Cassazione Civile, Ordinanza n. 00486/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, relativo a ricavi non contabilizzati per presunzione di cessione di beni e a omessa fatturazione di operazioni imponibili. In primo grado la società contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso. L'Agenzia delle Entrate aveva poi proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo ha dichiarato inammissibile perché non risultava provata in atti la regolare notificazione dell'atto di appello: mancava, secondo i giudici di merito, l'avviso di ricevimento completo con gli estremi della consegna al destinatario. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 140 e 291 c.p.c., sostenendo di avere notificato correttamente l'appello presso lo studio del difensore domiciliatario indicato nel primo grado; il plico era stato restituito con indicazione del trasferimento del difensore, e secondo l'Ufficio, depositati plico e avviso di ricevimento, la notifica doveva considerarsi valida o comunque andava concesso un termine per rinnovarla ex art. 291 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, ma ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia: nel processo tributario, quando la notificazione è eseguita presso il difensore domiciliatario, il notificante ha l'onere di accertare il domicilio effettivo del procuratore, anche tramite verifiche nell'albo professionale, se lo studio risulta trasferito; non è sufficiente fare affidamento sul vecchio indirizzo. Di conseguenza, la notifica dell'appello non si è perfezionata correttamente e resta confermata la declaratoria di inammissibilità dell'appello resa dal giudice tributario regionale. L'Agenzia è stata condannata alle spese. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato, trattandosi di soggetto esonerato dal versamento materiale tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro ed esauriente i fatti di causa, ma non necessariamente in modo analitico e particolareggiato; l'esposizione deve consentire alla Corte la completa cognizione della controversia senza ricorrere ad altre fonti.
La disciplina della notificazione del ricorso per cassazione nelle controversie tributarie va coordinata con le regole speciali del processo tributario; in presenza di elezione di domicilio e mancata diversa indicazione, la notifica può essere validamente eseguita nei luoghi previsti dalla norma e secondo l'ultrattività del domicilio indicato in primo grado.
art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992
Le variazioni di domicilio, residenza o sede sono efficaci dal decimo giorno successivo alla loro comunicazione alle controparti; l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore ha funzione di indicare lo studio del procuratore e non trasferisce su questi un onere di comunicare il mutamento di indirizzo. Se il notificante sa o deve sapere che il domicilio è mutato, deve ricercare il nuovo luogo di notificazione.
art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992
L'elezione di domicilio presso lo studio del difensore ha la funzione di individuare il luogo dello studio del procuratore, rilevante ai fini delle notificazioni.
È stata invocata dall'Agenzia, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo che ne denunciava la violazione, poiché la questione era risolta sul diverso piano dell'effettivo domicilio del difensore e dell'onere di ricerca del notificante.
Non era dovuto un nuovo termine per rinnovare la notifica, poiché la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancato perfezionamento della notificazione.
Richiamato nella motivazione del giudice regionale per escludere la sanatoria per raggiungimento dello scopo, in mancanza di prova della effettiva ricezione dell'appello e della costituzione dell'appellato.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1 quater e comma 1 bis
Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato, che versano mediante prenotazione a debito.
Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione, ma non per le amministrazioni dello Stato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notifica dell'atto di impugnazione al difensore domiciliatario richiede che il notificante individui il domicilio effettivo del procuratore; se risulta il trasferimento dello studio, non basta la notifica al vecchio indirizzo.
- L'elezione di domicilio presso lo studio del difensore non impone a quest'ultimo un onere autonomo di comunicare il cambio di indirizzo alla controparte; grava invece sulla parte che notifica l'onere di verificare il luogo attuale di notificazione.
- La regolare instaurazione del contraddittorio impone la prova non solo della spedizione, ma anche del perfezionamento della notificazione con effettiva consegna all'indirizzo corretto o comunque valido secondo le regole processuali applicabili.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo o la rinnovazione della notifica presuppongono che vi sia un vizio emendabile del procedimento notificatorio; se manca la corretta individuazione del destinatario o del domicilio attuale secondo le regole del processo tributario, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione può essere confermata.
- Nei giudizi di cassazione contro sentenze delle commissioni tributarie regionali, la disciplina generale delle notificazioni va coordinata con le speciali regole del d.lgs. n. 546 del 1992, valorizzando l'ultrattività dell'indicazione di residenza, sede ed elezione di domicilio in primo grado.
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