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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14299/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una revocatoria fallimentare relativa a rimesse effettuate da un soggetto terzo su un conto corrente della società poi dichiarata fallita, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti effettuata dalla medesima società a favore della banca. La Corte d'appello aveva dichiarato inefficace verso la massa, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., una ulteriore rimessa di euro 534.634,00, oltre a quelle già ritenute inefficaci per euro 600.000,00, ritenendo provata la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca e applicando il combinato disposto degli artt. 5 e 7 l. n. 52/1991. La banca ricorreva per cassazione con tre motivi, tutti formulati in modo promiscuo, denunciando insieme violazione di legge, vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, e sostenendo in sintesi: che sarebbe stata revocata non un pagamento ricevuto dal fallito ma un pagamento effettuato in suo favore; che non sarebbe stata dimostrata la scientia decoctionis secondo un criterio di effettiva conoscenza e non di mera conoscibilità; che la Corte territoriale avrebbe errato nella valutazione delle prove, delle presunzioni e dell'onere probatorio. Il fallimento resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale su profili di giudicato e di data certa, ma il ricorso incidentale era notificato tardivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché i tre motivi erano inestricabilmente mescolati, cumulando censure eterogenee riconducibili ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. in violazione del principio di chiarezza e della struttura vincolata del ricorso per cassazione. Ha inoltre osservato che, comunque, le doglianze si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, specie quanto alla ricostruzione della vicenda, alla prova della conoscenza dello stato di insolvenza e all'apprezzamento presuntivo. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale, con raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 67 l. fall.

    È la norma applicata per la revocatoria fallimentare delle rimesse, richiedendosi i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dal secondo comma, tra cui la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del convenuto.

  • art. 5 l. n. 52/1991

    Regola l'opponibilità della cessione dei crediti al fallimento quando il cessionario abbia pagato il corrispettivo con data certa.

  • art. 7 l. n. 52/1991

    La Corte richiama il requisito per l'inopponibilità al fallimento della cessione quando il curatore provi la conoscenza dell'insolvenza da parte del cessionario e il pagamento sia avvenuto nell'anno anteriore al fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può contenere censure mescolate e sovrapposte in modo da rendere indistinto il vizio denunciato; la distinzione tra violazione di legge e vizio motivazionale deve restare chiara.

  • art. 366 c.p.c.

    È richiamato per il requisito di chiara e sintetica esposizione dei motivi e delle norme di diritto su cui si fondano.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando valuti diversamente le prove dedotte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione si configura solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando è soggetta a prova legale.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione ricorre solo se l'onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata; non basta contestare l'apprezzamento del giudice sull'esito della prova.

  • art. 2727 c.c.

    La scelta degli elementi presuntivi e il giudizio logico sulla loro idoneità a fondare il fatto ignoto sono apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 2727 ss. c.c.

    L'apprezzamento della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è riservato al giudice di merito.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte dichiara quest'ultimo inefficace per tardività senza entrare nel merito della censura.

  • art. 2704 c.c.

    È richiamato nel ricorso incidentale, ma il motivo non viene esaminato nel merito per l'inefficacia del ricorso incidentale.

  • art. 334 c.p.c.

    Il ricorso incidentale notificato oltre il termine rilevante è dichiarato tardivo e quindi inefficace.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli in modo indistinto violazioni di legge, nullità processuali e vizio di motivazione, senza consentire di individuare con chiarezza quale specifico vizio si denunci e su quali fatti esso si fondi.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova ricostruzione della fattispecie concreta: se la censura mira a contestare la valutazione dei fatti o delle prove, essa ricade nell'ambito del vizio motivazionale e, comunque, nei limiti oggi molto ristretti del sindacato di legittimità.
  • In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza può essere provata anche tramite presunzioni, e la scelta degli indizi e il loro apprezzamento appartengono al giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipizzate: non basta contestare che il giudice abbia attribuito maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. riguarda solo l'erronea distribuzione dell'onere della prova; non comprende l'errore nella valutazione del materiale probatorio.
  • Il ricorso incidentale notificato tardivamente rispetto ai termini processuali è inefficace ex art. 334 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaCessione del creditoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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