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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08384/2025 del 30/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia trae origine dall'azione proposta dalla procedura di amministrazione straordinaria di una società per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 270/1999 e dell'art. 67 l.fall., di due pagamenti eseguiti dalla società poi insolvente in favore della controparte nel periodo anteriore alla domanda di concordato preventivo. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva rigettato il gravame della società destinataria dei pagamenti, ritenendo: tempestiva l'azione revocatoria, perché nel caso di amministrazione straordinaria il termine di prescrizione quinquennale decorre dall'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali; non applicabile l'esenzione per i pagamenti a termini d'uso, poiché le somme erano state versate in esecuzione di un successivo piano di rientro e non secondo le ordinarie modalità di pagamento tra le parti; provata la scientia decoctionis della società accipiente mediante plurimi elementi indiziari. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 49 d.lgs. 270/1999, 69-bis l.fall. e 67 l.fall., sostenendo che il termine per esercitare l'azione dovesse decorrere dalla domanda di concordato preventivo e fosse quindi spirato; 2) nullità del procedimento e falsa applicazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., sostenendo che i pagamenti erano eseguiti secondo termini d'uso già fissati a 120 giorni e dunque esenti da revocatoria; 3) violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse affermato la conoscenza dell'insolvenza senza un corretto giudizio complessivo delle presunzioni e senza valorizzare elementi contrari, come la prosecuzione dei rapporti e la distanza tra le sedi delle società.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione, applicando la proroga ex art. 155 c.p.c. anche quando la scadenza cade di venerdì 1 novembre e il termine si estende fino al lunedì successivo. Nel merito ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha precisato che, nell'amministrazione straordinaria, l'art. 49 d.lgs. n. 270/1999 richiama solo le azioni revocatorie e i termini per il periodo sospetto, non anche il termine di proponibilità dell'azione di cui all'art. 69-bis l.fall.; pertanto, in difetto di disciplina speciale, l'azione si prescrive in cinque anni ex art. 2903 c.c., decorrenti non dalla domanda di concordato ma dal momento in cui è autorizzata l'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali. Quanto all'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., ha ribadito che essa riguarda i pagamenti effettuati secondo pratiche commerciali consolidate e stabili, nell'ambito di forniture che si inseriscono nel ciclo produttivo, e non i pagamenti eseguiti in adempimento di un piano di rientro successivo al pregresso inadempimento. Infine, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché mirava a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione, avendo la corte territoriale già motivato in modo non apparente e logicamente plausibile sulla scientia decoctionis.

Norme richiamate

  • art. 49 d.lgs. n. 270/1999

    "1. Le azioni ... possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali"; "2. I termini ... si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza"

    Nell'amministrazione straordinaria la norma rinvia alle azioni revocatorie e ai termini per il periodo sospetto, ma non al termine di prescrizione per proporre l'azione; l'esercizio dell'azione è subordinato all'autorizzazione del programma di cessione, che segna il dies a quo della prescrizione quinquennale.

  • art. 69-bis l.fall.

    La disciplina del termine triennale per la proposizione dell'azione revocatoria non si applica, neppure analogicamente, all'amministrazione straordinaria disciplinata dall'art. 49 d.lgs. n. 270/1999.

  • art. 67 l.fall.

    comma 2; comma 3, lett. a)

    Il comma 2 disciplina la revocabilità dei pagamenti nel periodo sospetto con conoscenza dell'insolvenza; il comma 3, lett. a), opera come esenzione eccezionale solo per pagamenti di forniture eseguiti secondo termini d'uso e pratiche commerciali consolidate, non per pagamenti effettuati in esecuzione di un piano di rientro.

  • art. 2903 c.c.

    In mancanza di una diversa disciplina speciale, l'azione revocatoria si prescrive nel termine quinquennale previsto per l'azione revocatoria ordinaria.

  • art. 155 c.p.c.

    Se il termine scade di sabato, si applica la proroga al primo giorno non festivo; il sabato è equiparato al festivo per gli atti processuali da compiersi fuori udienza, come la notificazione dell'impugnazione.

  • art. 2729 c.c.

    La scientia decoctionis può essere provata per presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.

  • art. 116 c.p.c.

    La critica in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove e degli indizi compiuta dal giudice di merito.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Il controllo di legittimità riguarda solo l'esistenza di una motivazione non apparente, non perplessa o contraddittoria.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È invocato per la violazione di legge sostanziale denunciata nei primi due motivi.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È invocato per dedurre nullità del procedimento e del provvedimento.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È il corretto parametro per censurare l'omesso esame di fatti storici decisivi; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Per il vizio di omesso esame è necessaria la specifica indicazione dei fatti storici e degli atti rilevanti.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiede il deposito degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'amministrazione straordinaria, l'art. 49 d.lgs. n. 270/1999 disciplina il perimetro delle azioni revocatorie e il computo del periodo sospetto, ma non introduce un autonomo termine di decadenza o prescrizione per l'esercizio dell'azione; in assenza di diversa previsione, si applica il termine quinquennale dell'azione revocatoria ordinaria, che decorre dal momento in cui l'azione diventa concretamente esercitabile.
  • L'esenzione dei pagamenti per atti compiuti a condizioni e termini d'uso ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. richiede pagamenti di forniture inserite nel ciclo produttivo dell'impresa e corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili; non opera quando il pagamento sia effettuato per dare esecuzione a un successivo piano di rientro sorto a seguito del pregresso inadempimento.
  • La scientia decoctionis del creditore può essere provata per presunzioni semplici, ma l'accertamento della gravità, precisione e concordanza degli indizi e la loro idoneità a fondare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logicamente coerente e non apparente.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura di merito sulla valutazione delle prove in una deduzione di violazione di legge o di vizio motivazionale, quando in realtà si mira solo a ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio.
  • Ai fini del computo dei termini processuali per la notificazione dell'impugnazione, il sabato è equiparato al giorno festivo e la scadenza cadente di venerdì si proroga al primo giorno non festivo successivo.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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