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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13572/2026 del 10/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2008, aveva rideterminato sinteticamente il reddito complessivo ai fini IRPEF e addizionali, in base all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, anche perché non era stata presentata la dichiarazione dei redditi. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per omesso deposito, insieme al ricorso, dell'originale o della fotocopia dell'atto impugnato. In appello la CTR aveva invece accolto il gravame ritenendo che la sanzione di inammissibilità non colpisse anche il mancato deposito degli atti indicati dal comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992 e, nel merito, aveva ravvisato un vizio dell'accertamento perché l'Ufficio avrebbe considerato solo il 2008 senza adeguato riferimento al biennio 2007-2008 richiesto per il redditometro. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., deducendo omesso esame di un fatto decisivo: sosteneva che la CTR avesse erroneamente ritenuto non valutato il requisito biennale, mentre l'avviso riportava espressamente lo scostamento del reddito dichiarato per gli anni 2007 e 2008 e la durata biennale della divergenza. Il contribuente non ha resistito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso. Ha precisato che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non già la mera insufficienza motivazionale, né una diversa valutazione delle prove o una nuova lettura del materiale istruttorio. Nel caso concreto, la censura dell'Agenzia non individuava un fatto storico effettivamente omesso, ma mirava a contestare la valutazione della CTR sulla sussistenza del requisito biennale del redditometro, già emergente dalla documentazione richiamata. Non essendosi costituito l'intimato, la Corte non ha disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti e decisivo; non consente di ottenere una rivalutazione del merito, delle prove o degli atti di causa.

  • art. 38 D.P.R. n. 600/1973

    redditometro e accertamento sintetico

    Rileva quale base normativa dell'accertamento sintetico del reddito; nel caso concreto la Corte non ne esamina il merito, ma considera che la doglianza sull'applicazione del requisito biennale non integra un vizio di omesso esame.

  • art. 43 D.P.R. n. 600/1973

    termini previsti, a pena di decadenza

    È richiamato dalla parte contribuente come norma invocata per contestare la tempestività della notifica dell'avviso, ma tale questione non costituisce oggetto della decisione di legittimità.

  • art. 22 D.Lgs. n. 546/1992

    La CTR aveva interpretato la sanzione di inammissibilità come riferita al solo mancato deposito degli atti e documenti del comma 1, non anche a quelli del comma 4; tale profilo è menzionato nella ricostruzione dei gradi di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza della motivazione o la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
  • Non è ammissibile sotto la veste del vizio motivazionale una censura che, in realtà, solleciti una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • Quando il fatto storico risulta comunque considerato dal giudice di merito, la doglianza non è configurabile come omesso esame, anche se la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie.
  • In tema di accertamento sintetico, la contestazione in cassazione deve colpire un effettivo errore di percezione del fatto decisivo e non la valutazione compiuta sul rispetto dei presupposti applicativi del reddito presunto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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