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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40999/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento che aveva respinto la richiesta di revoca della misura interdittiva (divieto temporaneo di esercizio della professione forense) applicata al ricorrente in relazione al reato richiamato (art. 314 cod. pen.). Il ricorrente deduce cinque motivi, denunciando violazione degli artt. 274, comma 1, lett. a) e c), e 275 cod. proc. pen., vizi di motivazione sulla presunta insussistenza delle esigenze cautelari e l'omessa valutazione della sentenza di questa Corte n. 10081/2025 che aveva annullato con rinvio l'ordinanza originaria. Sosteneva, in particolare, l'inesistenza del pericolo di inquinamento probatorio (avendo reso confessione), l'illogicità della valutazione della persistenza del pericolo di recidiva e deduceva elementi favorevoli quali: la confessione, la volontà e la capacità di utilizzare crediti leciti (circa 150.000 euro) per coprire l'ammanco di circa 126.000 euro, la qualità di delegato alla vendita degli immobili pignorati con la rinuncia all'iscrizione nell'albo dei professionisti delegati (richiamando l'art. 179-ter c.p.c.), e la condotta collaborativa antecedente (rinuncia a 15 incarichi, restituzione di token bancario, sospensione volontaria dall'esercizio della professione).

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motiva che i mezzi di impugnazione esprimono un generico dissenso senza il necessario confronto critico con la decisione impugnata. Richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il "fatto nuovo" rilevante per la revoca o sostituzione di una misura cautelare deve essere un elemento sintomatico e significativo del mutamento delle esigenze cautelari, escludendo l'efficacia di mere circostanze quali il decorso del tempo o la semplice osservanza delle prescrizioni. Il Tribunale aveva correttamente ritenuto non innovativi gli argomenti del ricorrente e non idonee a eliminare le esigenze cautelari la sospensione dall'esercizio professionale (ad essa soggetta a revoca essendo disposta su richiesta dell'interessato) e le rinunce/ revoche relative agli incarichi. Ha inoltre valorizzato la sopravvenuta condanna in primo grado con rito abbreviato (pena di 4 anni e 4 mesi) come elemento che consolida la persistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva, quest'ultimo valutato anche alla luce delle modalità della condotta, di un precedente specifico, di un disturbo ludopatico e dello stato di impossidenza. Quanto all'art. 179-ter c.p.c., il Tribunale ha ritenuto, con argomentazione non manifestamente illogica, che la norma colleghi il divieto di reiscrizione alla cancellazione disposta dal comitato dopo la revoca, e non alla mera rinuncia volontaria dell'interessato. Per l'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Norma indicata come riferimento del reato per il quale era stata applicata la misura interdittiva; nella sentenza è richiamata come fatto storico-fattuale (reato contestato) ma non è oggetto di specifica interpretazione giuridica dalla Corte in ordine alla sua applicazione alla misura interdittiva

  • art. 274, comma 1, lett. a) e c) cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente come norme presumibilmente violate; dalla motivazione emerge che le censure mosse non hanno fornito il necessario confronto critico con la decisione impugnata e perciò non sono state ritenute idonee a dimostrare la violazione normativa denunciata

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Analogamente richiamato dal ricorrente; la Corte ritiene le doglianze generiche e prive di un confronto critico con le motivazioni del Tribunale, pertanto inammissibili

  • art. 179-ter cod. proc. civ.

    Il Tribunale, condiviso dalla Corte, interpreta la norma nel senso che il divieto di reinserimento negli elenchi dei professionisti delegati alla vendita è collegato alla cancellazione disposta dal comitato dopo la revoca dell'incarico, mentre non si applica automaticamente alla mera rinuncia volontaria dell'interessato; pertanto la rinuncia non costituisce di per sé l'ostacolo previsto dalla norma

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007)

    Ripresa la consolidata regola secondo cui il "fatto nuovo" utile alla revoca o sostituzione della misura deve essere un elemento di sicura valenza sintomatica relativo al mutamento delle esigenze cautelari; sono inutili, da soli, il mero decorso del tempo, l'osservanza delle prescrizioni o confronti con coindagati

Massime di principio

  • Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare occorre fornire elementi nuovi e sintomatici del mutamento delle esigenze cautelari: non bastano il tempo trascorso o la mera osservanza delle prescrizioni
  • La confessione o la volontà riparatoria, se già valutate in precedenti provvedimenti cautelari, possono non costituire novità rilevante se non accompagnate da fatti nuovi e significativi
  • La sopravvenuta condanna in primo grado può rafforzare la persistenza delle esigenze cautelari, inclusi i pericoli di inquinamento probatorio e di recidiva
  • Le rinunce volontarie a incarichi o la sospensione dall'esercizio professionale disposta su richiesta dell'interessato possono avere scarso effetto ai fini cautelari se revocabili o già valutate negativamente in precedenti provvedimenti
  • L'interpretazione testuale delle norme (es. art. 179-ter c.p.c.) è decisiva: non si può presumere efficacia di una condotta (come la rinuncia volontaria) se la norma la collega a un evento formale diverso (es. cancellazione operata dal comitato)
  • In cassazione è necessario un confronto critico e circostanziato con le motivazioni dei giudici di merito; la mera espressione di dissenso senza argomentazione approfondita rende il ricorso inammissibile
  • Il rischio di inquinamento probatorio può essere valutato anche dopo la definizione del giudizio di primo grado, considerando la possibilità di rinnovazione dell'istruttoria in sede di appello

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