveva determinato la progressione stipendiale senza computare gli anni di laurea, chiedendo anche tutela cautelare. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa sulla componente pensionistica e ha contestato il periculum in mora. Il Consiglio deve inoltre valutare la sufficienza dell’istruttoria ministeriale per decidere il merito.
Il parere
Il parere accoglie parzialmente l’eccezione di difetto di giurisdizione: la domanda di computo degli anni di laurea ai fini pensionistici, incidendo direttamente sul rapporto previdenziale, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti ed è quindi inammissibile in questa sede; resta invece nella giurisdizione amministrativa la domanda relativa agli effetti stipendiali e di carriera, poiché il ricorrente è ancora in servizio e la controversia riguarda il rapporto di impiego in atto. L’istanza cautelare è respinta per mancanza del periculum in mora: le differenze retributive sono recuperabili retroattivamente, con arretrati, interessi e rivalutazione; anche l’eventuale ricostruzione della carriera è reversibile, la pendenza del rimedio interrompe la prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c. e il temporaneo disallineamento rispetto ad altri ufficiali non dimostra un pregiudizio irreparabile. Il merito della domanda stipendiale non è deciso: la relazione ministeriale non controdeduce puntualmente ai motivi di ricorso. La Sezione dispone quindi un supplemento istruttorio, invitando l’Amministrazione a trasmettere una relazione puntuale, previa comunicazione al ricorrente e assegnazione di un congruo termine per controdedurre, entro tre mesi dalla comunicazione o notificazione del parere.
Osservazioni
Giurisdizione sulla domanda pensionistica
La domanda di riconoscimento del computo gratuito degli anni di laurea ai fini pensionistici è dichiarata inammissibile in sede di ricorso straordinario, perché la controversia incide direttamente sul rapporto previdenziale e appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. La domanda stipendiale e di carriera, relativa al rapporto di impiego ancora in atto, resta invece nell’ambito della giurisdizione amministrativa.
Istanza cautelare
L’istanza cautelare è respinta per difetto del periculum in mora. Le differenze economiche e gli effetti sulla progressione retributiva possono essere integralmente recuperati mediante ricostruzione retroattiva, arretrati, interessi e rivalutazione; la pendenza del rimedio interrompe la prescrizione e la disparità temporanea rispetto ad altri ufficiali non prova un danno irreparabile.
Istruttoria sul merito della domanda stipendiale
Il merito non può essere deciso sulla base degli atti disponibili, poiché manca una relazione ministeriale che controdeduca puntualmente ai motivi di ricorso. L’Amministrazione deve predisporre la relazione istruttoria, comunicarla al ricorrente assegnandogli un congruo termine per eventuali controdeduzioni e depositarla entro tre mesi dalla comunicazione o notificazione del parere.
Norme richiamate
art. 7, comma 8, d.lgs. 104/2010
Occorre esaminare prioritariamente l’eccezione formulata dall’Amministrazione secondo cui la domanda volta al riconoscimento del beneficio pensionistico sarebbe devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, con conseguente inammissibilità del ricorso straordinario ai sensi dell’art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo.
Il parere applica la disposizione per escludere la cognizione in sede di ricorso straordinario della domanda pensionistica, devoluta alla giurisdizione contabile; non la estende invece alla distinta domanda stipendiale relativa al rapporto di impiego in corso.
Tuttavia, nel caso in esame, il ricorrente è tuttora in servizio permanente effettivo e la controversia investe primariamente la legittimità di atti incidenti sul rapporto di impiego in corso, sull’anzianità convenzionale e sulla progressione stipendiale derivante dall’applicazione dell’art. 1783 del Codice dell’ordinamento militare.
La controversia sul computo degli anni universitari ai fini stipendiali e di carriera attiene al rapporto di impiego ancora in atto e rientra nella giurisdizione amministrativa, diversamente dalla domanda che incide direttamente sul trattamento pensionistico.
Deve pertanto distinguersi tra: la domanda concernente il computo degli anni di laurea ai fini stipendiali e di carriera, rispetto alla quale viene in rilievo il rapporto di impiego ancora in atto; la domanda diretta all’accertamento del diritto al beneficio pensionistico ex art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, la quale incide immediatamente sul rapporto previdenziale.
La domanda di computo degli anni di laurea ai fini pensionistici incide immediatamente sul rapporto previdenziale e, secondo il parere, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti.
Parimenti infondato è il richiamo al presunto rischio di prescrizione quinquennale delle differenze retributive in quanto la pendenza del presente rimedio giustiziale configura una causa di interruzione della prescrizione ex artt. 2943 e 2945 cc.
La pendenza del ricorso straordinario è considerata causa interruttiva della prescrizione delle differenze retributive; perciò il rischio di prescrizione non dimostra il periculum in mora.
Massime di principio
- Le controversie sul diritto a pensione e sugli istituti che incidono direttamente sul rapporto previdenziale, compreso il riscatto degli anni di studio universitario a fini pensionistici, appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti; resta distinta la controversia sugli effetti stipendiali e di carriera relativi a un rapporto di impiego ancora in corso.
- La tutela cautelare richiede un pregiudizio grave, attuale e irreparabile: la temporanea mancata corresponsione di emolumenti, normalmente recuperabili con ricostruzione retroattiva e pagamento degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione, non integra di regola il periculum in mora.
- La prospettazione di un rischio di prescrizione delle differenze retributive non fonda il periculum quando la pendenza del rimedio giustiziale interrompe la prescrizione.
- Il temporaneo disallineamento economico rispetto a terzi che beneficerebbero di un trattamento analogo non è, da solo, prova di un danno cautelare irreparabile; la comparazione attiene eventualmente al merito.
Computo degli anni di laurea nella progressione stipendiale e pensionistica di un ufficiale
Il parere riguarda un ricorso straordinario di un Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare contro il diniego del riconoscimento gratuito degli anni corrispondenti alla durata legale del corso universitario. La Sezione dichiara inammissibile la componente pensionistica per difetto di giurisdizione amministrativa, respinge la domanda cautelare e dispone un supplemento istruttorio sul merito della domanda stipendiale.
Fatti e atti impugnati
Il ricorrente conseguì la laurea in Giurisprudenza il 26 ottobre 1995, prima dell’immissione nel servizio permanente effettivo, avvenuta il 7 aprile 1997. Transitò nel ruolo normale delle armi dell’Aeronautica Militare, con decorrenza 7 ottobre 1998, in applicazione dell’art. 51 del d.lgs. 490/1997.
Con istanza del 1° dicembre 2025 chiese il computo gratuito della durata legale degli studi universitari ai fini stipendiali, ai sensi dell’art. 1783 del d.lgs. 66/2010, e ai fini pensionistici e del trattamento di fine servizio, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 1092/1973. PERSOMIL respinse la richiesta con nota del 23 dicembre 2025, ritenendo che la laurea non fosse necessaria per la nomina nel ruolo di appartenenza. Lo stesso giorno fu adottato il decreto dirigenziale n. 598776, che determinò la progressione stipendiale senza computare gli anni universitari; il decreto fu vistato il 29 dicembre 2025 e notificato il 10 marzo 2026. Dopo il riesame richiesto il 20 gennaio 2026, PERSOMIL confermò il diniego il 13 febbraio 2026, sostenendo che il beneficio presupponesse una laurea richiesta dal bando di nomina o da una procedura di transito e che, nel caso concreto, il passaggio di ruolo fosse conseguenza di una ridenominazione legislativa. La Direzione generale della previdenza militare e della leva aveva invece ritenuto, con nota del 24 dicembre 2025, accoglibile la richiesta ai fini previdenziali.
Giurisdizione
La Sezione distingue le due componenti della pretesa. Il computo degli anni universitari per la progressione stipendiale e di carriera riguarda il rapporto di impiego ancora in corso e può essere esaminato nella sede amministrativa. La domanda di riconoscimento del beneficio pensionistico ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 1092/1973 incide invece direttamente sul rapporto previdenziale e rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. Per tale parte il ricorso straordinario è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il parere richiama sul punto l’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione civile n. 22745 del 12 agosto 2021, relativa alla giurisdizione contabile sulle controversie concernenti il riscatto degli anni del corso di laurea a fini pensionistici.
Domanda cautelare
La domanda cautelare è respinta per insussistenza del periculum in mora. Il pregiudizio dedotto è essenzialmente economico: la mancata percezione temporanea delle differenze retributive può essere compensata, in caso di accoglimento nel merito, con la ricostruzione retroattiva della posizione e il pagamento degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione. Anche gli effetti sulla progressione retributiva sono ritenuti recuperabili.
La Sezione esclude inoltre che il rischio di prescrizione quinquennale giustifichi la cautela, poiché la pendenza del rimedio interrompe la prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c. La temporanea disparità rispetto ad altri ufficiali che avrebbero ottenuto un computo analogo non dimostra, da sola, un danno grave e irreparabile; tale comparazione è semmai rilevante per il merito.
Istruttoria e conclusione
La Sezione non decide il merito della domanda stipendiale perché manca una relazione ministeriale che controdeduca puntualmente ai motivi di ricorso. Dispone pertanto che l’Amministrazione rediga la relazione istruttoria, la comunichi al ricorrente assegnandogli un congruo termine per eventuali controdeduzioni e la depositi entro tre mesi dalla comunicazione o notificazione del parere. In conclusione, il ricorso è in parte inammissibile limitatamente alla domanda pensionistica, la cautelare è respinta e il merito della componente stipendiale resta da esaminare dopo l’integrazione istruttoria.
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